Condomini e solidarieta' passiva

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avv. Vincenzo Giordano

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Jun 25, 2010, 3:08:03 AM6/25/10
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Cari colleghi,
l'attenta lettura della sentenza della s.c. a s.u. del 2008, che ha precisato che le obbligazioni dei condomini devono ritenersi parziarie e non solidali, porterebbe a concludere, atteso che in essa si considerano esclusivamente le obbligazioni contrattuali, che, viceversa, le obbligazioni da illecito siano tutt'ora solidali fra i condomini, cosicche', quando di tratta di risarcimento dei danni, il danneggiato puo' agire indifferentemente contro uno qualsiasi  di loro per l'intero risarcimento.
D'altronde, se come rilevava la s.c. non c'e' una norma, fra quelle in materia di condominio, che imponga espressamente la solidarieta' dei condomini per le obbligazioni assunte dal condominio, tramite l'amministratore, in materia di solidarieta' passiva nei confronti di colui che ha subito un danno c'e', invece, l'art.2055 c.c.
Siete d'accordo?
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
 

Marco Pescarollo

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Jun 25, 2010, 3:27:08 AM6/25/10
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Molto acuta la Tua osservazione Vincenzo, e per me condivisibile.Se vuoi ti mando una elencazione di dottrina sul tema aggiornata

 

Avv. Marco Pescarollo

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
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avv. Vincenzo Giordano

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Jun 25, 2010, 3:37:54 AM6/25/10
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Grazie per il tuo supporto, Marco, mi conforta....
Si, ti ringrazio, se hai materiale che mi possa servire a sostenere la tesi mandamelo, casomai privatamente, se altri non fossero interessati alla cosa.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
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Oggetto: R: [legalit] Condomini e solidarieta' passiva



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Marco Pescarollo

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Jun 25, 2010, 3:40:43 AM6/25/10
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Scrivimi la tua e mail o fax allora

 

 


Da: leg...@googlegroups.com [mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: venerdì 25 giugno 2010 9.38
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avv. Vincenzo Giordano

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Jun 25, 2010, 3:42:57 AM6/25/10
to leg...@googlegroups.com
Ecco.
Cordialmente,
Vincenzo Giordano
Avvocato in Napoli
tel/fax: 0815569828
e-mail: avv.vincen...@libero.it
pec: avv.vincen...@pec.it
Via F. Solimena, 139
80129  Italia
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Data invio: venerdì 25 giugno 2010 9.40
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Gianni Cataldi

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Jun 25, 2010, 3:53:08 AM6/25/10
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Assolutamente sì.

Se le parti condominiali, in quanto tali, sono di proprietà di tutti, di tutti è la responsabilità oggettiva……

Ergo, eventuali danni sono imputabili a tutti i comproprietari.

Prevedendo il 2055 proprio una tale ipotesi, direi che per poterne escludere l’applicazione bisognerebbe avere la fantasia un regista.

Gianni Cataldi

 

PS se possono servire

Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, comma 1, c.c., ma l'art. 2055, comma 1, c.c., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.

Cassazione civile , sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665

 

Il condominio e l’amministratore dello stesso rispondono in solido dei danni occorsi al condomino caduto in una buca presenta all’interno del cortile condominiale. L’amministratore, infatti è tenuto - attraverso i poteri e doveri di controllo che gli sono attribuiti dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali - ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi. Egli viene, quindi, a trovarsi nella posizione di custode rispetto a tali beni comuni e, pertanto, può essere chiamato a rispondere per i danni da questi provocati.

Cassazione civile , sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251

 

È legittima la domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal condominio proprietario del sìngolo immobile danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti da parti condominiali. La responsabilità del condominio nei confronti del singolo condomino deriva, infatti, dalla violazione di una "obligatio propter rem" a carico della collettività dei condomini, in proporzione delle rispettive quote.

Tribunale Messina, sez. I, 29 marzo 2007

 

 

 

STUDIO DELL'AVVOCATO

GIOVANNI CATALDI

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