Scusate, abbiamo la legge e abbiamo la testa. Cerchiamo di capirci qualcosa
da soli.
Il Garante può dire, come ha detto, tutto e il contrario di tutto. Cerchiamo
di capire quando ha fatto bene e quando ha sbagliato.
La norma di riferimento è l'art. 69 DPR 600/1973. Se quella disposizione
consente la pubblicazione in internet dei dati, allora Visco ha ragione,
altrimenti no.
Ora a me pare chiaro che il comma 4, che dovrebbe giustificare l'iniziativa
di ieri, impone solo di rendere pubblici gli elenchi di chi ha presentato la
dichiarazione dei redditi, ma non i redditi! E' un testo chiaro, mi sembra.
Se ci fossero ancora dei dubbi, basterà guardare il comma 2, dove è
prescritta la pubblicazione dei nomi degli evasori e, in questo caso, dei
redditi dichiarati. Ciò dimostra che:
(a) quando la legge ha voluto che si pubblicassero i redditi e non solo i
nomi, l'ha detto (lex ubi voluit dixit);
(b) se il comma prevedesse la pubblicazione di tutti i redditi dichiarati,
non avrebbe alcun senso prevedere la pubblicazione dei redditi dichiarati
degli evasori (basterebbero i nomi, visto che a quel punto tutti i redditi
sarebbero già pubblici).
Poi ciascuno di noi può ritenere la pubblicazione giusta o sbagliata, ma
questa è una discussione politica. Cominciamo a vedere se, oggi, sia lecita
o meno. A me pare di no (poi il garante potrà anche dire il contrario, ma,
essendo di nomina politica, ritengo che la mia opinione, giusta o sbagliata,
sia almeno intellettualmente onesta; la sua, non so).
Ciao,
V.