Iscrizione al ruolo Pignoramento veicolo ex art. 521 bis c.p.c. - Termine di efficacia

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Giovane avvocato

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Dec 18, 2015, 5:29:38 AM12/18/15
to legalit
Egregi colleghi,
Scrivo questo post per chiedere consiglio.
Circa tre mesi fa ho pignorato per conto di un creditore un veicolo avvalendomi delle nuova procedura prevista dall'art. 521 bis c.p.c.
Ad oggi, il debitore non ha consegnato spontaneamente il veicolo, la mia domanda è la seguente:
il pignoramento effettuato quando perderà efficacia? Invero, l'art. 521 bis c.p.c. prevede che il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e gli altri allegati siano depositati oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione fatta dall'IVG di avvenuta consegna del veicolo, ma nulla dice in merito all'ipotesi in cui il debitore non consegni spontaneamente il veicolo.
Grazie in anticipo a chi mi vorrà rispondere

Alessandro Pedone

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Dec 18, 2015, 5:54:11 AM12/18/15
to legalit
Se hai iscritto a ruolo il pignoramento nei termini lo stesso perde efficacia se non depositi istanza di vendita nei termini... Se nel frattempo non riesci ad acquisire il bene ...
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Avv. Gabriele Orlando

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Dec 18, 2015, 6:06:20 AM12/18/15
to legalit
L'art. 521-bis c.p.c. è abbastanza chiaro nel dettare una disciplina molto specifica per il pignoramento di veicoli e rimorchi.

I termini per l'iscrizione a ruolo per il processo esecutivo e per l'efficacia del pignoramento sono a catena e decorrono dalla comunicazione dell'IVG (vd. commi 5 e 7), in assenza nulla è dovuto, se non ad opera della polizia che, qualora rinvenuto il bene, provvederà a sostituirsi al debitore negli adempimenti di conseguenza (vd. comma 4).

Cordiali saluti,

--
Avv. Gabriele Orlando
c/o De Iure - Studio legale associato
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Giovane avvocato

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Dec 18, 2015, 6:34:04 AM12/18/15
to legalit
L'art.521 bis è abbastanza chiaro, ma lascia adito a numerosi dubbi in merito al termine di efficacia del pignoramento nel caso di mancata consegna del bene. In particolare, se il termine previsto dall'art. 497 c.p.c. sia applicabile anche a questa forma speciale di pignoramento.

Nell'articolo "Le novità in materia di esecuzione forzata nel d.l. 132/2014, in Corriere Giur., 2015, 3, 390" pubblicato dal Prof. Avv. Alberto Maria Tedoldi trovo infatti scritto che:

"Vi è qui, dunque, un’ulteriore peculiarità dell’espropriazione di veicoli iscritti al P.R.A., che par derogare all’onere di chiedere la vendita o l’assegnazione forzata del bene pignorato entro novanta giorni dal pignoramento, come prescrive l’art. 497 c.p.c.: se il procedimento non va neppure iscritto a ruolo finché l’I.V.G. non prenda materialmente in consegna il veicolo pignorato e non lo comunichi al creditore pignorante, non sarà possibile depositare l’istanza di vendita, la quale verrà evidentemente richiesta contestualmente all’iscrizione a ruolo della procedura e alla formazione del fascicolo. Si deve, dunque, ritenere che l’atto di pignoramento di veicoli iscritti al P.R.A. contenga già, in certo senso, un’implicita istanza di vendita o di assegnazione e che l’art. 497 c.p.c. sul termine di efficacia del pignoramento non s’applichi a tale forma speciale di espropriazione mobiliare ex art. 521 bis c.p.c., a differenza di quel che avviene, invece, per il pignoramento immobiliare(16) e a somiglianza semmai del pignoramento presso terzi, per il quale l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni mobili detenuti dai terzi o dei crediti pignorati è formulata dal creditore direttamente all’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c., senza che possa applicarsi il termine di efficacia del pignoramento di cui all’art. 497 c.p.c.(17)."
L'articolo si trova qui:
http://www.lexenia.it/le-novita-in-materia-di-esecuzione-forzata-nel-d-l-1322014/

Avv. Gabriele Orlando

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Dec 19, 2015, 7:15:21 AM12/19/15
to legalit
Quando il mio Maestro, ottantenne, sentiva parlare di un "professore" chiedeva "e la chitarra dove l'ha lasciata"?

