Cari tuttiscusate se come CICMA ci inseriamo solo adesso nel lavoro avvviato dal gruppo dovuto al fatto che provabilmente ci siamo inseriti in ritardo e ci sono mancati alcuni passaggi avvenuti all'interno di questa mailing liti. Ci agganciamo pertanto all'ultimo messaggio inviata da Corrado e ricevuto da Cristina.Con riferimento alla revisione del testo di legge di iniziativa popolare, avevamo anche noi cominciato un lavoro di approfondimento e di revisione della proposta di legge che a suo tempo abbiamo concorso a redigere, sottoponiamo alla vostra attenzione:- una nota di riflessione sulle motivazioni alla base della proposta di avviare una revisione del testo non solo nella parte relativa alla gestione del servizio idrico ma soprattutto della prima parte relativa ad un nuovo governo dell'acqua .- una proposta di testo di legge con le principali integrazioni e modificheRestiamo a disposizione per chiarimenti in merito alla proposta e suggeriamo, in funzione della rilevanza che questa nuova proposta di legge assume,l'opportunità di programmare momenti seminariali di approfondimento con il supporto di alcuni giuristiUn cordiale salutoper il CICMAR. Lembo e C.Sossan----- Original Message -----Sent: Monday, July 01, 2013 2:21 PMSubject: Re: [lip-finanziamento] R: Re: Re: [lip-finanziamento] Proposte di modifica nostra legge iniziativa popolareCaro Pino, car* tutt*,
per me le modifiche proposte da Pino vanno assolutamente bene e mi pare costituiscano utili precisazioni e integrazioni al nostro testo.
Non ho più avuto riscontri alle ultime considerazioni che avevo mandato in lista il giorno 17/6: vi chiedo di tornarci sopra, se lo ritenete oppurtuno. In caso contrario, direi di utilizzare il metodo del silenzio-assenso, e cioè che, se entro la fine della settimana non ci sono riscontri, prendiamo per buoni i ragionamenti che ho avanzato da ultimo e, quindi, diamo per chiuse le ipotesi di modifica da apportare alla nostra proposta di legge.
Un caro saluto.
Corrado
Il 01/07/2013 12.56, Pino Cosentino ha scritto:Chiedo scusa, non so come, è saltato un paragrafo.Rimando il testo completo degli artt. 1 e 5.L'invio precedente è da cancellare.
Il giorno 28 giugno 2013 08:24, Pino Cosentino <pico...@gmail.com> ha scritto:
Care/i, invio la proposta di modifiche agli art. 1 e 5, riformulate alla luce delle osservazioni avanzate da Corrado. Le parti evidenziate in giallo sono le modifiche/aggiunte proposte.SalutiPino
Il giorno 20 giugno 2013 12:55, Oddi Corrado - FPCGIL Nazionale <od...@fpcgil.it> ha scritto:
Car* tutt*,ritorno sulle questioni che stiamo discutendo in tema di aggiornamento della LIP.1) Pino ripropone il ragionamento sul fatto di precisare che gli ATO sono costruiti come bacino idrografico e di avere una gestione unitaria del SII al loro interno. Sul ragionamento di fondo penso che siamo tutti d'accordo, ma la questione non è che la parte III e l' art.147 del codice ambientale sono scritti male, quanto che non vengono applicati. In ogni caso, potremmo procedere, se siamo d' accordo, a cassare la lettera c) dell'attuale art. 147 del codice ambientale, che effettivamente ha elementi di ambiguità, oppure Pino potrebbe proporre un testo di riformulazione dell' art. 147.Sulla questione di far coincidere ATO e Azienda speciale, continuo a non essere d' accordo. A mio parere, l' ATO deve rimanere, oltre che per l'affidamento del servizio, in particolare per la determinazione delle tariffe, che non può essere demandata all' Azienda speciale.2) Marco ripropone la non tassazione delle Aziende speciali, escludendole da IRES e IRAP, con la motivazione che un diritto non può essere tassato. Con tutta franchezza, devo dire che trovo una certa confusione