ammissibilità 696 bis con ordine di esibizione e, in via subordinata, 700

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Paolo Porrini

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May 18, 2016, 3:23:50 AM5/18/16
to legalit
Egregi Colleghi,
A vostro avviso, è ammissibile un ricorso ex art.696 bis con ordine di esibizione di documentazione societaria (liquidazione quota agli eredi ex art.2289 c.c.in cui incombe alla società il relativo onere di rendicontazione e prova del valore della quota).
E’ ammissibile, in via subordinata, richiedere,nello stesso ricorso,  ex art.700 c.p.c. l’ordine alla società di consentire la consultazione della documentazione societaria ovvero l’ordine di comunicazione/esibizione ex art.2711 c.c.? 

Giancarlo Pedini

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May 18, 2016, 4:34:15 AM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
Se ti muovi ai fini della composizione della lite si presuppone ti debba fidare dell'operato del consulente che sarà nominato.

Ci penserà lui se opportuno a richiedere la rendicontazione, e magari potrà essere sollecitato in tal senso da eventuale CTP tua parte.

Il 700 mi pare tutt'altro, anche in termini di obiettivo e strategia e non credo possa essere accolto all'interno di un 696 bis cpc.

Semplicità

GP 
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Studio Legale Porrini

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May 18, 2016, 5:16:57 AM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
Lo scopo, anche a prescindere dalla composizione bonaria, è quello di ottenere nel più breve tempo possibile l’accertamento e, successivamente, la liquidazione della quota.
La condotta della società non è stata collaborativa non essendo state in alcun modo riscontrate le richieste inoltrate.
Nell’ipotesi in cui il 696 bis non fosse ritenuto ammissibile per qualunque motivo (in particolare, per la necessità dell’esibizione della documentazione societaria), il 700, per scrupolo e in via subordinata , consentirebbe, quanto meno, di disporre della documentazione necessaria per una consulenza di parte. Inoltre, temendosi atti di dispersione del patrimonio sociale, potrebbe addirittura chiedersi, in via ulteriormente subordinata, sequestro della documentazione ex art.670, comma 2, c.p.c..
Un pò articolato e complicato ma si avrebbero più strade per perseguire lo scopo. Non mi sembra che ci siano, in assoluto, profili di inammissibilità.
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Giancarlo Pedini

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May 18, 2016, 6:27:59 AM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
Un 700 o un 670 cpc vanno eventualmente introdotti autonomamente non in subordine ad un 696 bis cpc che più che un procedimento contenzioso è istituto creato ai fini di comporre una lite e solo in subordine mezzo di prova ai fini di un eventuale successivo contenzioso.

GP 


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Studio Legale Porrini

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May 18, 2016, 10:08:58 AM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
Non mi sembra che ci siano in assoluto ragioni di rito che precludano la proposizione in unico ricorso delle diverse istanze (non contenziose e contenziose). Considera anche la prassi di introdurre ricorsi ex art. 696 bis e 696 c.p.c..
Segnalo, inoltre, questa ordinanza:
Tribunale di Mantova 4 settembre 2008
Il Giudice Istruttore,

sentite le parti così provvede:

letto il ricorso depositato da F. B. s.n.c.;

rilevato che con esso si chiede, ex art. 696 bis c.p.c., che venga disposto accertamento tecnico preventivo, ai fini della composizione della lite, diretto a verificare lo stato e le condizioni attuali dell’immobile di proprietà della società ricorrente ubicato in S., via XXV Aprile n. 90 e meglio descritto in ricorso, i danni che si sarebbero verificati (attesa la denunciata esistenza di estese formazioni di muffe) e l’importo dei costi necessari per i ripristini;

rilevato che la difesa della società resistente ha dedotto l’inammissibilità dell’istanza e contestato in fatto ed in diritto l’assunto di parte ricorrente negando ogni responsabilità relativamente ai vizi lamentati ed eccependo altresì la prescrizione dell’azione;

ritenuto che non può nominarsi un consulente tecnico ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. al quale demandare la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l’espletamento di una istruttoria svolta con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione sicché tale istanza deve considerarsi inammissibile;

rilevato peraltro che la difesa dell’istante, nel corso dell’udienza di comparizione, adeguatamente evidenziando le ragioni di urgenza di un immediato intervento ha chiesto, in via subordinata, che, per le medesime ragioni esplicitate in ricorso, venga disposto un accertamento tecnico preventivo, richiesta al cui ingresso la resistente non si è opposta;

considerato che, alla stregua delle deduzioni e delle allegazioni delle parti, sussistono i presupposti di legge per provvedere ai sensi dell’art. 696 c.p.c. non apparendo ictu oculi infondata nel merito la pretesa azionata;


p.t.m.

dichiara inammissibile l’istanza ex art. 696 bis c.p.c.;

ritenuta la necessità dispone, ex art. 696 c.p.c., accertamento tecnico preventivo sul seguente quesito
:

letti gli atti, effettuati gli opportuni rilievi anche fotografici, verifichi il consulente se sussistano i difetti evidenziati in ricorso indicandone le possibili cause e specificando, in caso di positivo accertamento, se e come sia possibile eliminarli indicando i costi a tal fine necessari.

Mantova, li 4-9-2008.

Il Giudice

 

Giancarlo Pedini

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May 18, 2016, 11:24:57 AM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
Ma si tratta sempre di ATP: l'uno finalizzato alla composizione della lite, altro ad assumere meramente una prova previamente l'introduzione del procedimento contenzioso.

Mentre tu parlavi di un 700 e di un sequestro...

GP

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Studio Legale Eccellente

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May 18, 2016, 11:34:54 AM5/18/16
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Circa l'ammissibilita' del 696 bis ci sono tribunali molto restrittivi e altri di "manica larga"

accertati che il tribunale dove devi presentarlo rientri tra questi ultimi, potresti incorrere in un giudice che ti nega il 696bis, magari proprio a causa della subordinata, e poi ritiene che il 700 vada proposto con domanda autonoma

con tutte le conseguenze del caso

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Cordialita'
Salvatore Eccellente

Avv. Salvatore Eccellente
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Studio Legale Porrini

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May 18, 2016, 12:38:04 PM5/18/16
to leg...@googlegroups.com
 
Sarebbe, indubbiamente, un ricorso un pò “creativo” ma non vedo profili di inammissibilità nella proposizione di più domande
In ogni caso propendo, come per una procedura simile precedentemente avviata in altro Tribunale (in attesa di fissazione), per un semplice 696 bis in cui si chiede la nomina del perito al fine di .... con conseguente ordine di esibizione al nominando consulente della documentazione patrimoniale/finanziaria/contabile della società e, in particolare, ....
Resta interessante la questione teorica...
Altra questione (anch’essa più teorica che pratica nel mio caso) ma interessante in assoluto: il genitore può agire ex 696 bis anche quale esercente la potestà sui figli minori senza necessità di autorizzazione del Giudice tutelare ferma restando la necessità dell’autorizzazione di quest’ultimo per eventuale conciliazione?
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