Molto acuta la Tua osservazione Vincenzo, e per me condivisibile.Se vuoi ti mando una elencazione di dottrina sul tema aggiornata
Avv. Marco Pescarollo
Da: leg...@googlegroups.com
[mailto:leg...@googlegroups.com] Per conto
di avv. Vincenzo Giordano
Inviato: venerdì 25 giugno 2010
9.08
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Oggetto: [legalit] Condomini e
solidarieta' passiva
-----Messaggio Originale-----Da: Marco PescarolloData invio: venerdì 25 giugno 2010 9.27Oggetto: R: [legalit] Condomini e solidarieta' passiva
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Scrivimi la tua e mail o fax allora
Da:
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Inviato: venerdì 25 giugno 2010
9.38
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-----Messaggio Originale-----Da: Marco Pescarollo
Data invio: venerdì 25 giugno 2010 9.40
Assolutamente sì.
Se le parti condominiali, in quanto tali, sono di proprietà di tutti, di tutti è la responsabilità oggettiva……
Ergo, eventuali danni sono imputabili a tutti i comproprietari.
Prevedendo il 2055 proprio una tale ipotesi, direi che per poterne escludere l’applicazione bisognerebbe avere la fantasia un regista.
Gianni Cataldi
PS se possono servire
Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputazione di interessi che non si identifica con i singoli condòmini. Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino sia causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio, applicandosi in tal caso non l'art. 1227, comma 1, c.c., ma l'art. 2055, comma 1, c.c., che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno.
Cassazione civile , sez. III, 19 marzo 2009, n. 6665
Il condominio e l’amministratore dello stesso rispondono in solido dei danni occorsi al condomino caduto in una buca presenta all’interno del cortile condominiale. L’amministratore, infatti è tenuto - attraverso i poteri e doveri di controllo che gli sono attribuiti dal codice civile e da precise disposizioni di leggi speciali - ad impedire che il modo di essere dei beni condominiali provochi danni ai condomini o a terzi. Egli viene, quindi, a trovarsi nella posizione di custode rispetto a tali beni comuni e, pertanto, può essere chiamato a rispondere per i danni da questi provocati.
Cassazione civile , sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25251
È legittima la domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal condominio proprietario del sìngolo immobile danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti da parti condominiali. La responsabilità del condominio nei confronti del singolo condomino deriva, infatti, dalla violazione di una "obligatio propter rem" a carico della collettività dei condomini, in proporzione delle rispettive quote.
Tribunale Messina, sez. I, 29 marzo 2007
STUDIO DELL'AVVOCATO
GIOVANNI CATALDI
Via F. Meninni n. 235 - 70024 Gravina in Puglia (BA) Tel. / Fax +39 080.326.82.66 Mobile +39 333.610.41.70
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Vincenzo Giordano
Inviato: venerdì 25 giugno 2010 09:08
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Oggetto: [legalit] Condomini e solidarieta' passiva
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