in tale argomentazione: da una parte, stiamo parlando di sottoporre ad un regime fiscale di tassazione dei profitti o della redditività un' azienda, sia pure pubblica; dall' altra, nell' idea di esentare dalla tassazione un' azienda, sia pure pubblica, ci vedo un ragionamento regressivo, quasi che la tassazione fosse in sé un fatto negativo e non invece un fatto di redistribuzione del reddito o, come nel caso dell'IRAP, addirittura di finanziamento dell' esercizio di diritti fondamentali ( ricordo che l' IRAP va a finanziare il servizio sanitario nazionale). Dunque rimango convinto dell' utilità di sottoporre a tassazione anche le Aziende speciali. Poi, invece, e su questo concordo con Marco, l' IRAP è costruita con un meccanismo che non è fatto bene, in particolare perché penalizza l' occupazione, ma il tema allora non è l' esenzione dall' IRAP quanto piuttosto la modifica di quel meccanismo.3) Giuliano, infine, reinterviene sul tema dell' articolazione tariffaria, convenendo che essa non può essere stabilita, dal punto di vista quantitativo, a livello nazionale e ragionando sul criterio della composizione del nucleo familiare presente in ogni utenza. Su questo, convenendo con lui, faccio solo presente che nel nostro testo, una volta tolto il riferimento al reddito individuale, come da lui suggerito, rimangono proprio i criteri della composizione del nucleo familiare, assieme a quelli della quantità dell' acqua erogata e alla razionalizzazione dei consumi/ eliminazione degli sprechi, per determinare l' articolazione tariffaria.Ringrazio tutt* quell* che stanno partecipando a questa discussione, ma, nel contempo, invito anche gli altri componenti della lista ad esprimersi, per non ridurre il tutto ad una sorta di ping- pong tra poche persone, sempre con l' obiettivo di giungere ad una positiva e possibilmente rapida conclusione della discussione stessa, sapendo che poi dovremo confrontarci con l ' Intergruppo parlamentare, che si è positivamente costituito, anche in termini numericamente e politicamente consistenti.Abbracci.CorradoInviato da Tablet SamsungPino Cosentino <pico...@gmail.com> ha scritto:
Rispondo alle obiezioni di Corrado, che ringrazio per il gran lavoro che sta facendo:
Art. 5 comma 1 bis
- per i comuni sotto i 1000 abitanti concordo, si deve introdurre un'eccezione.
- per l'obiezione che c'è già il riferimento alla parte III del 152/2006, faccio presente che la parte III della 152/2006 racchiude tutta la normativa vigente in fatto di servizio idrico. Se fosse valida questa obiezione, intere parti dell'attuale lip sarebbero da togliere.
Però nel nostro caso c'è di più, perché il comma 1 bis introduce un'innovazione rispetto all'art. 147 della 152/2006. La parte III della 152/2006 non proibisce tassativamente di dividere lo stesso bacino tra più ATO, né tantomeno tra più SII. Stabilisce dei criteri, il primo dei quali è l'unità del bacino idrografico, ma i criteri elencati sono tre, in modo che tutto è relativo e le Regioni hanno potuto fare quello che hanno voluto. Se poi aggiungiamo i SII “salvaguardati” e quelli “autorizzati”, non solo nella stragrande maggioranza dei casi non c'è identità tra bacino idrografico e ATO, ma in molti casi non c'è neppure un unico gestore effettivo nel singolo ATO.
Qual è il senso di questa norma, costantemente reiterata, ma sempre, con altrettanta costanza, disapplicata?
L'unità del bacino idrografico compare all'articolo 8 della legge 36/1994, “Organizzazione territoriale del Servizio idrico integrato”. Nonostante solo due regioni italiane abbiano tenuto conto di questa indicazione, 12 anni dopo, nel 2006, la ritroviamo letteralmente identica all'articolo 147 del “Codice dell'Ambiente”.
La ragione di questo è evidente, credo: il SII è un sottosistema del sistema complessivo della tutela del suolo, come si è incomiciato a delineare già con la 183/1989. Non è certo un caso che tutta la materia venga normata all'interno del Codice dell'Ambiente, non del Commercio o altro.
La funzione del SII si caratterizza come prioritariamente ambientale.
Questo è confermato dalla legislazione europea, in primo luogo dalla 2000/60/CE.
Ma la gestione privatistica del SII, a opera di SpA orientate al profitto, imprime tutt'altra caratterizzazione al sistema. Infatti il criterio dell'unità del bacino idrografico, che nella legislazione è il primo, nell'esecuzione pratica diventa l'ultimo.
Pubblicizzare il SII non significa semplicemente cambiare la proprietà. Implica una riorganizzazione complessiva con due innovazioni: la gestione partecipativa; il rapporto con la gestione complessiva del territorio, che dovrebbe tutelarne e valorizzarne le risorse anche attraverso l'integrazione tra politiche dell'acqua, dei rifiuti, dell'energia, dell'agricoltura, del turismo, come appunto preconizzato dalla 2000/60/CE....
Per l'art. 5 comma ter
Il conflitto d'interessi c'è ugualmente se l'assemblea degli enti locali (Comuni) che governa l'azienda speciale consortile ha identica composizione dell'AATO, magari non nelle persone, ma comunque nei soggetti di riferimento. Se l'Azienda speciale consortile gestisce il SII, il quale a sua volta coincide con il bacino (o con il sottobacino, o con il distretto) idrografico, coincide anche con l'ambito territoriale ottimale. Per evitare l'identica composizione dei due organismi dovremmo ipotizzare un organismo di governo e controllo sovraordinato ai SII, una specie di superdistretto che accorpi più SII contigui. Con qualche problema per la partecipazione di lavoratori e cittadini.
Cari saluti
Pino
Il giorno 17 giugno 2013 10:37, Oddi Corrado - FPCGIL Nazionale <od...@fpcgil.it> ha scritto:
Car* tutt*,
interloquisco con le proposte di modifica della LIP girate in lista, prendendo come riferimento il testo mandato da Paolo (che riallego) più quelle di Ciampolini e Bellavita arrivate dopo il lavoro fatto da Paolo.
In premessa, va detto che si tratta, se ce la facciamo, di arrivare a proposte di modifica condivise tra noi, in modo tale da sottoporle successivamente all' Intergruppo dei parlamentari dell' acqua pubblica che si è positivamente costituito il 12 giugno, con l'adesione di tutti i parlamentari del M5S e di SEL e con un certo numero di parlamentari del PD, a titolo personale.
Affronto le singole proposte arrrivate secondo l'ordine degli articoli:
- Pino propone all'art.5 un comma 1bis che, se non ho capito male, propone una gestione del SII unica di bacino o sottobacino o distretto.