A parte le celie, l'art. 521-bis c.p.c. è chiaro nel dettare una disciplina speciale che, in quanto tale, deroga senza dubbio alcuno all'art. 497 c.p.c.

Infatti l’art. 13, comma 1, lett. d-bis), n. 3, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha inserito il settimo comma che così recita: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice".

In claris non fit interpretatio.

Cordiali saluti,

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Avv. Gabriele Orlando
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Giovane avvocato

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Dec 19, 2015, 12:46:26 PM12/19/15
to legalit
Dunque,se ho capito bene, il pignoramento non perde mai efficacia finché non c'è l'apprensione materiale del veicolo.
Ma nel caso in cui il debitore non consegna spontaneamente il veicolo, come superare l'impasse? 

Avv. Gabriele Orlando

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Dec 19, 2015, 3:14:59 PM12/19/15
to leg...@googlegroups.com
Art. 521-bis c.p.c. - comma 4: "Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma".

Volendo fare accademia, il rimedio all'evoluzione anomala della fattispecie è l'intervento ex officio della forza pubblica che, in ogni caso, è chiamata dal titolo esecutivo a supportare la materiale messa in opera del comando giudiziale ivi espresso.

Un cordiale saluto




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Avv. Gabriele Orlando
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Giovane avvocato

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Dec 20, 2015, 5:57:52 AM12/20/15
to legalit, avv.g....@gmail.com
Ovviamente, parlavo dell'ipotesi in cui il veicolo non circola. Nel caso di specie, il veicolo è stato consegnato ad un concessionario per la vendita. Sappiamo dunque il luogo in cui si trova il veicolo.
Segnalare la circostanza agli organi di polizia potrebbe legittimare un loro intervento ai sensi del comma 4 dell'art. 521 bis c.p.c.?

Avv. Gabriele Orlando

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Dec 20, 2015, 6:24:41 AM12/20/15
to leg...@googlegroups.com
​Certo, e ci sono anche alternative da esplorare, fra cui il sequestro conservativo (ricorrendone i presupposti).

In parte dipende dal momento in cui il veicolo viene affidato al concessionario: se avviene prima del pignoramento è possibile procedere ai sensi dell'art. 518 o dell'art. 521-bis c.p.c. e, in quel caso, il debitore, quale custode, è esposto alle conseguenze penali riconnesse.
Con la possibilità di segnalare alla P.G. eventuali condotte volte a sottrarre il bene alla procedura esecutiva.
Altrimenti, procedendo ai sensi dell'art. 513 c.p.c., è possibile avere l'autorizzazione del Presidente del Tribunale (o facente funzioni) per accedere in concessionaria.

Se invece il bene viene consegnato al concessionario dopo il pignoramento, basterà segnalare al debitore ed al concessionario le responsabilità penali cui possono incorrere e quest'ultimo, possibilmente, si renderà disponibile.
Alla peggio, provvederà la P.G., anche se in questo caso potrebbe intervenire il sequestro penale del bene.


Cordiali saluti

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Avv. Gabriele Orlando
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marika dolci

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Oct 27, 2016, 5:07:26 AM10/27/16
to legalit, avv.g....@gmail.com
Buongiorno a tutti, riprendo l'argomento.
Cosa accade se la consegna del veicolo avviene dopo molto tempo rispetto alla notifica del pignoramento ed il precetto nel frattempo è scaduto? Si può iscrivere a ruolo?
Grazie a tutti.

Cordiali saluti.

Avv. Gabriele Orlando

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Oct 27, 2016, 8:21:24 AM10/27/16
to leg...@googlegroups.com, Gabriele Orlando
Immagino di sì, perché l'art. 481 c.p.c. fa riferimento all'inizio dell'esecuzione - che coincide con la notifica dell'atto di pignoramento - e non all'iscrizione a ruolo.

