GiorgioB ha pensato forte :
> In quanto titolare dal 2001 al 2017 dell'impresa con le caratteristiche sopra
> descritte potrà ottenere l'iscrizione in cciaa di questa attività secondaria?
riformulo meglio
deve aver fatto la scuola superiore con lezioni di chimica
tutto qua
http://cameradicommerciolatina.it/imprese-di-pulizia-legge-821994/
Dal 2 febbraio 2007, con l’entrata in vigore del D.L. n. 7, del 31
gennaio 2007, l’esercizio dell’attività di pulizia e disinfezione non
è più subordinato al possesso dei requisiti di capacità
tecnico-professionale, cioè dei requisiti professionali, culturali e di
esperienza professionale da parte di un preposto, mentre continua ad
essere richiesto il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e di onorabilità.
L’esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione è subordinato al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale (previsti
dall’art. 2 del D.M. 274/97) e di onorabilità.
I requisiti di capacità economica finanziaria si intendono posseduti al
riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del
titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di
persone, degli amministratori per le società di capitali e per le
società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell’art.17 della
legge 7 marzo 1996 n.108, ovvero dimostrazione di aver completamente
soddisfatto i creditori;
b) iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di
legge, di tutti gli addetti compreso il titolare e i familiari e i soci
prestatori d’opera;
c) regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora
l’impresa occupi personale dipendente;
d) esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno
di un c/c bancario, postale o on-line).
Il requisito della capacità tecnico-professionale è riconosciuto con la
preposizione alla gestione tecnica di un soggetto che abbia con
l’impresa un rapporto di immedesimazione (titolare, socio operante,
amministratore, dipendente, collaboratore familiare).
Tale soggetto deve essere dotato di uno dei seguenti requisiti:
assolvimento dell’obbligo scolastico, in ragione dell’ordinamento
temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza
professionale qualificata nello specifico campo di attività all’interno
di imprese del settore, per almeno 2 anni nel caso di attività di
pulizia e disinfezione e di almeno 3 anni per le attività di
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale (si ritiene idoneo il corso professionale il cui piano di
studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per
l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di
scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione,
derattizzazione sanificazione)
diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente
l’attività (si ritiene idoneo il diploma il cui piano di studi abbia
previsto almeno un corso biennale di chimica per l’esercizio delle
attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di scienze naturali
e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione
sanificazione)
diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini
dello svolgimento dell’attività (si ritiene idoneo il titolo il cui
piano di studi abbia previsto almeno un corso biennale di chimica per
l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione, nonchè nozioni di
scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione,
derattizzazione sanificazione).
I requisiti di onorabilità sono previsti dall’art. 2 della Legge n.
82/94 e devono essere posseduti dal titolare, institore o direttore di
impresa individuale, da tutti i soci di società di persone, dai soci
accomandatari della s.a.s., dai componenti del consiglio di
amministrazione delle società di capitali, cooperative e consorzi.
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ciau