A me pare che questa modifica, da una parte, non va bene nella parte che limita l'attuale possibilità di gestione del SII per i Comuni delle Comunità montane sotto i 1000 abitanti che hanno il ciclo integrato ( vedi art. 148 comma 5) e comunque nei suoi altri concetti di fondo è già ricompreso nel comma 1, quando, per la gestione del SII, si fa riferimento all'insieme della parte III del decreto legislativo 152;
- Sempre Pino propone all'art. 5 un comma 1 ter, con il quale, nella sostanza, si dice che le AATO diventano un doppione perchè le sue funzioni sarebbero assolte dall' Azienda speciale. A me pare che ciò non sia vero e non andrebbe neanche bene: è inportante che rimangano le AATO soprattutto per la definizione delle tariffe a livello dei singoli bacini, funzione che non può e non deve essere assolta dalle Aziende speciali, che entrerebbero in evidente conflitto d'interesse;
- Sempre all'art. 5, al comma 4 Bellavita ( mail del 28/5) si dichiara contrario al fatto di eliminare le limitazione di carattere contrattuale e occupazionale per i lavoratori degli Enti di diritto pubblico che gestiscono il SII. Non sono d'accordo con le considerazioni di Bellavita per la semplice ragione che se tali limitazioni verranno applicate ( ad esempio il blocco del turn-over) di fatto i soggetti gestori pubblici non saranno in condizioni di svolgere la propria attività, come già oggi succede per diversi servizi pubblici. E' evidente, peraltro, che queste limitazioni sono state introdotte proprio per rendere difficoltoso il funzionamento delle Aziende speciali;
- all' art. 5 comma 5 Marco propone di togliere agli Enti di diritto pubblico la tassazione di IRES e IRAP, con la motivazione che quest' esenzione e' gia' stata introdotta per altre tipologie di aziende. A me quest' ipotesi non convince: infatti, ricordo che la tassazione agisce sul reddito d' impresa, cioè sui profitti, che tendenzialmente vogliamo eliminare con il ricorso agli Enti di diritto pubblico e che, se continueranno ad esserci, è proprio bene che vengano tassati. Il punto non è estendere l' esenzione ai soggetti pubblici che gestiscono il servizio idrico, quanro piuttosto far rientrare nella tassazione quei soggetti che sono stati ingiustamente esentati;
- Bellavita poi fa un' obiezione all' art. 7 comma 1 che, in realtà, non ho ben capito. In attesa di sue ulteriori delucidazioni, richiamo il fatto che il senso di quella disposizione è di mettere a disposizione le risorse per ricomprare le quote societarie dei privati, risorse che certamente non hanno gli Enti Locali;
- sempre Bellavita contesta la lettera b) del comma 4 dell'art. 9 con la motivazione, se non ho capito male, che non deve intervenire la fiscalità generale. Su questo punto faccio solo presente che la questione del ricorso alla fiscalità generale è proprio uno dei punti di fondo della nostra proposta, che è stato peraltro lungamente discusso e condiviso in tutta la fase di elaborazione della proposta di legge;
- infine, Ciampolini ( mail 27/5) interviene sulla lettera a) del comma 5 dell' art.9, proponendo di togliere il riferimento al reddito individuale come uno dei parametri su cui modulare l'articolazione tariffaria, in quanto l' ampia evasione fiscale oggi fa sì che tale parametro non risponda ad un criterio di equità. Effettivamente a me pare che il rilievo ha un suo fondamento e quindi sono tendenzialmente per condividerlo: comunque, se del caso, approfondiamo la discussione. Poi Ciampolini avanza una proposta complessiva di carattere quantitativo su come costruire l' articolazione tariffaria per scaglioni di consumo. Su questo punto esprimo la mia contrarietà, non tanto per il merito della proposta, quanto perché ritengo che non ci possa essere una definizione tariffaria nazionale, uguale per tutti i territori ( altra cosa è il metodo tariffario che è giusto sia di carattere nazionale): l' articolazione tariffaria va lasciata decidere ai singoli ATO.
Spero di non avere dimenticato nessuna delle questioni sollevate; se del caso, fatelo presente e continuiamo la discussione per concluderla in tempi ragionevoli e poi affrontarla con il neonato Intergruppo parlamentare per l' Acqua.
Un abbraccio.
Corrado
Care/i,
ho inserito le modifiche integrazioni fin qui pervenute all'interno del testo della legge d'iniziativa popolare (in allegato) in modo da rendere più facile la visualizzazione e la contestualizzazione.
Vi segnalo che quelle suggerite da Marco e Pino (evidenziate in azzurro) sono state inserite così come sono state inviate in lista, pertanto eventualmente andrebbero trascritte in maniera corretta.
Un saluto.
