Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni condominiali

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Avv. Fabio Ficcadenti

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Jul 1, 2010, 10:07:25 AM7/1/10
to legalit
Salve a tutti,
fresco di iscrizione, vorrei portare alla vostra attenzione la
seguente questione in materia condominiale.
Come saprete la sentenza della Cassazione 9148/08 ha considerato
prevalente il principio della parziarietà delle obbligazioni
condominiali su quello della solidarietà, asserendo in sostanza che se
un condominio ha un debito da pagare e uno o più condomini non pagano
la rispettiva quota in millesimi, allora questa parte di debito non
sarà più (come accaduto negli ultimi 60 anni) solidalmente distribuita
tra i condomini che già avevano pagato in modo da estinguere il debito
dell’intero condominio. Ciò mi sembra abbia generato un po' di
confusione sia negli operatori del diritto in senso stretto (giudici
ed avvocati), sia negli amministratori condominiali.
Orbene, alla luce di quanto sopra, vorrei porvi alcune questioni.
In presenza, ad esempio, di un debito condominiale nei confronti di
una ditta per lavori straordinari, laddove vi siano dei condomini che
non corrispondono la propria quota parte, come deve comportarsi
l'amministratore? Attivandosi con decreto ingiuntivo a nome del
condominio, quindi facendo gravare sui condomini diligenti gli oneri
della procedura esecutiva, oppure restando inerte (tanto coloro che
hanno pagato la propria quota non hanno niente da temere) in attesa
dell'azione monitoria del creditore chiamando poi in causa i condomini
morosi; o, ancora, dinanzi alle legittime richieste della ditta,
trasmettendo semplicemente la lista dei condomini morosi e le
rispettive quote in modo che il creditore agisca direttamente nei loro
confronti (a che titolo?) come alcuni sostengono?
Che ne pensate? Avete qualche interessante esperienza in proposito?
Ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
Saluti.
fabio ficcadenti
http://dirittocondominiale.wordpress.com/

avv. Vincenzo Giordano

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Jul 1, 2010, 12:52:53 PM7/1/10
to leg...@googlegroups.com
La S.c. e' intervenuta a dettare le, ormai note, nuove regole proprio con riferimento a una situazione simile a quella che tu esponi (contratto concluso dall'amministratore con un terzo in nome e per conto dei condomini).
Se vai a guardare i relativi post di poco precedenti a questo tuo, vedrai che ci siamo occupati di recente di tale fattispecie, esponendo i nostri vari orientamenti al riguardo.
In ogni caso - per altro, proprio in questi giorni sto affrontando una situazione analoga - la soluzione che riscuote maggiori consensi e' l'ultima che tu proponi, e cioe' l'amministratore ha solo l'obbligo (al riguardo e' intervenuto positivamente anche il Garante della privacy) d' informare il terzo creditore delle generalita' dei condomini e delle loro quote di competenza, precisando all'occorrenza chi di loro non abbia pagato il dovuto.
Nel caso non lo faccia, non soddisfacendo la richiesta del creditore al riguardo, quest'ultimo potra' ottenerne l'adempimento forzoso o instaurando un procedimento ex art.700 cpc o richiedendo un decreto ingiuntivo (per l'adempimento dell'obbligo di fare) ai suoi danni.
Successivamente, se non e' ancora provvisto di titolo nei loro confronti, il creditore, sulla scorta delle informazioni acquisite tramite l'amministratore, agira' contro i singoli condomini inadempienti, pro quota, chiedendo un decreto ingiuntivo ai loro danni (casomai, con un unico ricorso contro tutti loro).
Infine, se non avesse ancora ottenuto soddisfazione in tal modo, il creditore, divenuto esecutivo il decreto, notifichera' ai singoli condomini altrettanti precetti di pagamento (trattandosi di decreto ingiuntivo, non sara' necessario notificare il titolo esecutivo a ciascuno di loro, come normalmente richiesto, ma sara' sufficiente specificare nel precetto la data dell'apposizione della formula esecutiva sull'originale in suo possesso).
Quindi, persistendo l'inadempienza dei condomini, il creditore potra' procedere all'esecuzione forzata nei confronti di ciascuno di essi: all'occorrenza, pero', dovra' produrre all'ufficio competente, assieme ai singoli precetti, tante copie del decreto ingiuntivo esecutivo quanti sono i condomini da aggredire (copie che potra' realizzare lui stesso, sulla scorta dell'originale in suo possesso, salvo a farne certificare la conformita' all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario). 
Ecc...ecc...
In tutto cio', quello che - a fronte del maggior lavoro occorrente per la tutela dei diritti del creditore del condominio -  ne risulta concretamente e', soprattutto, che l'avvocato che lo effettua ne otterra' maggiori guadagni in danno dei condomini, e questo a dispetto dei buoni propositi che hanno determinato la S.c. a cambiare il pregresso consolidato orientamento sulla solidarieta' fra loro ;-)
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 
-----Messaggio Originale-----
Data invio: giovedì 1 luglio 2010 16.07
Oggetto: [legalit] Solidarietà e parziarietà delle obbligazioni condominiali
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Giovanni Borney

