Causa Gdp Incidente stradale - domanda riconvenzionale del convento + chiamata assicurazione attore

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Antonello Panarese

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Oct 29, 2015, 5:59:09 AM10/29/15
to legalit
ciao a tutti, volevo chiedere un parere a chi è più pratico di infortunistica stradale...


sono in una ipotesi in cui non opera il risarcimento direttto
ciascuna parte addebita all'altra la responsabilità del sinistro
io sono per il convenuto

esperita negoziazione assistita con esito negativo (mancata risposta delle assicurazioni)

l'attore ha notificato atto di citazione al mio assistito e alla sua assicurazione (del mio assistito)


io devo costituirmi contestando la responsabilità e spiegare domanda riconvenzionale.

la domanda: oltre a proporre la riconvenzionale devo essere io a estendere la chiamata anche all'assicurazione dell'attore oppure è onere dell'attore valutare se chiamare in garanzia la sua assicurazione a seguito della mia riconvenzionale? 

nella pratica ho visto che è il convenuto a chiedere di estendere la chiamata anche all'assicurazione dell'attore....

me lo chiedo non tanto con riferimento al contributo unificato che cmq andrebbe pagato una sola volta (sia se chiedo solo riconvenzionale sia se chiedo riconvenzionale+ chiamata) ma più che altro in riferimento ad una ipotetica soccombenza e responsabilità sul pagamento delle spese di giudizio...


qualcuno ha esperienza a riguardo?


grazie

avv. M&Vdf

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Oct 31, 2015, 9:20:48 AM10/31/15
to legalit
Sì. La deve chiamare in causa il convenuto. Dunque domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo.

Antonello Panarese

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Oct 31, 2015, 3:22:23 PM10/31/15
to leg...@googlegroups.com
grazie del contributo, la tua risposta mi conforta ....

in effetti ho visto che dovrei comportarmi come se fossi io a proporre autonomamente domanda senza applicare il risarcimento diretto e quindi dovrei citare sia il proprietario dell'auto (con la riconvenzionale) sia la compagnia assicurativa (con la chiamata del terzo)



Il giorno 31 ottobre 2015 14:20, avv. M&Vdf <defalco...@gmail.com> ha scritto:
Sì.  La deve chiamare in causa il convenuto. Dunque domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo.

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Avv. Antonello Panarese
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avv. M&Vdf

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Nov 2, 2015, 12:54:58 PM11/2/15
to legalit
:-)
perfetto

Gianni Cataldi

unread,
Nov 2, 2015, 10:20:05 PM11/2/15
to leg...@googlegroups.com

Non è chiamata del terzo ma litisconsorzio facoltativo.

Il Codice delle assicurazioni consente di convenire direttamente la Compagnia e se si beneficia di tale facoltà, il responsabile civile è litisconsorte necessario.

Diversamente, se citi soltanto il responsabile civile non hai l’obbligo di convenire l’assicuratore.

Di solito lo si fa per aver maggiori possibilità di recuperare in caso di esito favorevole (la Compagnia, di solito è solvibile) ma non c’è alcun obbligo.

Inoltre, le Compagnie, spesso e soprattutto a fine anno, decidono di liquidare un po’ di posizioni aperte id est, se è convenuta in giudizio hai maggiori possibilità di chiudere prima la pendenza.

Buonanotte.

Gianni Cataldi

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonello Panarese
Inviato: sabato 31 ottobre 2015 20:22
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:41595] Causa Gdp Incidente stradale - domanda riconvenzionale del convento + chiamata assicurazione attore

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Antonello Panarese

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Nov 3, 2015, 2:42:58 AM11/3/15
to leg...@googlegroups.com
l'azione l'ha attivata il proprietario dell'altro veicolo citando il mio cliente e la sua compagnia assicurativa..


visto che alla fattispecie non si applica il risarcimento diretto ex 149, ma la procedura ordinaria prima esistente (148) oltre a spiegare riconvenzionale citerò la compagnia per avere un soggetto in più su cui fare riferimento....

il dubbio era sulla chiamata in causa e sul modo di proporla....




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Avv. Massimo Billi

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Nov 3, 2015, 12:19:18 PM11/3/15
to leg...@googlegroups.com
Salve colleghi,

in una causa civile avente ad oggetto diritti reali ho deferito interrogatorio formale al convenuto.
Il giudice ammette e fissa una udienza per espletarlo, a tale udienza però la controparte non si presenta e fornisce una giustifica generica in forza della quale sarebbe stato convocato presso una pubblica amministrazione a Roma per impegni inerenti la sua impresa. L’udienza viene rinviata e successivamente dopo circa 6 mesi si presenta e risponde alle domande sostanzialmente non dicendo cose a se sfavorevoli.
La fortuna ha voluto che a distanza di alcuni mesi ho conosciuto un dipendente di quella Pubblica Amministrazione il quale mi ha detto che quel tipo di appuntamenti vengono fissati su richiesta del privato su data indicata da quest’ultimo e possono essere facilmente spostati. Ho fatto istanza di accesso agli atti amministrativi e mi è stato certificato che la data del primo appuntamento era stata fissata a giorno di molto precedente e spostata in coincidenza dell’udienza fissata per l’interrogatorio formale su espressa richiesta del convenuto che ha in questo modo artificialmente creato un impedimento in realtà inesistente.

A questo punto, applicando la norma alla lettera, il convenuto si è sottratto all’interrogatorio formale senza avere un giustificato motivo ma creando un impedimento che materialmente non esisteva, ragionando secondo stretto diritto il giudice dovrebbe ritenere ammessi i fatti o comunque ci troveremmo di fronte ad un comportamento scorretto valutabile ai fini del giudizio.
Dall’altro lato c’è il fatto che alla successiva udienza il convenuto si è presentato ed ha risposto alle domande determinando però un significativo allungamento dei tempi processuali.

Voi cosa ne pensate?
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