Regolamento comunale antenne telefonia mobile

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Jun 25, 2008, 6:26:02 PM6/25/08
to Uffico Antenne Comune di Taranto
Comune di Taranto


Regolamento per l’installazione e per l’esercizio degli impianti di
telefonia mobile e per il DVB-H (digital video broadcasting handheld)


Definizioni


Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e, ai sensi della
legislazione o della
prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi
costituiti da tali persone.

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti
dei processi
decisionali in materia ambientale o che ha un interesse da far valere
al riguardo; ai fini
della presente definizione si considerano titolari di tali interessi
le organizzazioni non
governative che promuovono la tutela dell'ambiente e che soddisfano i
requisiti prescritti
dal diritto nazionale.




Riferimenti normativi

· D.M. n.381 del 10 settembre 1998 – Limiti
· L. n. 36 del 22 febbraio 2001 – Legge Quadro
· L.R. Puglia n. 5 del 8 marzo 2002
· D.Lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 - Codice
· D.P.D.C. 8 luglio 2003 - Limiti
· Regolamento Regionale n.14 del 14 settembre 2006
· Sentenza n. 1431 C.di Stato del 28 marzo 2007
· L. n.108 del 16 marzo 2001 - "Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del
pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale" (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998)
· Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive integrazioni







Art. 1 Finalità e campo d’applicazione

Questo regolamento, adottato ai sensi dell’art. 8 comma 6 Legge 22
febbraio 2001 n. 36, ("I Comuni possono adottare un regolamento per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli
impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici"), ha lo scopo di disciplinare l’installazione, la
modifica, l’adeguamento e l’esercizio di tutti gli impianti per la
telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H su tutto il territorio
comunale. Le ragioni fondanti di questo strumento sono le seguenti.

1. Assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale
degli impianti.
2. Minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici.
3. Garantire a tutti i gestori pari condizioni per un corretto
sviluppo delle reti e semplificare le procedure autorizzative.
4. Favorire una corretta informazione alla popolazione attraverso un
flusso costante e trasparente di documenti tra Comune e Gestori.
5. Favorire un coinvolgimento attivo dei soggetti esterni alla
relazione Comune - Gestori, in particolare le Circoscrizioni e le
Associazioni.
6. Implementare i diritti di cittadinanza ambientale della Convenzione
di Aarhus e in particolare "incoraggiare una diffusa consapevolezza e
partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e lo
sviluppo sostenibile" e di "utilizzare i mezzi di comunicazione,
nonché i mezzi elettronici o le altre forme di comunicazione che si
renderanno disponibili in futuro".
7. Attivare misure di cautela in applicazione del Principio di
precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato
istitutivo dell’Unione Europea.
8. Favorire l'attuazione degli obiettivi di qualità contemplati dalla
legge 36/2001 e dalle normative correlate.
9. Applicare il Codice dell'Amministrazione Digitale che riconosce ai
cittadini il diritto di inviare comunicazioni per posta elettronica e
di riceverle in tale forma dalla pubblica amministrazione, senza dover
pagare alcunché per le informazioni ricevute.
10. Favorire e attuare processi di cittadinanza digitale (e-government
ed e-democracy), rendendo consultabile via web, in collaborazione con
l'Arpa, l'intera mappa delle installazioni di impianti per la
telefonia mobile, con relative emissioni, schede tecniche delle
antenne e documentazione autorizzativa. Il presente regolamento si
prefigge lo scopo di far confluire ogni informazione relativa a questo
settore in possesso dell'Amministrazione in una "banca dati
strutturata, informatizzata e accessibile al pubblico, alimentata
mediante dati trasmessi in forma standardizzata", così come previsto
dalla Convenzione di Aarhus.

Art. 2 Localizzazione e delocalizzazione.

E’ allegato al presente regolamento un documento cartografico che sarà
aggiornato ogni tre anni e che evidenzia la presenza sul territorio di
siti “pubblici” , sui quali, in accordo con i gestori, è preferibile
installare nuovi impianti ed eventualmente delocalizzare quelli già
esistenti.


Art. 3 Programma di sviluppo delle reti

I gestori hanno un termine, il primo giorno di settembre, per
presentare all’Ufficio unico delle antenne del Comune, il piano
annuale delle installazioni, delle modifiche, degli adeguamenti. Tale
piano, deve essere corredato da:
- schede dettagliate di ogni singolo impianto, indicanti le
caratteristiche specifiche sia tecniche che geometriche dello stesso
(Coordinate Gauss – Boaga);
- cartografia in scala 1: 10.000 con l’indicazione degli impianti;
- relazione tecnica contenente contenuti ed obiettivi dello sviluppo
della rete a firma di un tecnico qualificato.
Tale documentazione deve essere fornita in formato sia carteceo sia
digitale.

