In un procedimento analogo, d’accordo con il cliente, abbiamo deciso di non costituirci.
Il ricorrente ha comunque perso la causa perché il suo unico testimone era, a sua volta, ricorrente in altro procedimento nel quale il primo era testimone.
In buona sostanza, Tizio e Caio erano entrambi ricorrenti (in due diversi procedimenti e per i medesimi motivi e contro lo stesso soggetto) ed uno era testimone dell’altro.
La sentenza, che purtroppo non posso recuperarti, citava diversi precedenti giurisprudenziali di Cassazione nei quali si faceva riferimento alla illegittimità / inammissibilità / inattendibilità (non ricordo esattamente la tipologia del rilievo) delle testimonianze reciproche.
Personalmente, lo ritengo un principio valido e di buon senso.
A diversamente argomentare, il Tizio ed il Caio di turno avrebbero carta bianca / licenza ad instaurare e provare le circostanza più fantasiose ed i procedimenti si concluderebbero tutti il loro favore.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
Inviato: sabato 18 marzo 2017 18:47
A: legalit
Oggetto: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI
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La testimonianza reciproca dovrebbe riverberare effetti in tema di attendibilità.
In buona sostanza, non si pone un problema di incapacità a testimoniare ma il giudice deve trarre, indubbiamente, conseguenze da tale circostanza.
Facendo una rapida ricerca, ho reperito
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2015 n. 21418
Cassazione civile sez. lav. 12 maggio 2006 n. 11034
Cassazione civile sez. lav. 03 maggio 2006 n. 10198
Cassazione civile sez. lav. 20 marzo 1999 n. 2618
Cassazione civile sez. lav. 13 agosto 1987 n. 6932
Cassazione civile sez. lav. 29 ottobre 1979 n. 5629
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI
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Era quello che volevo dire.
Peraltro, c’è una profonda differenza fra ammissibilità (di carattere processuale, ed è “preventiva”) e attendibilità (di carattere processuale-sostanziale, ed è valutazione “successiva” al suo esperimento.
A ben vedere, in TUTTE le testimonianze il giudice deve valutare l’attendibilità, perché mica può prenderle come oro colato. E in questa chiave, io non capisco perché si debba considerare “inammissibile” la testimonianza di un soggetto “interessato”: sarà casomai, secondo i casi, del tutto inattendibile, poco attendibile, molto attendibile. E siccome tutti i mezzi di prova soffrono del carattere della dubitabilità, e siccome a formare una sufficiente certezza probatoria può spesso essere la “sommatoria” di vari mezzi da soli insufficienti, la mia opinione è che nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “inammissibile”, come nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “definitivamente dimostrativo”.
E scusate la lezione cattedratica non richiesta !!!
(però è la mia opinione)
enrico
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:44
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42919] TESTIMONIANZA CONIUGI
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E' inammissibile la testimonianza di un soggetto che potrebbe essere parte (attore o convenuto) nello stesso processo, ossia in relazione alla STESSA domanda.
V. Lai
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E' inammissibile la testimonianza di un soggetto che potrebbe essere parte (attore o convenuto) nello stesso processo, ossia in relazione alla STESSA domanda.
V. Lai
Il 20/03/2017 10:15, 'Enrico Gorini' via legalit ha scritto:
Era quello che volevo dire.
Peraltro, c’è una profonda differenza fra ammissibilità (di carattere processuale, ed è “preventiva”) e attendibilità (di carattere processuale-sostanziale, ed è valutazione “successiva” al suo esperimento.
A ben vedere, in TUTTE le testimonianze il giudice deve valutare l’attendibilità, perché mica può prenderle come oro colato. E in questa chiave, io non capisco perché si debba considerare “inammissibile” la testimonianza di un soggetto “interessato”: sarà casomai, secondo i casi, del tutto inattendibile, poco attendibile, molto attendibile. E siccome tutti i mezzi di prova soffrono del carattere della dubitabilità, e siccome a formare una sufficiente certezza probatoria può spesso essere la “sommatoria” di vari mezzi da soli insufficienti, la mia opinione è che nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “inammissibile”, come nessun mezzo dovrebbe essere aprioristicamente “definitivamente dimostrativo”.
E scusate la lezione cattedratica non richiesta !!!
(però è la mia opinione)
enrico
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:...@googlegroups.com] Per conto di Giovanni Cataldi
Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:44
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42919] TESTIMONIANZA CONIUGI
La testimonianza reciproca dovrebbe riverberare effetti in tema di attendibilità.
In buona sostanza, non si pone un problema di incapacità a testimoniare ma il giudice deve trarre, indubbiamente, conseguenze da tale circostanza.
