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ISFOA REVOCATA L'AUTORIZZAZIONE COME UNIVERSITA LAUREE BIDONE

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Dec 22, 2011, 9:55:02 AM12/22/11
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ISFOA NON E’ PIU UNIVERSITA ‘REVOCATA L’AUTORIZZAZIONE
1 Foglio ufficiale 18/2011 Venerdì 4 marzo pagina 1759

Revoca della ris. gov. n. 706 del 14 febbraio 2006.
Comunicazione nella forma degli assenti
Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino vista la risoluzione governativa n. 706 del 14 febbraio 2006, intimata al signor Stefano Masullo, ISFOA (Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale), Piazza Affari, I-20123 Milano, nella quale si attribuiva all’ISFOA l’autorizzazione alla denominazione universitaria;
richiamati:
– l’art. 14 cpv. 2 Legge cantonale sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca (LUni) secondo il quale «è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato per usare nel Cantone le denominazioni «università», «istituto universitario» e simili da parte di enti pubblici e privati che svolgono attività di insegnamento e attribuiscono titoli accademici; il Consiglio di Stato decide sentito l’Organo di accreditamento della Conferenza universitaria svizzera»;
– l’art. 14 cpv. 3 lett. a) secondo il quale il Consiglio di Stato vigila affinché la denominazione non sia tale da generare confusione con le università accreditate;
accertato che l’istituto in questione (ISFOA) non risulta disporre di una sede giuridica o fisica nel Cantone Ticino o in Svizzera;
considerato che la LUni non ha facoltà di stabilire direttive per istituti che non hanno una residenza nel territorio cantonale,
su proposta del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
risolve:
1. La risoluzione governativa n. 706 del 14 febbraio 2006 è annullata con effetto immediato.
2. L’ISFOA è tenuto a confermare entro 30 giorni dall’intimazione che provvederà alle necessarie rettifiche ed in particolar modo ad eliminare ogni riferimento a tale risoluzione nei documenti a destinazione di terzi diffusi attraverso tutti i canali di comunicazione (cartacei, elettronici o verbali).
3. La presente risoluzione verrà pubblicata sul Foglio ufficiale qualora il recapito di intimazione di cui al punto 5 risultasse inutilizzabile, o in caso di mancata conferma di cui al punto 2.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall’intimazione.
5. Intimazione a:
Stefano Masullo, ISFOA (Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale), Piazza Affari (Via della Posta 8), I-20123 Milano.
6. Copia a:
Direzione del Dipartimento dell’educazione della cultura e dello sport; Divisione della cultura e degli studi universitari; Area degli studi universitari; Segretariato generale Conferenza universitaria svizzera, Sennweg 2, Postfach 576, 3000 Bern 9; Dipartimento federale delle finanze, Segretariato di stato per le questioni finanziarie internazionali, Divisione fiscalità / integrità del mercato finanziario, Bundesgasse 3, 3003 Bern.
Bellinzona, 1° marzo 2011 Per il Consiglio di Stato:
Il presidente, L. Pedrazzini
http://all-net.tv/stories/cronaca/31719_quel_docente_che_insegna_alluniversit_fantasma/
http://www.caffe.ch/ws/video/?video_id=526
http://www3.ti.ch/CAN/fu/index.php?anno=2011&FU_TIPO=1&Num=018
http://www.ticinolibero.ch/?p=59891
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