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Jul 1, 2010, 12:58:33 PM7/1/10
to leg...@googlegroups.com
Questa cosa della parziarietà dei debiti contratti dal condominio è proprio una gran fesseria...!
Che casino!
Giovanni Borney

avv. Vincenzo Giordano

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Jul 1, 2010, 1:03:11 PM7/1/10
to leg...@googlegroups.com
...e' vero, ma non tutto il male viene per nuocere, come osservavo in calce alla mia risposta precedente....
 
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
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Oggetto: Re: R: [legalit] Solidarietą e parziarietą delle obbligazioni condominiali

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dalt...@alice.it

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Jul 2, 2010, 2:48:14 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
ho letto su immobili e diritto del mese di febbraio 2010 che il 700 cpc puù essere giustificato solamente nel caso in cui il richiedente ricorrente vesta la qualità di imprenditore la cui attività potrebbe ricevere un danno dal mancato temestivo incasso (art. 41 cost.) (Tribunale di Pescara Ord. 23 bfebbraio 2009 Giudice Falco)

nicola d'altilia avv. in Vieste (Gargano)
buone cose

________________________________

Da: leg...@googlegroups.com per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: gio 01/07/2010 19.03
A: leg...@googlegroups.com
Oggetto: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali


...e' vero, ma non tutto il male viene per nuocere, come osservavo in calce alla mia risposta precedente....

Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

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Da: Giovanni Borney <mailto:giovann...@gmail.com>

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Data invio: giovedì 1 luglio 2010 18.58

Oggetto: Re: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali

Questa cosa della parziarietà dei debiti contratti dal condominio è proprio una gran fesseria...!
Che casino!
Giovanni Borney

Il giorno 01/lug/2010, alle ore 18.52, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:



La S.c. e' intervenuta a dettare le, ormai note, nuove regole proprio con riferimento a una situazione simile a quella che tu esponi (contratto concluso dall'amministratore con un terzo in nome e per conto dei condomini).
Se vai a guardare i relativi post di poco precedenti a questo tuo, vedrai che ci siamo occupati di recente di tale fattispecie, esponendo i nostri vari orientamenti al riguardo.
In ogni caso - per altro, proprio in questi giorni sto affrontando una situazione analoga - la soluzione che riscuote maggiori consensi e' l'ultima che tu proponi, e cioe' l'amministratore ha solo l'obbligo (al riguardo e' intervenuto positivamente anche il Garante della privacy) d' informare il terzo creditore delle generalita' dei condomini e delle loro quote di competenza, precisando all'occorrenza chi di loro non abbia pagato il dovuto.
Nel caso non lo faccia, non soddisfacendo la richiesta del creditore al riguardo, quest'ultimo potra' ottenerne l'adempimento forzoso o instaurando un procedimento ex art.700 cpc o richiedendo un decreto ingiuntivo (per l'adempimento dell'obbligo di fare) ai suoi danni.
Successivamente, se non e' ancora provvisto di titolo nei loro confronti, il creditore, sulla scorta delle informazioni acquisite tramite l'amministratore, agira' contro i singoli condomini inadempienti, pro quota, chiedendo un decreto ingiuntivo ai loro danni (casomai, con un unico ricorso contro tutti loro).
Infine, se non avesse ancora ottenuto soddisfazione in tal modo, il creditore, divenuto esecutivo il decreto, notifichera' ai singoli condomini altrettanti precetti di pagamento (trattandosi di decreto ingiuntivo, non sara' necessario notificare il titolo esecutivo a ciascuno di loro, come normalmente richiesto, ma sara' sufficiente specificare nel precetto la data dell'apposizione della formula esecutiva sull'originale in suo possesso).
Quindi, persistendo l'inadempienza dei condomini, il creditore potra' procedere all'esecuzione forzata nei confronti di ciascuno di essi: all'occorrenza, pero', dovra' produrre all'ufficio competente, assieme ai singoli precetti, tante copie del decreto ingiuntivo esecutivo quanti sono i condomini da aggredire (copie che potra' realizzare lui stesso, sulla scorta dell'originale in suo possesso, salvo a farne certificare la conformita' all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario).
Ecc...ecc...
In tutto cio', quello che - a fronte del maggior lavoro occorrente per la tutela dei diritti del creditore del condominio - ne risulta concretamente e', soprattutto, che l'avvocato che lo effettua ne otterra' maggiori guadagni in danno dei condomini, e questo a dispetto dei buoni propositi che hanno determinato la S.c. a cambiare il pregresso consolidato orientamento sulla solidarieta' fra loro ;-)
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli

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Avv. Fabio Ficcadenti

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Jul 2, 2010, 3:53:12 AM7/2/10
to legalit
Si, la prima cosa da fare prima di scrivere un post è quella di
verificare se l'argomento è già stato trattato... scusate.
Vi rignrazio per i cortesi interventi. La sentenza di cui parla Nicola
si trova integralmente anche online: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/1861.pdf

Nel precedente post parlavate di elencazione di dottrina aggiornata
sul punto. Sareste così gentili da postarla?
Grazie.
On 2 Lug, 08:48, <dalti...@alice.it> wrote:
> ho letto su immobili e diritto del mese di febbraio 2010 che il 700 cpc puù essere giustificato solamente nel caso in cui il richiedente ricorrente vesta la qualità di imprenditore la cui attività potrebbe ricevere un danno dal mancato temestivo incasso (art. 41 cost.) (Tribunale di Pescara Ord. 23 bfebbraio 2009 Giudice Falco)
>
> nicola d'altilia avv. in Vieste (Gargano)
> buone cose
>
> ________________________________
>
> Da: leg...@googlegroups.com per conto di avv. Vincenzo Giordano
> Inviato: gio 01/07/2010 19.03
> A: leg...@googlegroups.com
> Oggetto: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
>
> ...e' vero, ma non tutto il male viene per nuocere, come osservavo in calce alla mia risposta precedente....  
>
> Cordialmente,
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
>
>         -----Messaggio Originale-----
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>         Data invio: giovedì 1 luglio 2010 18.58
>         Oggetto: Re: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
>
>         Questa cosa della parziarietà dei debiti contratti dal condominio è proprio una gran fesseria...!
>         Che casino!
>         Giovanni Borney
>
>         Il giorno 01/lug/2010, alle ore 18.52, avv. Vincenzo Giordano ha scritto:
>
>                 La S.c. e' intervenuta a dettare le, ormai note, nuove regole proprio con riferimento a una situazione simile a quella che tu esponi (contratto concluso dall'amministratore con un terzo in nome e per conto dei condomini).
>                 Se vai a guardare i relativi post di poco precedenti a questo tuo, vedrai che ci siamo occupati di recente di tale fattispecie, esponendo i nostri vari orientamenti al riguardo.
>                 In ogni caso - per altro, proprio in questi giorni sto affrontando una situazione analoga - la soluzione che riscuote maggiori consensi e' l'ultima che tu proponi, e cioe' l'amministratore ha solo l'obbligo (al riguardo e' intervenuto positivamente anche il Garante della privacy) d' informare il terzo creditore delle generalita' dei condomini e delle loro quote di competenza, precisando all'occorrenza chi di loro non abbia pagato il dovuto.
>                 Nel caso non lo faccia, non soddisfacendo la richiesta del creditore al riguardo, quest'ultimo potra' ottenerne l'adempimento forzoso o instaurando un procedimento ex art.700 cpc o richiedendo un decreto ingiuntivo (per l'adempimento dell'obbligo di fare) ai suoi danni.
>                 Successivamente, se non e' ancora provvisto di titolo nei loro confronti, il creditore, sulla scorta delle informazioni acquisite tramite l'amministratore, agira' contro i singoli condomini inadempienti, pro quota, chiedendo un decreto ingiuntivo ai loro danni (casomai, con un unico ricorso contro tutti loro).
>                 Infine, se non avesse ancora ottenuto soddisfazione in tal modo, il creditore, divenuto esecutivo il decreto, notifichera' ai singoli condomini altrettanti precetti di pagamento (trattandosi di decreto ingiuntivo, non sara' necessario notificare il titolo esecutivo a ciascuno di loro, come normalmente richiesto, ma sara' sufficiente specificare nel precetto la data dell'apposizione della formula esecutiva sull'originale in suo possesso).
>                 Quindi, persistendo l'inadempienza dei condomini, il creditore potra' procedere all'esecuzione forzata nei confronti di ciascuno di essi: all'occorrenza, pero', dovra' produrre all'ufficio competente, assieme ai singoli precetti, tante copie del decreto ingiuntivo esecutivo quanti sono i condomini da aggredire (copie che potra' realizzare lui stesso, sulla scorta dell'originale in suo possesso, salvo a farne certificare la conformita' all'originale da parte dell'ufficiale giudiziario).
>                 Ecc...ecc...
>                 In tutto cio', quello che - a fronte del maggior lavoro occorrente per la tutela dei diritti del creditore del condominio -  ne risulta concretamente e', soprattutto, che l'avvocato che lo effettua ne otterra' maggiori guadagni in danno dei condomini, e questo a dispetto dei buoni propositi che hanno determinato la S.c. a cambiare il pregresso consolidato orientamento sulla solidarieta' fra loro ;-)
>                 Cordialmente,
>                 Vincenzo Giordano
>                 Avvocato in Napoli
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avv. Vincenzo Giordano

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Jul 2, 2010, 5:27:12 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Caro collega,
il mio non voleva essere assolutamente un rimprovero, ma solo l'invito a consultare quanto gia' detto in argomento, cui il mio ultimo post aggiungeva cio' che di nuovo e' venuto alla luce successivamente: quindi, non dovevi scusarti di alcunche'.
Per quanto attiene alla segnalazione di Nicola, relativa all'interessante sentenza del tribunale di Pescara, essa e' senz'altro utile allorche' si debba effettuare la scelta se procedere con l'art.700 o con il decreto ingiuntivo nei confronti dell'amministratore del condominio per poterne ottenere i dati occorrenti per poter procedere all'esecuzione individuale nei confronti dei singoli condomini.
Posto che il decreto ingiuntivo e' la strada piu' affidabile (qui a Napoli, per altro, ne sono gia' stati accolti vari, sebbene io nutra qualche perplessita' su un obbligo di fare che non sia previsto espressamente ma dipenda invece da principi generali dell'ordinamento), oltre e, casomai, in alternativa alle considerazioni espresse dal tribunale di Pescara a favore dell'art.700 (periculum in mora e per la qualita' imprenditoriale del ricorrente e per la consistenza economica dell'obbligazione), io ne aggiungerei un'altra, piu' generica, ma che mi sembra, tutto sommato, altrettanto valida.
Se ho gia' un titolo esecutivo nei confronti del condominio (una sentenza, cioe', derivante da un giudizio intrapreso nei suoi confronti prima della pronuncia della S.c. sulla parziarieta') e, in virtu' della stessa, ho (correttamente) notificato un precetto di pagamento all'amministratore (assieme al titolo esecutivo, appunto), non adempiendo quest'ultimo ne' al pagamento ne' a farmi avere i dati utili all'esecuzione individuale contro i condomini nel termine concessogli, con tale comportamento egli fara' nascere per il creditore sia il periculum in mora costituito  dalla perenzione del precetto, ove non possa procedere all'esecuzione nel termine ad hoc di novanta giorni, sia il danno economico (in tema di spese) costituito dall'impossibilita' di recuperarne, conseguenzialmente, il corrispettivo.
Voi che ne pensate ?
Se ci rifletterete attentamente, converrete che non si tratta, in buona sostanza, solo di parva materia.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 
 
 ----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 2 luglio 2010 9.53
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali

Avv. Marco Mecacci

unread,
Jul 2, 2010, 5:41:34 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Perdonatemi se ho seguito distrattamente questa interessante problematica, ma ora m'è venuta in mente una cosa.
 
Da pratico del diritto mi sorge un dubbio... che ragione c'è di ricorrere ad un 700 per avere i dati dei condomini?
 