Cordiali saluti

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Avv. Gabriele Orlando
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marika dolci

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Oct 27, 2016, 9:42:43 AM10/27/16
to leg...@googlegroups.com
Grazie Gabriele,
hai compreso il mio dubbio.
E quindi? Qual è invece la sorte del pignoramento?
Anche l'atto di pignoramento è da rinotificare? Mi pare assurdo.
I termini per l'iscrizione a ruolo (e quindi per la perdita d'efficacia del pignoramento) decorrono dalla comunicazione dell'IVG avente ad oggetto la consegna del bene/dei documenti del veicolo.
Forse mi sto complicando la vita..... ma mi pare che la norma (l'art. 521 bis c.p.c.) non sia per nulla chiara sulle conseguenze derivanti dalla mancata collaborazione del debitore, e sui possibili rimedi.
A qualcuno è già capitata una situazione simile?
Grazie a quanti vorranno condividere la loro esperienza.
Buon lavoro a tutti

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Avv. Marika Dolci
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Avv. Gabriele Orlando

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Oct 27, 2016, 11:14:29 AM10/27/16
to leg...@googlegroups.com
L'articolo a me sembra molto chiaro: il debitore è ope legis custode e il pignoramento deve essere iscritto non appena l'IVG fa apprensione del bene. Non vedo perché rinotificare il pignoramento, anche perché va trascritto nell'apposito registro pubblico, risultando così opponibile ai terzi.
Peraltro l'atto di pignoramento è atto proprio dell'UG, io al suo posto non rieseguirei l'apposizione di un vincolo già disposto.

Ecco il testo:
"Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.

Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo".

Insomma si tratta di aspettare o di fare in modo di incontrare il debitore a bordo del mezzo, in presenza della polizia.

Cordiali saluti

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Avv. Gabriele Orlando
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Andrea BULGARELLI

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Oct 27, 2016, 11:30:14 AM10/27/16
to leg...@googlegroups.com
L'art. 497 c.p.c. (il cui testo non è stato modificato) secondo me consiglia particolare prudenza.
Poi che la riforma sia stata pasticciata siamo d'accordo.


giovedì 27 ottobre 2016 17:13
L'articolo a me sembra molto chiaro: il debitore è ope legis custode e il pignoramento deve essere iscritto non appena l'IVG fa apprensione del bene. Non vedo perché rinotificare il pignoramento, anche perché va trascritto nell'apposito registro pubblico, risultando così opponibile ai terzi.
Peraltro l'atto di pignoramento è atto proprio dell'UG, io al suo posto non rieseguirei l'apposizione di un vincolo già disposto.

Ecco il testo:
"Oltre che con le forme previste dall’articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492. Il pignoramento contiene altresì l'intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all'uso dei medesimi, all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede o, in mancanza, a quello più vicino.
Col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori comprese le pertinenze e i frutti, senza diritto a compenso.
Al momento della consegna l'istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata ove possibile.
Decorso il termine di cui al primo comma, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Si applica il terzo comma.
Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 497, l’istanza di assegnazione o l’istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest’ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell’articolo 159-ter delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente capo
".

Insomma si tratta di aspettare o di fare in modo di incontrare il debitore a bordo del mezzo, in presenza della polizia.

Cordiali saluti

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Avv. Gabriele Orlando
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Alessandro Pedone

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Oct 27, 2016, 12:03:05 PM10/27/16
to legalit

In realtà se si sceglie questa strada conviene avvisare comunque l'IVG dell'avvenuto pignoramento perché se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo scatta la denuncia direttamente dall'IVG.

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marika dolci

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Oct 27, 2016, 1:33:36 PM10/27/16
to leg...@googlegroups.com
Ho addirittura notificato il pignoramento all'Ivg, poi ho inoltrato via pec copia del pignoramento alla Polizia stradale e agli organi di polizia locale (gli unici che ad essersi dimostrati collaborativi).
Il tutto dopo aver spulciato varie indicazioni pubblicate su diversi di riferimento ( esempio: Ordini degli Avvocati di Brescia - indicazione del G.E.), ed aver contattato la cancelleria dove dovrò iscrivere a ruolo....
Purtroppo sono arrivata alla conclusione che non v'è uniformità di applicazione della norma e molta confusione!
Per questa ragione mi sono rivolta alla lista.
Quindi riassumendo.... l'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rifiutata in caso di mancata allegazione della comunicazione dell'IVG.
La sentenza emessa dal G.E. di Padova 25.08.2015 mi pare utile e significativa (pubblicata su il caso.it).
Credo che seguirò l'esempio: iscrizione a ruolo (senza versamento del c.u. che integrerò quando depositerò istanza di assegnazione/vendita) + deposito istanza sostituzione del custode.
Che ne dite?
Ringrazio per i contributi ricevuti ed auguro una buona serata!

