Salve a tutti i "Compari ODS",
Volevo:
Restiamo in attesa di istruzioni in merito.
Saluti
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L'Anticorruzione ha scritto all'assemblea regionale chiedendo di rendere pubblici gli atti e i compensi dei dipendenti di Palazzo dei Normanni, dai deputati ai portaborse, dai superdirigenti fino ai dipendenti a tempo determinato. E poi documenti legati agli appalti e agli affidamenti diretti. Il consiglio regionale non ne vuole sapere ma svela per la prima volta l'esatta paga erogata ai gran commiss
L’autorità Anticorruzione chiede piiù trasparenza all’Assemblea regionale siciliana. Dal parlamento dell’isola, però, non sono d’accordo: in Sicilia c’è l’autonomia e i poteri dell’Anac non valgono. È solo l’ultimo atto della guerra in corso tra Palazzo dei Normanni e l’Authority di Raffaele Cantone. Una battaglia a colpi di carta bollata raccontata sull’edizione palermitana di Repubblica da Antonio Fraschilla.
Cantone, infatti, ha scritto all’Ars lamentando la mancata pubblicazione sul sito degli atti e dei compensi dei dipendenti di Palazzo dei Normanni, dai deputati ai portaborse, dai superdirigenti fino ai dipendenti a tempo determinato, cioè quelli dei gruppi. Ma non solo. Il numero uno dell’Anticorruzzione chiede al consiglio regionale dell’isola di rendere pubblici i documenti legati agli appalti e agli affidamenti diretti varati dall’Ars. Sono in pratica le delibere del consiglio di presidenza che Gianfranco Micciché si è rifiutato più volte di rendere pubbliche nonostante siano provvedimenti di spesa di denaro pubblico.
A Palazzo dei Normanni, però, non sono d’accordo. E se da una parte sostengono di “avere già applicato in autonomia le norme sulla trasparenza su moltissimi punti”, dall’altra rivendicano di essere un parlamento “autonomo e non soggetto al controllo dell’Anac”. “L’Ars, pur nella sua autonomia, deve rispettare in toto la legge del 2013 sulla trasparenza in tutte le sue linee guida ed è soggetta al controllo dell’ Anac”, dice invece Cantone.
Nel frattempo, però, almeno qualche concessione il consiglio regionale siciliano l’ha fatta. E per la prima volta ha pubblicato online gli stipendi dei vari superdirigenti, quelli – per intenderci – che nei mesi scorsi erano stati al centro di roventi polemiche quando il presidente Micciché aveva annunciato la rimozione del tetto a 240mila euro (poi reintrodotto ma senza gli extra). Non si tratta di cifre generiche come in passato, ma di stipendi reali con tanto di nomi e cognomi. Il segretario generale Fabrizio Scimè, per esempio, prende il massimo consentito, e cioè 240mila euro come i vice segretari Salvatore Pecoraro e Mario Di Piazza. Arrivano al salary cup anche Riccardo Anselmo, Patrizia Perino, Laura Salamone e Antonio Tomasello mentre il direttore dei servizi delle commissioni, Filippo Palmeri, prende 232mila euro lordi all’anno. La responsabile ufficio stampa e relazioni con il pubblico, Maria Ingarao, 214mila, il direttore del servizio personale, Fabio Scalia, 213mila euro, la responsabile della rendicontazione dei gruppi parlamentari, Angela Murana, 209mila euro.
Ma non basta. Perché Cantone vorrebbe anche altri dati. Per esempio e le informazioni sui “provvedimenti riferiti agli organi di indirizzo politico- dirigenziale” che risultano “carenti e non aggiornate”. Dall’Ars non ne vogliono sapere. E in certi casi non hanno nemmeno i documenti chiesti da Cantone come nel caso della “valutazione delle performance dei dipendenti”. “In ogni caso, noi siamo autonomi e non soggetti al controllo dell’Anac”, dicono sempre da palazzo dei Normanni. “L’ Assemblea regionale è tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza ed è sottoposta alla vigilanza dell’ Autorità nazionale anticorruzione”, scriveva l’8 marzo scorso Cantone. Che ora potrebbe sanzionare i vertici di Palazzo dei Normanni. Dove le regole anticorruzione valide in tutta Italia rimangono fuori dalla porta.
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https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7142
Assemblea Regionale Siciliana – Obblighi di trasparenza - Applicabilità del d.lgs. n. 33/2013 agli organi consiliari delle Regioni a statuto speciale.
Visto il d.lgs. 33/2013;
Visto l’appunto dell’Ufficio PNA e regolazione anticorruzione e trasparenza;
Il Consiglio dell’Autorità
Considerato in fatto
Nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza dell’Autorità, è emersa l’esigenza di approfondire la questione concernente l’applicabilità della normativa in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n.33/2013 all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS), in quanto organo legislativo disciplinato dallo statuto speciale della Regione e dotato di propria autonomia normativa e organizzativa rispetto al Governo della Regione Siciliana. In particolare, in virtù dell’art. 4 dello statuto, all’Assemblea è riconosciuta una riserva di regolamento per la materia dell’auto-organizzazione e dell’amministrazione in senso stretto (cfr. Cass. SS.UU. ord. 3 marzo 2016, n. 4190). Le incertezze interpretative sono sorte anche alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (cfr. sentenze n. 85 e n. 86 del 2011), che ha affermato la non diretta applicabilità all’ARS del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego).
Ritenuto in diritto
Nell’affrontare la questione dell’applicabilità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza all’ARS, occorre innanzitutto tener presente che, ai sensi dell’art. 4 dello statuto, come sopra accennato, la stessa gode di una riserva di regolamento per la materia dell’auto-organizzazione e dell’amministrazione in senso stretto1.
E’ necessario osservare, tuttavia, che la medesima autonomia organizzativa connota anche gli organi consiliari delle altre Regioni, sia a statuto speciale che ordinario.2 Il diritto di adottare propri regolamenti interni è, infatti, riconosciuto anche agli altri Consigli Regionali, sia delle Regioni a statuto speciale sia delle Regioni a statuto ordinario (cfr. art. 26, co. 2, statuto Regione Campania: “Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell’ambito dello stanziamento assegnatogli dal bilancio, autonomia amministrativa e contabile. Dispone di propri uffici dei quali si avvalgono l’Ufficio di presidenza, le commissioni, i gruppi consiliari ed i singoli consiglieri”; art. 22 statuto Regione Toscana: “Il Consiglio approva un regolamento interno di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento delle attività consiliari”; art. 20, co. 2, statuto Regione Abruzzo: “Il Consiglio ha autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che esercita a norma dello Statuto, delle leggi e dei regolamenti adottati sulla base dei principi fissati dalla legge.”; art. 19 statuto Regione Sardegna: “Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”;art. 19 statuto speciale Regione Valle d’Aosta: “Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e le Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti”; art. 18, co. 1, statuto Regione Friuli Venezia Giulia: “Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell’Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.”).
Tale profilo non appare pertanto idoneo a escludere l’ARS dall’applicazione della normativa nazionale in materia di trasparenza.
Al riguardo, si fa presente che il principale riferimento normativo per stabilire se gli organi regionali, sia delle Regioni a statuto speciale, sia delle Regioni a statuto ordinario, siano tenuti agli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013, è innanzitutto l’art. 2-bis che definisce l’ambito soggettivo di applicazione del decreto. Il co. 1 dell’art. 2-bis specifica che per “pubbliche amministrazioni” si intendono quelle di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 tra cui sono espressamente ricomprese le Regioni. Nel d.lgs. 33/2013, il rinvio al d.lgs. 165/2001 è, dunque, operato dal legislatore esclusivamente per la identificazione dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza.
Di conseguenza, non rileva l’argomento offerto dal Responsabile per la trasparenza dell’ARS all’ANAC sulla base delle considerazioni svolte nelle pronunce nn. 85 e 86 del 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, secondo il quale le disposizioni del d.lgs. 165/2001 non sono direttamente applicabili alle procedure concorsuali dell’ARS, tenuto conto del fatto che l’assunzione del personale dell’Assemblea è regolata da regolamenti speciali, ai sensi dell’art. 166 del regolamento interno dell’Assemblea.
Inoltre, giova rammentare che, ai sensi dell’art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell’art. 1, co. 3, del d.lgs 33/2013, la trasparenza è intesa quale livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione. Dunque essa deve essere garantita su tutto il territorio nazionale e non residuano margini per disciplinare la materia in modo difforme a livello regionale, al di sotto dei livelli minimi fissati nella normativa statale.
Per le Regioni a statuto speciale, il legislatore ha poi effettuato una valutazione alla luce della particolare autonomia che le connota laddove ha disposto, all’art. 49, co. 4, del d.lgs. 33/2013, non modificato dal d.lgs. 97/2016, che “Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti”.
Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle “forme e modalità” attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel suddetto decreto. Di tanto l’Anac ha dato conto anche nella determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». Nella determinazione si è precisato che “Resta fermo quindi che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Si evidenzia al riguardo che, anche alla luce dell’esperienza maturata dall’Autorità nell’esercizio della attività di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi di trasparenza, tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle «forme e modalità» attuative delle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 33/2013.” (§1.4).
Ciò comporta che non possono essere ammesse, comunque, deroghe alle disposizioni del d.lgs. 33/2013 che abbiano l’effetto di limitare o condizionare i contenuti degli obblighi di trasparenza. Né, tanto meno, appare legittima l’esclusione dall’applicazione del d.lgs. 33/2013 dell’organo consiliare, seppure dotato di autonomia organizzativa e amministrativa disciplinata dallo statuto speciale.
Si fa presente, altresì, che nella determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, «Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016», l’Autorità haespressamente indicato, tra i titolari di incarichi politici nelle regioni, oltre al presidente e ai componenti della giunta, anche i componenti del consiglio.
Pertanto, in base a quanto sopra esposto
Delibera
considerato che, ai sensi dell’art.1, co. 15, della l. 190/2012 e dell’art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, la trasparenza dell’attività amministrativa integra l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell’art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, ritiene che sia le Regioni a statuto ordinario sia le Regioni a statuto speciale e i rispettivi organi legislativi ed esecutivi debbano rispettare le disposizioni del d.lgs. 33/2013.
In conformità a quanto previsto all’art. 49, co. 4, le Regioni a statuto speciale possono individuare “forme e modalità” attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, ma non derogare ai contenuti degli obblighi previsti dal medesimo decreto, non residuando margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale.
L’Assemblea Regionale Siciliana è pertanto tenuta al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 ed è sottoposta alla vigilanza di ANAC ai sensi, in particolare, dell’art. 45 del d.lgs. 33/2013.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 marzo 2018
Il Segretario Maria Esposito
28 marzo 2018 di REDAZIONE
Cambia volto la "Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia" che diventa la "Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia".
Cambia volto la “Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia”, la vecchia “Commissione Antimafia”, che diventa la “Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”.
La nuova Commissione assume le caratteristiche di un organismo politico-parlamentare operante esclusivamente nell’ambito della Regione siciliana. Non si tratta insomma di un’autorità indipendente, come l’ANAC, con la quale tuttavia condivide il raggio d’azione.
In tal senso è stata concepita la l.r. n. 3 del 28 febbraio 2018, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 11 del 9 marzo 2018, che ha arrecato modifiche alla l.r. n. 4 del 1991 e alla l.r. n. 15 del 2008.
L’art. 3 della l.r. n. 4/1991, così come modificato dalla n. 3/2018 individua le attività e i compiti della Commissione. In particolare, essa dovrà:
– vigilare ed indagare sulle attività dell’amministrazione regionale e degli enti sottoposti al suo controllo per la verifica di possibili infiltrazioni mafiose;
– svolgere attività di prevenzione e contrasto della corruzione, della concussione ed in genere di tutti i reati contro la pubblica amministrazione e delle illegalità nella Regione e negli enti del sistema regionale;
– verificare la regolarità delle procedure e della corretta destinazione dei finanziamenti erogati dalla PA regionale;
– contribuire ad assicurare la piena ed efficace adozione delle misure di prevenzione della corruzione approvato dall’ANAC.
Inoltre, la Commissione avrà il compito di svolgere un’attenta disamnina e di intervenire a livello regionale sulle cause e i fattori scatenanti dei comportamenti corruttivi, con la verifica della congruità della normativa vigente e dell’iniziativa legislativa per rendere più coordinata ed incisiva l’iniziativa della Regione e degli Enti locali nella lotta contro la mafia e le altre forme di criminalità organizzata.
Infine, importanti saranno le indagini sul rapporto mafia e politica, sulle modalità di selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature alle assemblee elettive,
Va detto che in assenza di relazione, il Presidente dell’ARS assegna alla Commissione un termine di due mesi, scaduti i quali avviene la decadenza della Commissione stessa.