Salve a tutti.
Sono avvocato da qualche anno. Quel che è certo (forse l'unica cosa) è che il confronto è uno dei migliori modi per non incappare in errori.
Quindi, vi sottopongo questo quesito:
la fissazione del termine per il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. avviene solamente a seguito di opposizione ex art. 615 c.p.c. comma secondo?
In caso di opposizione a precetto, invece, alla prima udienza fissata per la discussione sulla sospensiva devo chiedere i termini ex art. 183 c.p.c.?
E come ci si regola con le iscrizioni a ruolo (se deposito ricorso ex 615 secondo comma, contestualmente iscrivo a ruolo. Quindi con la fissazione del termine per il merito devo versare nuovamente il c.u.?)? Qualcuno, insomma, sa in pratica come funziona questa procedura?
Peraltro, come instauro il giudizio di merito (citazione?)?
Grazie a tutti.