Vi ripropongo un tema passato inosservato e secondo me piuttosto interessante.
Si tratta di un documento probatorio formato dal medico contra se (come le scritture contabili dell’imprenditore che fanno prova contro di lui).
Qui il caso.
La cliente ritiene una responsabilità medica del proprio ex medico di base.
Per verificare la colpa medica (negligenza - ritardata cura), il medico legale dovrebbe poter accedere alla “scheda sanitaria individuale” (vd sotto riquadro informativo), obbligatoriamente digitalmente formata e detenuta dallo stesso medico di base, il quale però, ipotetico responsabile del danno, è controinteressato a qualsiasi utilizzo probatorio contra se della stessa. La ex paziente o in sua vece il giudice può certamente ottenerne la consegna, ma, se non è prevista una “continuità di timbro” (come avviene nella contabilità tradizionale o digitale), di tipo meccanico o digitale, il medico di base potrebbe manipolare, interpolare, cancellare o aggiungere quello che vuole, rendendo impossibile la ricostruzione della responsabilità !
Cosa sapete in proposito? Cioè: se chiedo l’esibizione (extra o endo giudiziale), c’è qualcosa che mi garantisca la genuinità della scheda, nonostante quanto possa maliziosamente celare/interpolare il medico redigente?
enrico gorini
Qui sotto info sulla scheda sanitaria individuale (info reperite da un docente di medicina legale):
La Scheda Sanitaria Individuale è un documento informatico composto dall’insieme delle informazioni cliniche che il Medico di Medicina Generale ritiene rilevanti per la storia clinica dell’assistito e da lui mantenuto aggiornato. Essa contiene l’insieme strutturato di tutte le informazioni sanitarie note a Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta ed ai sostituti, relativamente ad un paziente.
Il paziente - in qualunque momento - può chiedere al medico l’accesso alla propria scheda sanitaria e averne una copia (non l’originale che rimane al medico curante) e il Codice deontologico (art.25 codice deontologia medica) prescrive il dovere del medico di mettere a disposizione della persona assistita ogni documentazione clinica posseduta.
Le ASL presso le quali il medico svolge la propria attività convenzionata possono verificare l’esistenza della Scheda sanitaria presso il medico di medicina generale, ma dai riscontri ricevuti non ci risulta che possano consultarne i contenuti.
La compilazione della scheda sanitaria è prevista dagli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale (art.48 L. 833/1978) e da quello del 2005 (art.45 punto 2 lett. b), che in particolare prevede "la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale, su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 59, lett. b, a uso del medico e ad utilità dell'assistito e del SSN".
La scheda sanitaria può essere rilasciata:
- al diretto interessato;
- al tutore od a chi esercita la patria potestà in caso di minore od incapace;
- a terza persona munita di delega;
- all’Autorità giudiziaria;
- agli enti previdenziali (INAIL, INPS, ecc.).
avv.Enrico Gorini
v.Clementini 2
47921 Rimini
0541-776445
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grazie Eccellente.
Ti rispondo: se l’autore della scheda sanitaria è anche l’unico “custode” della stessa, la tentazione (semplicemente) di far sparire o sostituire alcune pagine imbarazzanti (cioè idonee a confermare i sospetti di responsabilità medica) può essere molto forte, perché se non c’è un controllo esterno (o un obbligo di garantire continuità alle annotazioni) non c’è nessun rischio a compiere le manipolazioni.
attendiamo altri graditi interventi !
enrico
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Studio Legale Eccellente
Inviato: martedì 7 luglio 2015 20:08
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:41201] Efficacia probatoria della "scheda sanitaria individuale"
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