1. il condominio pare regolarmente costituito, quindi avrà una partita iva. Ergo potrà essere rintracciato tramite CCIA
 
2. Il condominio si riferirà ad uno o più stabili catastalmente identificati. Ergo, si potrà risalire agli intestatari tramite visura all'Agenzia del Territorio... dalla visura si vedono gli atti di provenienza e i titoli che attribuiscono i diritti reali....
 
La cosa è sicuramente macchinosa, ma un buon visurista la esegue velocemente ...
 
Sbaglio?
 
Cordialità.
 
M-M-
Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010

Luca de Grazia

unread,
Jul 2, 2010, 5:44:16 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 02 luglio 2010 11.41, Avv. Marco Mecacci <avv.marc...@gmail.com> ha scritto:
Perdonatemi se ho seguito distrattamente questa interessante problematica, ma ora m'è venuta in mente una cosa.
 
Da pratico del diritto mi sorge un dubbio... che ragione c'è di ricorrere ad un 700 per avere i dati dei condomini?
 
1. il condominio pare regolarmente costituito, quindi avrà una partita iva. Ergo potrà essere rintracciato tramite CCIA

Marco non voglio contraddirti ma se non ricordo male il condominio è considerato "consumatore" ai sensi del Codice del consumo, proprio per i vari discorsi sull'ente con autonomia limitata rispetto ai singoli proprietari

Ergo dovrebbe avere solamente il codice fiscale attribuito, sempre che l'amministratore sia uno preciso....

E poi anche avesse la partita iva, da dove ricavi i nominativi dei condomini? Dalla eventuale delibera di nomina dell'amministratore? Probabilmente hai i nomi, null'altro
 
 2. Il condominio si riferirà ad uno o più stabili catastalmente identificati. Ergo, si potrà risalire agli intestatari tramite visura all'Agenzia del Territorio... dalla visura si vedono gli atti di provenienza e i titoli che attribuiscono i diritti reali....

Questo sicuramente si ma se ne vale la pena....

Cordiali saluti.

(Avv. Luca-M. de Grazia)

--
Sent from Gmail, please reply to original adress.

Avv. Marco Mecacci

unread,
Jul 2, 2010, 5:57:47 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Giusto Luca quello che dici sul condominio, ma la ricerca catastale si può comunque eseguire, basta ricavare i dati dai fogli di mappa..
 
O sbaglio?
 
M-M-

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jul 2, 2010, 6:09:08 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
caro Marco....sbagli....
A prescindere dal fatto che la ricerca catastale non e' affidabile al cento per cento ne' e' utilizzabile per dimostrare l'effettiva proprieta' degli aventi diritto, dovresti comunque effettuare accurate visure ipotecarie su tutti i condomini, per accertare chi siano effettivamente all'attualita'.
E se questi sono molti e se hanno piu' proprieta', si tratterebbe di un lavoro enorme e/o di una spesa (affidandoti casomai a un'agenzia ad hoc) ingente.
Per di piu', al catasto potrebbe mancare qualche dato aggiornato, cosicche' ti potrebbe anche sfuggire qualcuno degli aventi diritto.
Insomma, non e' per nulla la cosa semplice che tu prospetti, mentre e' comunque lunga e molto costosa.
Perche' mai, dunque, prendersi una tale briga quando e' molto piu' semplice, veloce e meno costoso costringere l'amministratore a servirti la zuppa bella e cotta ????
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 2 luglio 2010 11.57
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali


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Luca de Grazia

unread,
Jul 2, 2010, 6:41:26 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Che le vie del Garante sono infinite :-) più infinite di altre.... 

In effetti alla fine potrebbe essere l'attività più veloce; in effetti il Garante (genuflessione) ha più volte precisato che tali dati NON sono coperti da alcun "segreto", l'unica cosa da fare è ovviamente non mettere in piazza i condomini morosi (questo per quanto concerne gli amministratori)
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361.gif

avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jul 2, 2010, 6:46:54 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
...che bello, litighiamo....
...forse t'e' sfuggito che ho parlato anche di decreto ingiuntivo, e non solo di art.700, e che qui da me ne sono stati gia' concessi...
in tal caso, le spese sono di gran lunga inferiori e, soprattutto, te le rimborsa direttamente l'amministratore...
..e, poi, a proposito del 700, l'hai letta la sentenza del tribunale di Pescara che e' stata postata da Nicola?
che vuoi di piu'?
Cordialmente, nonostante tutto ....
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 2 luglio 2010 12.29
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali

 

 
caro Marco....sbagli....
 
Pensieroso EmoticonUn Santo disse: "se sbaglio... mi corrigerete..."Secchione Emoticon
 
A prescindere dal fatto che la ricerca catastale non e' affidabile al cento per cento ne' e' utilizzabile per dimostrare l'effettiva proprieta' degli aventi diritto, dovresti comunque effettuare accurate visure ipotecarie su tutti i condomini, per accertare chi siano effettivamente all'attualita'.
E se questi sono molti e se hanno piu' proprieta', si tratterebbe di un lavoro enorme e/o di una spesa (affidandoti casomai a un'agenzia ad hoc) ingente.
Per di piu', al catasto potrebbe mancare qualche dato aggiornato, cosicche' ti potrebbe anche sfuggire qualcuno degli aventi diritto.
 
a) le risultanze catastali fanno prova non della titolarità del bene ma della sua consistenza, anche urbanistica; però come detto indicano l'atto di provenienza, e questo fa fede verso i terzi, se poi i dati divergono sono problemi dei terzi....
b) anche ammettendo che il catasto non sia aggiornato, un semplice esame delle trascrizioni a favore e contro risolve il problema
 
Insomma, non e' per nulla la cosa semplice che tu prospetti, mentre e' comunque lunga e molto costosa.
 
Secondo me, se non è un supercondominio, al massimo si possono spendere 3-400 euro (visurista compreso), cioè i costi vivi del 700 (340 + 8 +copie + notifiche)..
 
E io se fossi un giudice, col fischio che te lo concederei.... dov'è il pregiudizio grave e irreparabile? possono esserci al limite "gravi difficoltà", ma il 700 non è una divisione ereditaria.
 
Perche' mai, dunque, prendersi una tale briga quando e' molto piu' semplice, veloce e meno costoso costringere l'amministratore a servirti la zuppa bella e cotta ????
 
Perché credo che il cliente prenderebbe una bella tranvata sul groppone...
 
Inoltre, proprio ora mi viene in mente che si potrebbe fare, forse, una bella istanza di accesso ai dati ex Dlgs 196/2003 e in caso di diniego ricorso al Garante... io in passato ne ho fatti spesso alle assicurazioni per avere le perizie medico legali, prima dell'attuale formulazione del codice....
 
 
Esperti di dati personali, che ne pensate?
 
M-M-
Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
fax 055/7349010
 
 
 
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avv. Vincenzo Giordano

unread,
Jul 2, 2010, 6:51:21 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Caro Luca,
non mi sembra pero' che il Garante provveda pure sulle spese, o sbaglio?
Corrigeretemi, in tal caso...
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
-----Messaggio Originale-----
Data invio: venerdì 2 luglio 2010 12.41
Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali

-- hai ricevuto questo messaggio in quanto iscritto al gruppo "legalit" - http://legalit.solignani.it
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Luca de Grazia

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Jul 2, 2010, 6:52:17 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Il giorno 02 luglio 2010 12.51, avv. Vincenzo Giordano <avv.vincen...@libero.it> ha scritto:
Caro Luca,
non mi sembra pero' che il Garante provveda pure sulle spese, o sbaglio?

Provvede provvede :-)

Cordiali saluti.

Luca de Grazia

Avv. Marco Mecacci

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Jul 2, 2010, 6:58:03 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Eh si che bello...
 
Ho premesso che avevo letto distrattamente la questione, e lo ho fatto davvero; quindi non avevo letto a fondo, nè ho intenzione di farlo ora.
 
Ho anche premesso che "da pratico" vedevo una strada più semplice.... (compresa quella del Grante)
 
Ma voi siete i causidici, quindi se alla certezza di un risultato preferite l'alea di un giudizio (a mio modo di vedere, ripeto, totalmente inutile), fate pure....
 
Cordialità.
 
M-M-
Avv. Marco Mecacci
Mecacci & Mensi Avvocati Associati
Via Venti Settembre n. 84
50129 FIRENZE
tel. 055210480 / 0555351740
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Avv. Fabio Ficcadenti

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Jul 2, 2010, 8:35:33 AM7/2/10
to legalit
sicuramente dalle visure si possono evincere i nominativi di coloro
che compongono il condominio, ma non credo si possa dire altrettanto
per le rispettive quote millesimali o il sistema di riparto dei debiti
condominiali tra i condomini.
Ma soprattutto, per procedere esecutivamente, se l'amministratore non
ci dice chi ha pagato e chi no, siamo punto e a capo. o sbaglio?
On 2 Lug, 12:58, "Avv. Marco Mecacci" <avv.marco.meca...@gmail.com>
wrote:
> Eh si che bello...
>
> Ho premesso che avevo letto distrattamente la questione, e lo ho fatto davvero; quindi non avevo letto a fondo, nè ho intenzione di farlo ora.
>
> Ho anche premesso che "da pratico" vedevo una strada più semplice.... (compresa quella del Grante)
>
> Ma voi siete i causidici, quindi se alla certezza di un risultato preferite l'alea di un giudizio (a mio modo di vedere, ripeto, totalmente inutile), fate pure....
>
> Cordialità.
>
> M-M-
> Avv. Marco Mecacci
> Mecacci & Mensi Avvocati Associati
> Via Venti Settembre n. 84
> 50129 FIRENZE
> tel. 055210480 / 0555351740
> fax 055/7349010
>
> From: avv. Vincenzo Giordano
> Sent: Friday, July 02, 2010 12:46 PM
> To: leg...@googlegroups.com
> Subject: R: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
>
> ...che bello, litighiamo....
> ...forse t'e' sfuggito che ho parlato anche di decreto ingiuntivo, e non solo di art.700, e che qui da me ne sono stati gia' concessi...
> in tal caso, le spese sono di gran lunga inferiori e, soprattutto, te le rimborsa direttamente l'amministratore...
> ..e, poi, a proposito del 700, l'hai letta la sentenza del tribunale di Pescara che e' stata postata da Nicola?
> che vuoi di piu'?
> Cordialmente, nonostante tutto ....
> Vincenzo Giordano
> Avvocato in Napoli
>   -----Messaggio Originale-----
>   Da: Avv. Marco Mecacci
>   A: leg...@googlegroups.com
>   Data invio: venerdì 2 luglio 2010 12.29
>   Oggetto: Re: R: R: [legalit] Solidarieta e parziarieta delle obbligazioni condominiali
>
>   caro Marco....sbagli....
>
>   Un Santo disse: "se sbaglio... mi corrigerete..."
>
>     Il giorno 02 luglio 2010 11.41, Avv. Marco Mecacci <avv.marco.meca...@gmail.com> ha scritto:
>
>       Perdonatemi se ho seguito distrattamente questa interessante problematica, ma ora m'è venuta in mente una cosa.
>
>       Da pratico del diritto mi sorge un dubbio... che ragione c'è di ricorrere ad un 700 per avere i dati dei condomini?
>
>       1. il condominio pare regolarmente costituito, quindi avrà una partita iva. Ergo potrà essere rintracciato tramite CCIA
>
>     Marco non voglio contraddirti ma se non ricordo male il condominio è considerato "consumatore" ai sensi del Codice del consumo, proprio per i vari discorsi sull'ente con autonomia limitata rispetto ai singoli proprietari
>
>     Ergo dovrebbe avere solamente il codice fiscale attribuito, sempre che l'amministratore sia uno preciso....
>
>     E poi anche avesse la partita iva, da dove ricavi i nominativi dei condomini? Dalla eventuale delibera di nomina dell'amministratore? Probabilmente hai i nomi, null'altro
>
>        2. Il condominio si riferirà ad uno o più stabili catastalmente identificati. Ergo, si potrà risalire agli intestatari tramite visura all'Agenzia del Territorio... dalla visura si vedono gli atti di provenienza e i titoli che attribuiscono i diritti reali....
>
>     Questo sicuramente si ma se ne vale la pena....
>
>     Cordiali saluti.
>
>     (Avv. Luca-M. de Grazia)
>
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Agostino Mario Mela

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Jul 2, 2010, 8:41:42 AM7/2/10
to leg...@googlegroups.com
Chi ha pagato cosa?
Perché normalmente, quando il creditore procede, il condominio non ha
ancora pagato nulla.
Perciò io pignoro l'intero stabile, e nessuno mi può opporre nulla,
perché ho pignorato solo debitori, parziari o solidali poco importa.
Se poi qualcuno vuol pagare la sua quota dimostrandomene l'entità, lo
libero volentieri.

avv. Agostino Mario Mela, Cagliari

Il giorno 02/lug/10, alle ore 14:35, Avv. Fabio Ficcadenti ha scritto:

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