ATP e diritto al contraddittorio

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Avv. Luca Roberto

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Mar 18, 2014, 6:13:11 AM3/18/14
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Vi espongo una situazione su cui sono già giunto a mie valutazioni, ma mi piacerebbe sentire altri pareri.
Un società si vede notificare un ricorso per ATP, ma non si costituisce nella fase presidenziale ove viene nominato un consulente d'uffico.
La parte ricorrente nomina CTP.
La data fissata per l'inizio della operazioni tuttavia salta per impedimento del CTP.
A questo punto il legale rappresentante della società convenuta invia una raccomandata al CTU chiedendo di partecipare alle operazioni peritali eventualmente nominando un proprio CTP.
Il CTU tuttavia, su asserita indicazione del magistrato, nega alla convenuta il diritto di partecipare alle operazioni peritali in quanto non essendosi costituita non aveva diritto di partecipare alle operazioni peritali.

Nel giudizio di merito successivo viene (da me quale legale della società) sollevata l'eccezione di nullità dell'elaborato per violazione del contraddittorio, ritenendo applicabile all'ATP la norma di cui all'art. 194 cpc che prevede, al secondo comma, che “anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze."
Ho sostenuto perciò che la partecipazione alle operazioni peritali è  attività che può essere svolta dalla parte personalmente anche senza il ministero di un difensore o  l'assistenza di  un consulente di parte.
Nell'ordinanza istruttoria il Giudice "rigetta l'eccezione di nullità dell'elaborato" sostanzialmente ribadendo la tesi sostenuta dal CTU secondo cui la contumacia avrebbe effetto preclusivo alla partecipazione alle operazioni peritali.
Mi piacerebbe conoscere le vostre opinioni sulla questione.
Ed anche sapere se secondo voi l'ordinanza di rigetto, avendo natura decisoria, debba essere oggetto di riserva di appello alla prossima udienza.
Grazie e buona giornata.
Luca Roberto

 

Marco Meneghello

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Mar 18, 2014, 6:28:20 AM3/18/14
to leg...@googlegroups.com
Secondo me è corretto. 

Se non si era costituito nell'ATP non era parte di quel procedimento. D'altronde sarebbe troppo comodo non costituirsi, e dunque non pagare le relative spese, ma partecipare lo stesso. 

Il contraddittorio mi sembra essere stato rispettato nel momento in cui l'ATP è stato notificato ma la società ha deciso di non costituirsi. 

-- 
Avv. Marco Meneghello
Galleria Trieste, 6 - 35121 Padova, Italia
--
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Alberto Sonego

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Mar 18, 2014, 6:37:42 AM3/18/14
to leg...@googlegroups.com
Mio sommesso parere:
penso che il giudice abbia ragione. Nulla vietava alla parte di costituirsi tardivamente nell'atp, magari nominando il proprio ctp, e così partecipando regolarmente e legittimamente alle operazioni di ctu. (Per inciso, io l'ho fatto una volta, senza problemi: controparte aveva depositato un'istanza per contestare/eccepire, ma il giudice l'aveva rigettata). L'atp è pur sempre una procedura giudiziale, e le parti non possono difendersi da sole, tanto più senza costituirsi.
Sull'ordinanza di rigetto, a naso direi che non è necessaria una riserva d'appello. Semmai appellerai la sentenza. Anche perché immagino che riproporrai la questione all'udienza di p.c. e in comparsa conclusionale.
Cordialità

Alberto Sonego

Gianni Cataldi

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Mar 18, 2014, 4:34:00 PM3/18/14
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Sono sostanzialmente d’accordo.

Invero, pur non comprendendo di quali spese parli il collega Meneghello (da queste parti, acconti e liquidazione finale dell’ATP viene posta a carico del ricorrente), ritengo che partecipazione alle operazioni peritali debba necessariamente passare per una rituale costituzione.

Magari, approfittando della inesistenza di decadenze codicistiche e del rinvio disposto dal CTU, la tua assistita avrebbe potuto costituirsi tardivamente anche solo per limitarsi a cristallizzare la propria presenza nel procedimento e, quindi, farsi autorizzare dal Giudice a partecipare alle operazioni peritali ed a nominare un proprio CTP.

I miei due centesimi, ovviamente.

Gianni

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Marco Meneghello
Inviato: martedì 18 marzo 2014 11:28
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:38081] ATP e diritto al contraddittorio

Avv. Luca Roberto

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Mar 19, 2014, 5:50:27 AM3/19/14
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Vi ringrazio per gli interventi.
Dunque, per meglio puntualizzare, il termine "parte" indicato dall'art. 194 c.p.c. qualifica la parte costituita a mezzo di difensore come vuole l'art. 91 cpc e anche la partecipazione alle operazioni peritali  va qualificata (ma su questo non vi è dubbio) come attività giudiziale, è ciò a prescindere dal fatto che la legge non richiede che la parte presente personalmente sia assistita da difensore.

Marco Meneghello

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Mar 19, 2014, 6:16:07 AM3/19/14
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 18/mar/2014, alle ore 21:34, Gianni Cataldi <giovann...@teletu.it> ha scritto:

> Invero, pur non comprendendo di quali spese parli il collega Meneghello (da queste parti, acconti e liquidazione finale dell’ATP viene posta a carico del ricorrente),

Avevo in mente un caso particolare ed erroneamente ne ho fatto una regola generale. :)
--
Marco Meneghello

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