Paolo
Il giorno 27 maggio 2013 12:16, Pino Cosentino <pico...@gmail.com> ha scritto:
Propongo le seguenti aggiunte e modifiche (da trascrivere in linguaggio giuridicamente appropriato):
Art. 5, comma 1 bis:Ogni SII comprende uno o più bacini e sottobacini idrografici. I bacini e i sottobacini idrografici sono definiti all'art. 54, punti r e s della 152/2006. Se il bacino o sottobacino è troppo piccolo per consentire una gestione efficiente ed efficace del SII, diversi bacini e sottobacini vengono uniti per formare un distretto idrografico (come definito all'art. 54 punto t; gli attuai distretti: art. 64). Ogni SII deve comprendere un bacino, un sottobacino o un distretto nella sua interezza, secondo il dettato dell'art. 147 c. 2 punto a dell'art. 147 l. 152/2006). E' vietato suddividere il bacino, o il sottobacino, o il distretto, tra due o più SII.Art. 5 comma 1 ter:La gestione del SII da parte dell'azienda speciale consortile, governata/indirizzata dall'assemblea dei rappresentanti dei comuni, dei lavoratori e dei cittadini, rende superflua un'AATO che sarebbe un doppione. La legge provvede a determinare, con appositi regolamenti, i compiti dell'azienda speciale che gestisce il SII in relazione alla difesa del suolo e alla prevenzione del rischio idrogeologico (punti u e v art. 54 legge 152/2006, e qui art. 9, comma 4, punti c e d).All'art. 9 c. 5 e seguenti sostituirei sempre "AATO" con "assemblea dei rappresentanti dei comuni, dei lavoratori e dei cittadini".CiaoPino
Il giorno 24 maggio 2013 20:02, Oddi Corrado - FPCGIL Nazionale <od...@fpcgil.it> ha scritto:
Car* tutt*,di seguito trovate alcune proposte di modifica della nostra legge di iniziativa popolare. Come ci siamo detti, e a maggior ragione in previsione della possibile ripresentazione del testo da parte del costituendo " Intergruppo dei parlamentari per l' acqua pubblica", che speriamo si attivi il prossimo 12 giugno, a due anni dal voto referendario, è necessario procedere ad una " manutenzione" del testo che, da una parte, accolga in modo più preciso le novita' scaturite dall' esito referendario e, dall'altra, proceda a rendere più chiari alcuni passaggi del testo, in coerenza con l'elaborazione che abbiamo avanzato dal 2007 ad oggi.Più in specifico, le modifiche che mi sento di indicare riguardano sostanzialmente i seguenti aspetti:- esplicitare che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il SII non sono sottoposti al Patto di stabilità e ai vincoli che riguardano i lavoratori pubblici;- ridurre i tempi di trasformazione delle SpA in enti di diritto pubblico;- riformulare le parti riguardanti il finanziamento del SII e il processo di ripubblicizzazione, nonché la determinazione delle tariffe;- specificare meglio la parte relativa alle forme di democrazia partecipativa;- sistemare in modo più compiuto la questione delle coperture finanziarie della legge.Di seguito trovate i testi che sottopongo alla nostra riflessione e discussione collettiva, presentati a mo' di emendamenti al testo base che è, ovviamente, quello della nostra legge di iniziativa popolare:1) All' art. 5 aggiungere il comma 4. che così recita:" 4. Gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati ne' al Patto di stabilità interno relativo agliEnti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale e occupazionale stabilite per i lavoratori delle Amministrazioni pubbliche".2) All' art. 6 sostituire al comma 3 "entro due anni" con entro un anno"; sostituire al comma 4 lettera d) "entro tre anni" con " entro sei mesi"; cassare l' intero comma 63) L' art. 7 " Istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato" è così riformulato:" 1. Al fine di attuare i processi di trasformazione societaria e aziendale di cui all' art.6, è istituito presso il Ministero dell' Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato. All' alimentazione di tale Fondo si provvede tramite anticipazione cui è autorizzata Cassa Depositi e Prestiti SpA.2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell' Ambiente, della tutela del Territorio e del Mare emana un decreto con il quale si discplinano le modalità e i criteri di accesso al Fondo dicui al comma 1."4) All' art.8 aggiungere il comma 3 che così recita:"3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del MATT