A: legalitData invio: giovedì 1 luglio 2010 16.07Oggetto: [legalit] Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni condominiali
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-----Messaggio Originale-----Da: Giovanni BorneyData invio: giovedì 1 luglio 2010 18.58Oggetto: Re: R: [legalit] Solidarietą e parziarietą delle obbligazioni condominiali
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Da: leg...@googlegroups.com per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: gio 01/07/2010 19.03
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Oggetto: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
...e' vero, ma non tutto il male viene per nuocere, come osservavo in calce alla mia risposta precedente....
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Da: Giovanni Borney <mailto:giovann...@gmail.com>
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Data invio: giovedì 1 luglio 2010 18.58
Oggetto: Re: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
Questa cosa della parziarietà dei debiti contratti dal condominio è proprio una gran fesseria...!
Che casino!
Giovanni Borney
Il giorno 01/lug/2010, alle ore 18.52, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
La S.c. e' intervenuta a dettare le, ormai note, nuove regole proprio con riferimento a una situazione simile a quella che tu esponi (contratto concluso dall'amministratore con un terzo in nome e per conto dei condomini).
Se vai a guardare i relativi post di poco precedenti a questo tuo, vedrai che ci siamo occupati di recente di tale fattispecie, esponendo i nostri vari orientamenti al riguardo.
In ogni caso - per altro, proprio in questi giorni sto affrontando una situazione analoga - la soluzione che riscuote maggiori consensi e' l'ultima che tu proponi, e cioe' l'amministratore ha solo l'obbligo (al riguardo e' intervenuto positivamente anche il Garante della privacy) d' informare il terzo creditore delle generalita' dei condomini e delle loro quote di competenza, precisando all'occorrenza chi di loro non abbia pagato il dovuto.
Nel caso non lo faccia, non soddisfacendo la richiesta del creditore al riguardo, quest'ultimo potra' ottenerne l'adempimento forzoso o instaurando un procedimento ex art.700 cpc o richiedendo un decreto ingiuntivo (per l'adempimento dell'obbligo di fare) ai suoi danni.
Successivamente, se non e' ancora provvisto di titolo nei loro confronti, il creditore, sulla scorta delle informazioni acquisite tramite l'amministratore, agira' contro i singoli condomini inadempienti, pro quota, chiedendo un decreto ingiuntivo ai loro danni (casomai, con un unico ricorso contro tutti loro).
Infine, se non avesse ancora ottenuto soddisfazione in tal modo, il creditore, divenuto esecutivo il decreto, notifichera' ai singoli condomini altrettanti precetti di pagamento (trattandosi di decreto ingiuntivo, non sara' necessario notificare il titolo esecutivo a ciascuno di loro, come normalmente richiesto, ma sara' sufficiente specificare nel precetto la data dell'apposizione della formula esecutiva sull'originale in suo possesso).
Quindi, persistendo l'inadempienza dei condomini, il creditore potra' procedere all'esecuzione forzata nei confronti di ciascuno di essi: all'occorrenza, pero', dovra' produrre all'ufficio competente, assieme ai singoli precetti, tante copie del decreto ingiuntivo esecutivo quanti sono i condomini da aggredire (copie che potra' realizzare lui stesso, sulla scorta dell'originale in suo possesso, salvo a farne certificare la conformita' all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario).
Ecc...ecc...
In tutto cio', quello che - a fronte del maggior lavoro occorrente per la tutela dei diritti del creditore del condominio - ne risulta concretamente e', soprattutto, che l'avvocato che lo effettua ne otterra' maggiori guadagni in danno dei condomini, e questo a dispetto dei buoni propositi che hanno determinato la S.c. a cambiare il pregresso consolidato orientamento sulla solidarieta' fra loro ;-)
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Da: Avv. Fabio Ficcadenti <mailto:avv.fabio...@gmail.com>
A: legalit <mailto:leg...@googlegroups.com>
Data invio: giovedì 1 luglio 2010 16.07
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A: legalitData invio: venerdì 2 luglio 2010 9.53Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
Perdonatemi se ho seguito distrattamente questa interessante problematica, ma ora m'è venuta in mente una cosa.Da pratico del diritto mi sorge un dubbio... che ragione c'è di ricorrere ad un 700 per avere i dati dei condomini?1. il condominio pare regolarmente costituito, quindi avrà una partita iva. Ergo potrà essere rintracciato tramite CCIA
2. Il condominio si riferirà ad uno o più stabili catastalmente identificati. Ergo, si potrà risalire agli intestatari tramite visura all'Agenzia del Territorio... dalla visura si vedono gli atti di provenienza e i titoli che attribuiscono i diritti reali....
-----Messaggio Originale-----Data invio: venerdì 2 luglio 2010 11.57Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
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-----Messaggio Originale-----Data invio: venerdì 2 luglio 2010 12.29Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
caro Marco....sbagli....Un Santo disse: "se sbaglio... mi corrigerete..."
A prescindere dal fatto che la ricerca catastale non e' affidabile al cento per cento ne' e' utilizzabile per dimostrare l'effettiva proprieta' degli aventi diritto, dovresti comunque effettuare accurate visure ipotecarie su tutti i condomini, per accertare chi siano effettivamente all'attualita'.E se questi sono molti e se hanno piu' proprieta', si tratterebbe di un lavoro enorme e/o di una spesa (affidandoti casomai a un'agenzia ad hoc) ingente.Per di piu', al catasto potrebbe mancare qualche dato aggiornato, cosicche' ti potrebbe anche sfuggire qualcuno degli aventi diritto.
a) le risultanze catastali fanno prova non della titolarità del bene ma della sua consistenza, anche urbanistica; però come detto indicano l'atto di provenienza, e questo fa fede verso i terzi, se poi i dati divergono sono problemi dei terzi....b) anche ammettendo che il catasto non sia aggiornato, un semplice esame delle trascrizioni a favore e contro risolve il problema
Insomma, non e' per nulla la cosa semplice che tu prospetti, mentre e' comunque lunga e molto costosa.
Secondo me, se non è un supercondominio, al massimo si possono spendere 3-400 euro (visurista compreso), cioè i costi vivi del 700 (340 + 8 +copie + notifiche)..E io se fossi un giudice, col fischio che te lo concederei.... dov'è il pregiudizio grave e irreparabile? possono esserci al limite "gravi difficoltà", ma il 700 non è una divisione ereditaria.
Perche' mai, dunque, prendersi una tale briga quando e' molto piu' semplice, veloce e meno costoso costringere l'amministratore a servirti la zuppa bella e cotta ????
Perché credo che il cliente prenderebbe una bella tranvata sul groppone...Inoltre, proprio ora mi viene in mente che si potrebbe fare, forse, una bella istanza di accesso ai dati ex Dlgs 196/2003 e in caso di diniego ricorso al Garante... io in passato ne ho fatti spesso alle assicurazioni per avere le perizie medico legali, prima dell'attuale formulazione del codice....Esperti di dati personali, che ne pensate?
M-M-Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010
-----Messaggio Originale-----Da: Luca de GraziaData invio: venerdì 2 luglio 2010 12.41
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
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Caro Luca,non mi sembra pero' che il Garante provveda pure sulle spese, o sbaglio?
avv. Agostino Mario Mela, Cagliari
Il giorno 02/lug/10, alle ore 14:35, Avv. Fabio Ficcadenti ha scritto: