"revoca implicita" del decreto ingiuntivo, da parte del giudice dell'opposizione rimettente ad altro giudice ???

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Enrico Gorini

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May 31, 2018, 4:53:27 AM5/31/18
to civilit

Gent. colleghi

Sono parecchio stizzito perché con un credito palese, non riesco a sfangarla.

Ottengo un ovvio decreto ingiuntivo al Giudice Di Pace. L’ingiunto si oppone. Il giudice (sbagliando) dichiara con ordinanza la propria incompetenza funzionale dando termine per riassunzione al Tribunale (secondo lui c’è incompetenza funzionale).  Nessuna parte riassume la causa, pertanto l’opposizione tamquam non esset.   Che fine fa il decreto opposto???

Mi direte: l’estinzione del giudizio di opposizione determina (ovviamente) la definitività del decreto, perchè equivale a mancata opposizione. Il debitore potrebbe casomai difendersi in sede esecutiva, qualora ritenga che vi sia una nullità assoluta del decreto ingiuntivo (la sedicente “incompetenza” sarebbe superata dal giudicato!).

Invece a sorpresa il GdP del decreto mi rifiuta la formula esecutiva, sostenendo che “dichiarando la propria incompetenza il GdP dell’opposizione ha implicitamente revocato il decreto ingiuntivo” !!!

Ma secondo voi il codice prevede la “revoca” del decreto ingiuntivo prima della sentenza finale, in corso di opposizione ?  Io sapevo che c’è la sospensione per gravi motivi !!!

 

con un sospiro di mestizia

enrico gorini

 

 

avv.Enrico Gorini

Foro di Rimini n.431

339-2121674

enrico...@libero.it

 

 

avv. cosentino

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May 31, 2018, 5:14:03 AM5/31/18
to leg...@googlegroups.com
E' noto che la competenza del giudice che emette un decreto ingiuntivo è una competenza funzionale: in altre parole solo quel giudice può decidere se confermare o revocare il decreto ingiuntivo emesso.
Nel tuo caso il Tribunale nn potrebbe in nessun caso decidere in tal senso.
E' vero anche, però, che il gdp nn ha esplicitamente revocato il decreto (avrebbe divuto, invero, dichiararne la nullita') creando un dubbio amletico... :)
saluti
avv. Michele Cosentino
Via dei greci 12
Barletta

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Giovanni Cataldi

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May 31, 2018, 5:30:59 AM5/31/18
to leg...@googlegroups.com

Per me è corretto il pensiero del giudice.

Invero, in caso di incompetenza, l’eventuale giudizio di riassunzione non è e non può essere teso al rigetto o all’accoglimento dell’opposizione perché, evidentemente, is est alla conferma o alla revoca del d.i., perchè il giudice competente non può statuire su un decreto emesso da altro giudice.

Il giudizio di riassunzione è, in realtà un nuovo giudizio teso all’accertamento del credito che si conclude, eventualmente per il creditore, con la condanna ex novo del debitore e non con la conferma del d.i.

Nel tuo caso non cambia molto perché, in ogni caso, come parte creditrice, avresti dovuto cmq introitare il nuovo giudizio dinanzi al giudice compentente, cosa che potrei sempre fare………salvo che il provvedimento di incompetenza fosse palesemente erroneo e passibile di impugnazione.

Gianni   

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

Via F. Meninni n. 235  -  70024   Gravina in Puglia (BA)  Tel. / Fax   +39 080.326.82.66  Mobile  +39 333.610.41.70

 

  

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Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: giovedì 31 maggio 2018 10:53
A: 'civilit' <leg...@googlegroups.com>
Oggetto: [legalit:43579] "revoca implicita" del decreto ingiuntivo, da parte del giudice dell'opposizione rimettente ad altro giudice ???

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Alessandro Pedone

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May 31, 2018, 8:13:17 AM5/31/18
to leg...@googlegroups.com
Direi che concordo anche io.
Avresti dovuto riassumere se ne avevi interesse.

Il giorno gio 31 mag 2018 alle 13:01 Avv. Antonio Rigon <avv7...@gmail.com> ha scritto:
Anche se il Gdp ha dichirato con ordinanza la propria incompetenza, questa assume la veste di sentenza e comporta la revoca implicita del decreto ingiuntivo.
A mio avviso il Gdp ha ragione.
Di seguito una delle tante pronuncie in merito:

“...nel caso in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari con ordinanza la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al giudice competente, tale provvedimento va correttamente qualificato come sentenza la quale provvede sull'opposizione, implicitamente revocando il decreto opposto. Ne consegue che il giudice competente "ratione valoris" dinanzi al quale le parti abbiano "riassunto" la causa non può pronunciarsi sull'istanza di concessione della clausola di provvisoria esecuzione, perché il decreto opposto non è più esistente.....”.
Tribunale Latina, 06 novembre 2002 Augusto c. Venditti Giur. romana 2003, 81

Avv. Antonio Rigon
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Avv. Alessandro Pedone
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
via Borgo Palazzo n. 116 - 24125 Bergamo

lave...@libero.it

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May 31, 2018, 12:24:51 PM5/31/18
to leg...@googlegroups.com

Concordo con i colleghi,il gdp ha revocato il decreto, e non poteva fa re altrimenti
Pietro Lavezzari

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Inviato da Libero Mail per Android

giovedì, 31 maggio 2018, 02:13PM +02:00 da Alessandro Pedone in...@alpedone.net:

Enrico Gorini

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Jun 4, 2018, 4:39:57 AM6/4/18
to leg...@googlegroups.com

Per me è corretto il pensiero del giudice.

Invero, in caso di incompetenza, l’eventuale giudizio di riassunzione non è e non può essere teso al rigetto o all’accoglimento dell’opposizione perché, evidentemente, is est alla conferma o alla revoca del d.i., perchè il giudice competente non può statuire su un decreto emesso da altro giudice.

Il giudizio di riassunzione è, in realtà un nuovo giudizio teso all’accertamento del credito che si conclude, eventualmente per il creditore, con la condanna ex novo del debitore e non con la conferma del d.i.” …

…..Gianni   

 

Sono assolutamente d’accordo che il giudizio di opposizione supera il monitorio, ma io sapevo che l’estinzione del giudizio di opposizione (coltivare il quale è interesse del debitore opponente) comporta la caducazione dell’opposizione e l’acquiescenza rispetto al decreto ingiuntivo (è come se l’opposizione non sia mai stata fatta).

L’ordinanza (o sentenza) del GdP che si dichiara incompente rimettendo la causa al Tribunale, determina solo translatio iudicii, magari un nuovo “r.g.”, ma la “causa” è sempre quella (stessi soggetti, stesso petitum e causa petendi).

Però prendo atto che il “sentiment” è contrario !

enrico gorini

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