Facendo una rapida ricerca, ho reperito
Cassazione civile sez. lav. 21 ottobre 2015 n. 21418
Cassazione civile sez. lav. 12 maggio 2006 n. 11034
Cassazione civile sez. lav. 03 maggio 2006 n. 10198
Cassazione civile sez. lav. 20 marzo 1999 n. 2618
Cassazione civile sez. lav. 13 agosto 1987 n. 6932
Cassazione civile sez. lav. 29 ottobre 1979 n. 5629
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Inviato: sabato 18 marzo 2017 19:34
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42918] TESTIMONIANZA CONIUGI
In un procedimento analogo, d’accordo con il cliente, abbiamo deciso di non costituirci.
Il ricorrente ha comunque perso la causa perché il suo unico testimone era, a sua volta, ricorrente in altro procedimento nel quale il primo era testimone.
In buona sostanza, Tizio e Caio erano entrambi ricorrenti (in due diversi procedimenti e per i medesimi motivi e contro lo stesso soggetto) ed uno era testimone dell’altro.
La sentenza, che purtroppo non posso recuperarti, citava diversi precedenti giurisprudenziali di Cassazione nei quali si faceva riferimento alla illegittimità / inammissibilità / inattendibilità (non ricordo esattamente la tipologia del rilievo) delle testimonianze reciproche.
Personalmente, lo ritengo un principio valido e di buon senso.
A diversamente argomentare, il Tizio ed il Caio di turno avrebbero carta bianca / licenza ad instaurare e provare le circostanza più fantasiose ed i procedimenti si concluderebbero tutti il loro favore.
Gianni Cataldi
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA)
Le informazioni contenute nella presente e-mail e nei documenti eventualmente allegati sono confidenziali e sono comunque riservate al destinatario delle stesse. La loro diffusione, distribuzione e/o copia da parte di terzi è proibita e può costituire violazione della normativa che tutela il diritto alla privacy. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di informare immediatamente il mittente del messaggio e di distruggere questa e-mail.
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Da: leg...@googlegroups.com [mailto:...@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
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Si siamo d’accordo.
Però mi interessava sapere se siete d’accordo sul fatto che il concetto stesso di “inammissibilità” della testimonianza è datato, perché tutte le testimonianze possono essere più attendibili o meno, a seconda della loro coerenza intrinseca (le varie affermazioni e le risposte “a.d.r.”) ed estrinseca (il rafforzamento che deriva dall’insieme dell’apparato probatorio). Cioè, si escuta pure il terzo indirettamente “interessato”, poi il giudice saprà valutare saggiamente se quella testimonianza è attendibile. D’altronde, nel penale funziona proprio così! Mi è capitato ben due volte di essere persona offesa o parte civile in un processo per minacce, e in entrambe le volte la mia personale testimonianza a mio favore è stata determinante per decidere per la condanna (unitamente ad altre testimonianze che, da sole, non sarebbero andate da nessuna parte in quanto corroboranti fatti non direttamente determinanti).
enrico gorin i
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
Inviato: lunedì 20 marzo 2017 19:40
A: legalit
Oggetto: Re: [legalit:42928] TESTIMONIANZA CONIUGI
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…..
ciò in quanto pur essendo il diretto interessato, la mia testimonianza era altamente credibile su tutte le circostanze (nel contesto: il bullo di periferia che mi aveva minacciato ha prestato una versione dei fatti molto poco intelligente, mentre la mia versione e la mia parola era altamente credibile – nel penale il giudice valuta anche l’atteggiamento delle parti in aula).
enrico gorini
Da: 'Enrico Gorini' via legalit [mailto:leg...@googlegroups.com]
Inviato: martedì 21 marzo 2017 11:00
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: [legalit:42928] TESTIMONIANZA CONIUGI
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Si siamo d’accordo.
Però mi interessava sapere se siete d’accordo sul fatto che il concetto stesso di “inammissibilità” della testimonianza è datato, perché tutte le testimonianze possono essere più attendibili o meno, a seconda della loro coerenza intrinseca (le varie affermazioni e le risposte “a.d.r.”) ed estrinseca (il rafforzamento che deriva dall’insieme dell’apparato probatorio). Cioè, si escuta pure il terzo indirettamente “interessato”, poi il giudice saprà valutare saggiamente se quella testimonianza è attendibile. D’altronde, nel penale funziona proprio così! Mi è capitato ben due volte di essere persona offesa o parte civile in un processo per minacce, e in entrambe le volte la mia personale testimonianza a mio favore è stata determinante per decidere per la condanna (unitamente ad altre testimonianze che, da sole, non sarebbero andate da nessuna parte in quanto corroboranti fatti non direttamente determinanti).
enrico gorin i
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:legalit@googlegroups.com] Per conto di pierluigi...@gmail.com
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