A livello pratico, però manca ancora i decreto attuativo che stabilisca la "congiunzione" informatica tra atto da notificare e relata: i commi 4 e 5 dell'art. 149 bis c.p.c. prevedono:
"L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica."
Ora, a fronte di questo, l'art. 3 della L. 53/94 prevede che "1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;"
Siamo quindi tornati al punto di partenza: se non c'è il decreto che stabilisce come fare la "relata digitale", come potrebbe fare l'avvocato che, incontra - mi pare - gli stessi limiti dell' UG..?
In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).
Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...
Cordialità, AB
___________________________________________________
Avv. Andrea Buti
Via Pallotta, 15- 62032 Camerino (MC)
T 0737 630402 F 0737630395
and...@studiobuti.it - and...@pec.studiobuti.it
www.studiobuti.it - www.dirittomoderno.it
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A livello pratico, però manca ancora i decreto attuativo che stabilisca la "congiunzione" informatica tra atto da notificare e relata: i commi 4 e 5 dell'art. 149 bis c.p.c. prevedono:
"L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica."
Ora, a fronte di questo, l'art. 3 della L. 53/94 prevede che "1. Il notificante di cui all'articolo 1 deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;"
Siamo quindi tornati al punto di partenza: se non c'è il decreto che stabilisce come fare la "relata digitale", come potrebbe fare l'avvocato che, incontra - mi pare - gli stessi limiti dell' UG..?
In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).
Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...
Cordialità, AB
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Il giorno 04/lug/2010, alle ore 13.18, SAF ha scritto:
In altro ambito (procura informatica) un lungimirante Tribunale di Milano ha ritenuto che la "congiunzione digitale" tra atto e procura fosse dimostrata dal fatto che il documento che conteneva la firma (autografa) del cliente era firmato digitalmente dall'avvocato (http://www.unionegiovaniavvocati.it/viewtopic.php?f=8&t=1519).
Però non c'era un dato positivo che rinviava ad decreto attuativo...
Ulteriori spunti anche da "Diritto.it"
http://goo.gl/nHdU.
Sono stato troppo ottimista e fiducioso ;-(