Le azioni di sciopero, interessando un servizio pubblico essenziale, quello dell’istruzione, regolamentato dalla L. 146/90, art. 1, prevedono una serie di norme pattizie, definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, in cui si precisa che il diritto di sciopero deve essere esercitato in osservanza delle procedure e delle regole fissate dalla citata normativa.
Medesimamente, a seguito della sottoscrizione, in data 02 dicembre 2020, dell’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del comparto istruzione e ricerca sono state apportate alcune integrazioni normative che hanno interessato principalmente:
Affinché le amministrazioni assicurino le prestazioni cosiddette “essenziali” (v. art. 2, L. 146/90), è necessario che le stesse attivino celermente le procedure relative agli scioperi, ed in particolare quelle inerenti gli obblighi informativi, utilizzando soluzioni che ritengono maggiormente opportune per adempiere in maniera efficace a detti obblighi (pubblicazione all’albo del sito web della scuola, trasmissione di avvisi alle famiglie tramite registro elettronico, pubblicazione degli avvisi mediante affissione nei locali scolatici, ecc…)
Comunicazione alle famiglie – cosa deve contenere?
All’interno della comunicazione in cui si avvisano le famiglie dell’azione di sciopero è necessario evidenziare:
In ogni caso, i Dirigenti Scolastici dovranno fornire una più completa informazione all’utenza, formulando una valutazione attendibile circa la prognostica diminuzione del servizio, cercando di essere quanto più specifici sui servizi per i quali si presume possa esserci una maggiore adesione da parte del personale scolastico.
Comunicazione pubblica – in cosa consiste e quali sono le fasi
L’accordo summenzionato, del 02 dicembre 2020, prevede l’obbligo di dichiarazione individuale sull’intenzione di adesione allo sciopero. Il personale docente o ATA dovrà dichiarare se aderisce o meno allo sciopero, ma potrà anche affermare di non avere ancora maturato nessuna decisione in merito. In ogni caso, sia l’invito alla comunicazione dell’intenzione circa l’adesione allo sciopero che la risposta da parte del personale devono essere espresse in forma scritta.
“In occasione di ogni sciopero, i dirigenti scolastici invitano in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile […]”
Per ciascuna figura professionale, prevista dall’accordo, la cui presenza è da ritenersi necessaria, il Dirigente scolastico individua i contingenti minimi dei lavoratori attraverso un accordo con le RSU d’istituto.
Le istituzioni scolastiche sono “tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate per la relativa partecipazione”.
Tali informazioni, raccolte attraverso la procedura di acquisizione disponibile sul Sidi, nella sezione Rilevazioni > I tuoi Servizi > Rilevazioni scioperi web, consiste nella compilazione di alcuni campi obbligatori quali:
Al fine di compilare in maniera attenta e corretta i dati di adesione all’interno del portale, è possibile consultare le sia le modalità operative indicate nel Manuale utente, sia un elenco delle domande frequenti poste dagli utenti disponibile attraverso il collegamento al portale Sidi.
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con la nuova normativa bisogna rispondere per scritto si no non
ho ancora deciso
per la L.142/92 detta anticobas nella scuola si può scioperare
massimo 2 gg consecutivi
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