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Avv. Marika Dolci
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Il giorno 27 ottobre 2016 18:03, Alessandro Pedone <in...@alpedone.net> ha scritto:

In realtà se si sceglie questa strada conviene avvisare comunque l'IVG dell'avvenuto pignoramento perché se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo scatta la denuncia direttamente dall'IVG.

Avv. Gabriele Orlando

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Oct 27, 2016, 5:21:43 PM10/27/16
to leg...@googlegroups.com
​L'art. 497 c.p.c. è espressamente derogato dal 521-bis , quindi non va tenuto in conto.

​Cordialmente

--
Avv. Gabriele Orlando
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fax: 091/7777838
skype: avv.g.orlando

Il giorno 27 ottobre 2016 17:30, Andrea BULGARELLI <andrea.b...@studiobulgarelli.it> ha scritto:
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Andrea Bulgarelli

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Oct 28, 2016, 12:41:56 AM10/28/16
to leg...@googlegroups.com
Vero.
Scusate ieri ho risposto senza avere sotto il codice con il D.L. 27 giugno 2015, n. 83.
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Avv. Pietro Lavezzari

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Oct 28, 2016, 8:10:58 AM10/28/16
to leg...@googlegroups.com
La procedura : iscrizione a ruolo (senza versamento del c.u. che integrerò quando depositerò istanza di assegnazione/vendita) + deposito istanza sostituzione del custode 
è quella che seguo a Savona come GE.
Con questo sistema sono state recuperate praticamente tutte le autovetture ( e buona parte de di esse è stata poi venduta).
Ciao
Pietro

----Messaggio originale----
Da: "marika dolci" <marika....@gmail.com>
Data: 27/10/2016 19.33
A: <leg...@googlegroups.com>
Ogg: Re: [legalit:42496] Re: Iscrizione al ruolo Pignoramento veicolo ex art. 521 bis c.p.c. - Termine di efficacia


Ho addirittura notificato il pignoramento all'Ivg, poi ho inoltrato via pec copia del pignoramento alla Polizia stradale e agli organi di polizia locale (gli unici che ad essersi dimostrati collaborativi).
Il tutto dopo aver spulciato varie indicazioni pubblicate su diversi di riferimento ( esempio: Ordini degli Avvocati di Brescia - indicazione del G.E.), ed aver contattato la cancelleria dove dovrò iscrivere a ruolo....
Purtroppo sono arrivata alla conclusione che non v'è uniformità di applicazione della norma e molta confusione!
Per questa ragione mi sono rivolta alla lista.
Quindi riassumendo.... l'iscrizione a ruolo non dovrebbe essere rifiutata in caso di mancata allegazione della comunicazione dell'IVG.
La sentenza emessa dal G.E. di Padova 25.08.2015 mi pare utile e significativa (pubblicata su il caso.it).
Credo che seguirò l'esempio: iscrizione a ruolo (senza versamento del c.u. che integrerò quando depositerò istanza di assegnazione/vendita) + deposito istanza sostituzione del custode.
Che ne dite?
Ringrazio per i contributi ricevuti ed auguro una buona serata!

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Avv. Marika Dolci
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Il giorno 27 ottobre 2016 18:03, Alessandro Pedone <in...@alpedone.net> ha scritto:

In realtà se si sceglie questa strada conviene avvisare comunque l'IVG dell'avvenuto pignoramento perché se il debitore non consegna spontaneamente il mezzo scatta la denuncia direttamente dall'IVG.
Per visualizzare questa discussione sul Web, visita https://groups.google.com/d/msgid/legalit/58121D81.6050300%40studiobulgarelli.it.

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marika dolci

unread,
Oct 28, 2016, 9:39:53 AM10/28/16
to leg...@googlegroups.com

Grazie mille!
Mi sembra molto sensata.... peccato che il Tribunale in questione segua una diversa prassi...
Auguro buon fine-settimana a tutti e ringrazio per i preziosi contributi!


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Chiara Costa

unread,
Dec 20, 2016, 3:35:16 AM12/20/16
to legalit
Proseguendo il vostro discorso... anche io ho pignorato un veicolo che non è stato consegnato all'ivg; ora vorrei iscrivere a ruolo il pignoramento unitamente al deposito dell'istanza di vendita.
Voi alleghereste l'istanza di vendita al pignoramento per poi ridepositarla quando avrò il numero di rg del pignoramento?
Ringrazio tutti in anticipo per la risposta
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