in riferimento alle indicazioni richieste Le espongo la disciplina della materia contenuta nella Circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E.
La suddetta Circolare ha chiarito che il professionista deve addebitare l’IVA al cliente.
La stessa infatti specifica che l’avvocato non può addebitare l’IVA, né, quindi rilasciare la fattura, al soccombente in giudizio, in quanto è terzo rispetto al rapporto “professionista/cliente”, soggetto che deve emettere la fattura e soggetto nei cui confronti essa deve essere rilasciata.
Nel caso dell’avvocato che difende se stesso le due figure del professionista e del cliente sono riunite nella stessa persona, per cui l’avvocato dovrebbe emettere la fattura verso se stesso, ma la prestazione a se stessi è per sua natura gratuita.
Dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 18 del DPR 633/72 si evince che la prestazione svolta dall’avvocato a favore di se stesso, essendo per sua natura gratuita, non costituisce prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, con la conseguenza che il compenso per la stessa, liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell’IVA, né deve essere fatturato (non esiste una prestazione di servizi “gratuita”, a differenza delle cessioni di beni, che, seppure gratuita, sarebbe soggetta ad IVA).
Lo stesso compenso, peraltro, non è imponibile IRPEF perché costituisce un mero rimborso di spese processuali dovute dalla parte vincente al proprio legale (ma la parte vincente e il proprio legale sono nel caso in questione la stessa persona e quindi non c’è alcun compenso di carattere professionale).
Cordialmente
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DR Sardegna – Ufficio Risorse Materiali
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Pare che abbiano sbagliato loro a versarti l'IVA e la CPA, almeno secondo quanto mi ha scritto la Direzione delle Entrate di Cagliari:
Gentile avvocato,in riferimento alle indicazioni richieste Le espongo la disciplina della materia contenuta nella Circolare 6 dicembre 1994, n. 203/E.
La suddetta Circolare ha chiarito che il professionista deve addebitare l’IVA al cliente.
La stessa infatti specifica che l’avvocato non può addebitare l’IVA, né, quindi rilasciare la fattura, al soccombente in giudizio, in quanto è terzo rispetto al rapporto “professionista/cliente”, soggetto che deve emettere la fattura e soggetto nei cui confronti essa deve essere rilasciata.
Nel caso dell’avvocato che difende se stesso le due figure del professionista e del cliente sono riunite nella stessa persona, per cui l’avvocato dovrebbe emettere la fattura verso se stesso, ma la prestazione a se stessi è per sua natura gratuita.
Dal combinato disposto di cui agli articoli 3 e 18 del DPR 633/72 si evince che la prestazione svolta dall’avvocato a favore di se stesso, essendo per sua natura gratuita, non costituisce prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, con la conseguenza che il compenso per la stessa, liquidato dal giudice, non rientra nella base imponibile dell’IVA, né deve essere fatturato (non esiste una prestazione di servizi “gratuita”, a differenza delle cessioni di beni, che, seppure gratuita, sarebbe soggetta ad IVA).
Lo stesso compenso, peraltro, non è imponibile IRPEF perché costituisce un mero rimborso di spese processuali dovute dalla parte vincente al proprio legale (ma la parte vincente e il proprio legale sono nel caso in questione la stessa persona e quindi non c’è alcun compenso di carattere professionale).
Cordialmente
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DR Sardegna – Ufficio Risorse Materiali
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per favore, non complichiamoci la vita (da un lato) e non affidiamoci a responsi dell’agenzia entrate locale che poi lasciano il tempo che trovano.
Intanto il ricavo delle spese legali dell’avvocato per se stesso, costituisce un reddito. Come tale, imponibile. Altrimenti l’“autoproduzione giuridica” (causa per se stessi) sarebbe un arricchimento esentasse, cosa impossibile.
Nella prassi che conosco io (che ha il vantaggio di essere fiscalmente ineccepibile perché non c’è in alcun modo un’evasione o un danno erariale), si sceglie di fatturare all’avversario come se fosse il cliente. E’ una finzione dal punto di vista civilistico, utile perché permette di saltare la doppia fatturazione che normalmente si avrebbe (il soccombente paga il mio cliente, che paga a me). Quindi fattura pure normalmente il comune di roma, indicando causale “corresponsione spese legali per la sentenza n. … r.g. …”
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giuseppe De Cata
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 13:05
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:40833] Dubbio su fatturazione
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E’ una finzione dal punto di vista civilistico
C’è questo passaggio che non convince per niente (sottolineato mio)
Nel caso dell’avvocato che difende se stesso le due figure del professionista e del cliente sono riunite nella stessa persona, per cui l’avvocato dovrebbe emettere la fattura verso se stesso, ma la prestazione a se stessi è per sua natura gratuita.
Infatti non c’è passaggio di denaro solo per la “confusione” fra debitore e creditore; ma l’arricchimento rimane ! L’avvocato ha lavorato (per se’) e l’avvocato ha guadagnato. Altrimenti il comune di roma non dovrebbe neanche pagarle, le spese legali (se è gratuito è gratuito).
enrico gorini
Da: Enrico Gorini [mailto:enrico...@libero.it]
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 17:29
A: 'leg...@googlegroups.com'
Oggetto: R: [legalit:40833] Dubbio su fatturazione
per favore, non complichiamoci la vita (da un lato) e non affidiamoci a responsi dell’agenzia entrate locale che poi lasciano il tempo che trovano.
Intanto il ricavo delle spese legali dell’avvocato per se stesso, costituisce un reddito. Come tale, imponibile. Altrimenti l’“autoproduzione giuridica” (causa per se stessi) sarebbe un arricchimento esentasse, cosa impossibile.
Nella prassi che conosco io (che ha il vantaggio di essere fiscalmente ineccepibile perché non c’è in alcun modo un’evasione o un danno erariale), si sceglie di fatturare all’avversario come se fosse il cliente. E’ una finzione dal punto di vista civilistico, utile perché permette di saltare la doppia fatturazione che normalmente si avrebbe (il soccombente paga il mio cliente, che paga a me). Quindi fattura pure normalmente il comune di roma, indicando causale “corresponsione spese legali per la sentenza n. … r.g. …”
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giuseppe De Cata
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 13:05
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:40833] Dubbio su fatturazione
Bha! mi sembra strano giusto il discorso se non c’è vittoria di spese, ma in caso contrario il compenso si perpepisce.
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c’è una contraddizione nel tuo discorso (massimiliano): dici che “non è imponibile”, ma poi ammetti l’autofatturazione, che vuole (ovviamente) l’iva.
Non esiste introito monetario professionale senza imposizione fiscale. Si potrà discutere (forse) sugli arricchimenti per servizi reciproci, compensati tramite compensazione (“permuta di servizi”): io ti faccio consulenza legale, e tu mi fai il sito (secondo me il fisco potrebbe irritarsi anche li, e giustamente, se non fai fattura, perché non c’è passaggio di denaro, ma arricchimento si). Ma se parliamo di guadagno, ogni guadagno va tassato, e non so come faccia l’agenzia a dire che nel caso di compenso professionale ricevuto dalla controparte essendo cliente di se stesso, non ci sia tassazione.
avv.Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Avv. Massimiliano Silveri
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 20:06
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: [legalit:40851] Re: Dubbio su fatturazione
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autofattura. E’ probabilmente corretto, però poi devi fare una quietanza di qualche genere anche al debitore.
avv.Enrico Gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Alberto Sonego
Inviato: mercoledì 25 marzo 2015 17:38
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:40843] Dubbio su fatturazione
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devi fare una quietanza di qualche genere anche al debitore.