Art. 4 Istruttoria

Entro il primo giorno di Maggio, il responsabile dell’ufficio unico
delle antenne, in accordo con il Dirigente del Settore Ambiente del
Comune insieme al Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica,
richiede ai gestori eventuali integrazioni ed elabora entro e non
oltre trenta giorni una proposta di piano che viene:

1. pubblicata su Internet e comunicata ai mass-media,
2. inviata ai gestori che, entro il primo giorno di luglio, potranno
fornire osservazioni e comprovare l’inadeguatezza tecnica o funzionale
del piano o di alcune parti dello stesso;
3. inviata ai presidenti delle Circoscrizioni, alle Associazioni e ai
cittadini che ne fanno richiesta, che avranno tempo fino al primo
giorno di luglio per esprimere il parere.
Solo per il primo anno questi termini sono posticipati di 45 giorni.
Art. 5 Principio di precauzione e partecipazione del pubblico
Il presente regolamento implementa i diritti ambientali della
Convenzione di Aarhus (recepita con legge 108/2001) in particolare lì
dove riconosce "l'opportunità di promuovere la trasparenza in tutti i
settori della pubblica amministrazione" e invita "gli organi
legislativi ad applicare i principi della presente convenzione alle
proprie procedure". Il presente regolamento dà attuazione alla
suddetta Convenzione in particolare lì dove riconosce "la necessità
che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai
processi decisionali in materia ambientale, possa accedervi
liberamente e sappia come usufruirne". Ne consegue che:
1. il presente Regolamento dà attuazione all'articolo 6 comma 2 della
legge 108/2001 ("il pubblico interessato è informato nella fase
iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo
adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o
individualmente"); pertando è cura dell'Ufficio unico delle antenne
che le informazioni di cui all'articolo 3 vengano messe a disposizione
del pubblico a partire dal 2 Marzo;
2. il pubblico interessato è informato fin dalla fase iniziale di
qualunque processo decisionale relativo all'installazione di qualsiasi
dispositivo che esponga la popolazione ai campi elettromagnetici; i
gestori e ogni altro ente implicato nella procedura autorizzativa è
tenuto a pubblicare tempestivamente in formato digitale su Internet la
relativa documentazione e a darne contemporaneamente comunicazione
all'Ufficio unico delle antenne.
3. l'Ufficio delle antenne cura che venga data integrale applicazione
in questo settore al comma 4 dell'art.6 della Convenzione di Aarhus la
quale intende garantire che "la partecipazione del pubblico avvenga in
una fase
iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale
partecipazione può avere un'influenza effettiva".
4. In applicazione del Principio di Precauzione (di cui all’articolo
174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea)
chiunque ritenga che l'esposizione a campi elettromagnetici possa
avere una relazione con la propria salute e sicurezza (ad esempio
portatori di pacemaker, di sistemi elettronici impiantati, persone
vulnerabili, ecc.) o con la salute e la sicurezza di familiari e
ospiti, può richiedere all'Ufficio unico delle antenne che venga data
preventiva comunicazione (mediante comunicazione scritta, anche per
via telematica) prima dell'avvio di ogni procedura che riguardi ogni
processo decisionale inerente l'installazione di dispositivi che
emettano campi elettromagnetici.
5. Se il pubblico interessato lo richiede, l'Ufficio unico delle
antenne è tenuto ad attivare apposite mailing list e i gestori sono
tenuti a fornire tempestivamente l'informazione in formato digitale
PDF consultabile pubblicamente e veicolabile su mailing list.
6. Il pubblico ha diritto a verifiche periodiche dei campi
elettromagnetici, senza preavviso per i gestori, i cui dati vengano
inseriti nella banca dati di cui all'articolo 1 e ha altresì diritto a
partecipare al monitoraggio secondo forme concordate con l'Ufficio
delle antenne.

Art. 6 Redazione definitiva del piano ed approvazione del Consiglio
Comunale.

Acquisiti i pareri dei Presidenti circoscrizionali, delle
Associazioni, del pubblico interessato e dei gestori, i due dirigenti
redigono il piano definitivo che sottopongono al Consiglio Comunale
che lo approva entro il primo giorno di Agosto. Saranno meglio
considerate, gradite, da parte di questa Amministrazione, soluzioni
tecnologiche avanzate meno inquinanti.
Solo per il primo anno questi termini sono posticipati di 45 giorni.