da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo, per la cui alimentazione è autorizzata l' anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti SpA."5) L' art. 9 " Finanziamento del servizio idrico integrato attraverso la tariffa" è così riformulato:1. Con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il MATT definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato per tutti gli usi dell' acqua, nel rispetto di quanto contenuto nel presente articolo.2. L' erogazione giornaliera per l' alimentazione e l' igiene umana, considerata diritto umano universale e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona. Il suo costo è coperto dalla fiscalità generale.3. L' erogazione del quantitativo minimo vitale non può essere sospesa. In caso di morosità nel pagamento,, il gestore provvede ad installare apposito meccanismo limitatore dell' erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona.4. Il metodo tariffario elaborato dal MATT di baserà sui principi di cui all art. 9 della Direttiva 2000/60 UE e si atterra' ai seguenti principi ispiratori:a) copertura integrale dei costi di gestione del servizio idrico integrato;b) copertura parziale dei costi di investimento, con specifico riferimento all' ammortamento e agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti effettuati tramite il Fondo di cui all' art. 8 comma 3;c) copertura dei costi attinenti le attività di depurazione o di riqualificazione ambientale necessarie per compensare l' impatto delle attività per cui viene concesso l' uso dell' acqua;d) copertura dei costi relativi alle attività di prevenzione e controllo.5. Le AATO determinano le tariffe del servizio idrico integrato sulla base del metodo tariffario e del Piano d' Ambito, con particolare riferimento alle articolazioni tariffarie per scaglioni di consumo superiori a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto:a) del reddito individuale;b) della composizione del nucleo familiare;c) della quantità dell' acqua erogata;d) dell' esigenza di razionalizzazione dei consumi e di eliminazione degli sprechi.6. Le AATO dovranno inoltre definire tetti di consumo individuale, comunque non superiori a 300 litri giornalieri per abitante, oltre i quali l' utilizzo dell' acqua è assimilato all' uso commerciale; di conseguenza la tariffa è commisurata a tale uso e l' erogazione dell' acqua è regolata secondo i principi di cui all' articolo 2.6) All' art. 10, alla fine del comma 1, aggiungere:" Tali normative di indirizzo dovranno comunque indicare le modalità concui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza sia nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato, sia negli organi di gestione degli enti di diritto pubblico preposti alla gestione del servizio idrico integrato.7) L' art. 12 " Disposizione finanziaria" è così riformulato:" 1. La copertura finanziaria della presente legge, per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all' art. 8 commi 2 e 3, è garantita attraverso:a) la destinazione, in sede di approvazione della legge di Stabilità, di una quota annuale di risorse pari a 1 miliardo di Euro proveniente da una corrispondente riduzione delle spese militari, a partire da quelle stanziate per l' acquisto degli aerei F35;b) la destinazione di un quota parte, pari a 2 miliardi di euro/anno, delle risorse derivanti dalla lotta all' evasione e elusione fiscale;c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia PET commercializzata;d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni emesse in violazione delle leggi di tutela del patrimonio idrico;e) l' allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall' introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e l' uso di sostanze chimiche inquinanti per l' ambiente idrico.2. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) e e).Buona discussione a tutt* noi ( da fare abbastanza in fretta) e abbracci.CorradoInviato da Tablet Samsung
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Sito web: www.acquabenecomune.org - www.obbedienzacivile.it-- “ Cominciare una rivoluzione è molto difficile, più difficile ancora sostenerla,e più difficile di tutto vincerla, ma è solo dopo, una volta che avremo vinto, che cominceranno le vere difficoltà”. Ben Midi da “ La battaglia di Algeri”
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