Grazie dei contributi.....
In realtà il contratto é regolarmente firmato e addirittura registrato su istanza del debitore... l'eccezione sulla firma che è stata sollevata era una di quelle con carattere meramente strumentale che tuttavia, data la mancata verificazione, ha colpito perfettamente nel segno...
Io la imposterei così:
la causa (giudizio di opposizione) ha accertato la falsità di firma, perché per dimostrare il contrario occorreva l’istanza di verificazione.
IN questo senso l’accertamento del credito è negativo, seppur per MANCANZA DI PROVA. Il giudicato sarebbe quindi irretrattabile.
Peraltro, rifletterei sullo strumento della revocazione di decr ing, in quantochè l’istanza del debitore di registrare il contratto, mi pare che determini implicito riconoscimento di firma (chi ha usato l’atto contenente la propria firma, non può poi disconoscere la firma stessa). Se questo fatto è irrefutabilmente desumibile dagli atti di causa, crederei possibile la revocazione.
Ti sembra?
enrico gorini
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Antonello Panarese
Inviato: martedì 5 agosto 2014 13:23
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: [legalit:39399] Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo
Grazie dei contributi.....
In realtà il contratto é regolarmente firmato e addirittura registrato su istanza del debitore... l'eccezione sulla firma che è stata sollevata era una di quelle con carattere meramente strumentale che tuttavia, data la mancata verificazione, ha colpito perfettamente nel segno...
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si ma equivale a rinuncia ad avvalersi di un mezzo di prova. Se non riesci a dimostrare aliunde, rimani senza prova. La sentenza finale dirà che nulla è dovuto in quanto l’attore non ha dimostrato il vincolo contrattuale (la firma è stata disconosciuta).
Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di Valeria Lai
Inviato: martedì 5 agosto 2014 18:17
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: Re: R: [legalit:39402] Eccezione di giudicato - Decreto ingiuntivo
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Sono d'accordo con Valeria... La mancata verificazione produce la inutilizzabilità del documento... Non potrebbe mai equivalere ad un accertamento sulla falsità della firma....
Come diceva giustamente Giorgio prima il problema del giudicato però nn si ferma al dedotto ma si pone per il deducibile....
La sentenza è molto breve.. Si limita semplicemente a revocare il decreto pur riconoscendo nella motivazione che il contratto ha avuto effettiva esecuzione.... Io avrei impugnato la sentenza perché assolutamente erronea visto che il giudice avrebbe potuto accertare aliunde la validità del titolo, desumibile anche dalla mancata contestazione di controparte, essendo la causa di opposizione un giudizio a cognizione piena....
ma a questo punto nn si può tornare indietro...l'arricchimento senza causa, in subordine rispetto a tutte le altre ipotesi è la più valida da seguire...
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l'arricchimento senza causa è domanda basata su titolo diverso da quello contrattuale, se non dedotta in precedenza, salvo il termine prescrizione, è da considerare domanda autonoma e distinta, come tale assolutamente proponibile...
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Ciao Enrico! Grazie del contributo ma nn sono d'accordo sulla tua lettura.. La revocazione è una strumento tipico a critica vincolata utilizzabile solo a determinate condizioni.... Nel caso di specie non ne individuo neanche una tale da legittimare l'uso di questo tipo di impugnazione...
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