Art. 7 Autorizzazioni

E’ individuata la figura del “responsabile dell’ufficio unico delle
antenne”, interna o esterna all’Amministrazione comunale, con
specifica laurea in Ingegneria elettronica e curriculum universitario
contenente l’esame di “Campi elettromagnetici e antenne”. E’
ammissibile la collaborazione di figure professionali esperte di
fiducia dell’Amministrazione nel caso il responsabile dell’Ufficio
antenne ne avvertisse la necessità. Egli firma le singole
autorizzazioni in qualità di responsabile del procedimento. Egli può
avvalersi dell’ARPA. Le forme ed i tempi previsti per le
autorizzazioni sono quelle previste dal Codice delle Comunicazioni
elettroniche (art. 87 Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259). Le
domande per le installazioni, le modifiche, gli adeguamenti degli
impianti, dovranno sempre contenere il parere favorevole dell’ARPA. Le
autorizzazioni saranno rilasciate solo se ci sarà conformità piena al
Piano Comunale approvato dal Consiglio. Qualora, dopo il primo giorno
di settembre, siano intervenute da parte del gestore comprovate
esigenze di copertura, l’eventuale autorizzazione potrà essere
rilasciata, previo parere del Consiglio circoscrizionale che ha 45
giorni per esprimere eventuale motivato diniego. Trascorso questo
termine, nel caso di mancata comunicazione da parte del Consiglio
Circoscrizionale, il parere è inteso favorevole e tacitamente
espresso.

Art. 8 Attivazione

Per l’attivazione dell’impianto il gestore è tenuto a fornire al
responsabile dell’Ufficio antenne la dichiarazione di fine lavori con
il certificato di regolare esecuzione (CRE) del Direttore dei Lavori
(tecnico qualificato) attestante la conformità dell’impianto al
progetto autorizzato. E’ obbligatorio, in allegato, il curriculum del
Direttore dei Lavori.

Art. 9 Riassetto degli impianti esistenti

In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni, anche
su motivata richiesta dei Consigli Circoscrizionali, delle
Associazioni e del pubblico interessato, può essere richiesta ai
gestori la predisposizione di un piano di riassetto con modifiche,
adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti prediligendo,
ove possibile, le tecnologie più avanzate e meno inquinanti. Il piano
di riassetto, se richiesto, seguirà l’iter già descritto. I Gestori
dovranno consegnare, sia in formato cataceo che digitale, le
localizzazioni di tutte le loro stazioni di radio base, sia attive che
non attive, entro e non oltre il primo luglio. Per ogni installazione
attiva i Gestori forniranno le caratteristiche tecniche e di
localizzazione dell'impianto. Tale richiesta è fibalizzata alla
istituzione della mappatura completa di tutti i siti che sarà resa
pubblica dal Comune su Internet. Eventuali siti non deninciati dai
gestori saranno smantellati a partire dal 2 luglio.

Art. 10 Vigilanza e controlli

Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria e
ambientale avvalendosi dell’ARPA, degli strumenti informatici e
catastali dell’Agenzia e di tecnici misuratori qualificati, iscritti
ad apposito albo che sarà istituito dall'Amministrazione Comunale
attraverso procedure di evidenza pubblica, che potranno eseguire
misurazioni sotto forma di perizia giurata nel rispetto delle norme
CEI, e le funzioni di controllo urbanistico ed edilizio avvalendosi
della Polizia Municipale. I controllori possono chiedere ai Gestori,
dati, documenti e informazioni sugli impianti. Destinatario dei
rilevamenti effettuati è il responsabile dell’Ufficio unico delle
antenne.

Art. 11 Sanzioni

Nel caso di accertamento di installazioni, modifiche, adeguamenti in
assenza della prevista autorizzazione comunale, il Sindaco ordina la
disattivazione dell’impianto.
Sono fatte salve le sanzioni previste dal capo II del titolo IV del
DPR 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico dell’edilizia) e successive
modifiche. Il Sindaco ordina la disattivazione dell’impianto nel caso
di mancanza del CRE. L’applicazione delle sanzioni amministrative
spetta alla Direzione Ambiente fatte salve le sanzioni previste dal
già citato Testo Unico dell’edilizia spettanti alla Direzione Edilizia
Privata. Il Sindaco disattiva l’impianto nel caso l’Arpa e/o il
tecnico di fiducia incaricato, dichiara per quell’impianto il
superamento dei limiti previsti dalla legge, con misurazioni
dettagliate fatte a banda stretta.

Art. 12 Norme transitorie

Il Settore Ambiente provvederà alla formazione e all’aggiornamento del
catasto delle fonti elettromagnetiche. Nelle more dell’istituzione
dell’ufficio antenne il provvedimento autorizzativo seguirà la
procedura attualmente in atto. Per il primo anno, 2008, tutte le date
previste dal regolamento sono spostate di un periodo di 45 giorni
successivi alla pubblicazione, ossia 30 giorni dopo l'entrata in
vigore del presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 gg dopo la pubblicazione.




Il Consiglio Comunale in data 16 aprile 2008 ha approvato
all'unanimità questo Regolamento con deliberazione che dichiara "il
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
14 del D.lgs. n. 267/2000”.


NOTA BENE
Fa fede il testo originale della Deliberazione Comunale. Eventuali
errori di trascrizione del regolamento sul web vanno segnalati
all'Ufficio Unico delle Antenne (Responsabile: Antonio Parabita tel.
0994581549).
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