In pratica con l'abolizione del DPR 547 non esistono pi� norme che
sanzionano la mancata verifica fatta ai sensi del DPR 462/01 ed
evidentemente a giudizio della corte i punti riportati all'interno del D.
Lgs. 81/08 (ad esempio l'art. 86 "Fatto salvo quanto previsto dal DPR 462/01
..") non sono da considerarsi punti da cui scaturiscono le relative
sanzioni penali.
Voi che ne pensate?
I giudici della Cassazione sono riusciti ad infliggere un colpo alle lobby
degli organismi notificati, cosa che invece non era riuscita a livello
legislativo?
penso che sono quasi 2anni che ho dato incarico all'ASL di venire a
controollarmi l'impianto di messa a terra e ancora non s'ᅵ visto
nessuno!!!!
(ma a settembre hanno telefonato per dire che facevano un po' piᅵ tardi
perchᅵ sono incasinati)
--
[ b a z ]
"Scettico io? Ne dubito!"
" La coerenza ᅵ l'ultimo rifugio delle persone prive di immaginazione"
- socio MSTC - Responsabile Gruppi Antanati Gomito/Piede
- SnS pf - socio sostenitore nᅵ16506
In realt� quanto espresso dalla Cassazione rientra in pieno fra le sue
competenze.
Premesso che il DPR 462/01 non pu� contenere al suo interno le norme penali
ma solo di stabilire degli obblighi, si tratta di capire se esiste e quale
potrebbe essere la normativa che contiene al suo interno le norme
sanzionatorie del DPR 462/01.
Secondo i giudici della Cassazione tale normativa non esiste quindi gli
obblighi del DPR 462/01 si configurano come obblighi senza sanzione.
E siccome all'atto pratico ci sono ben altri strumenti per garantire il
datore di lavoro relativamente alla sicurezza del suo impianto (tra l'altro
il DPR 462 � relativo solo ad una parte della sicurezza elettrica) il datore
di lavoro non � pi� obbligato a versare l'obolo agli organismi certificati.
Che non perdiamo mai un'occasione per dimostrare quanto siamo idioti. Ma ti
pare possibile che un obbligo giustissimo, quale quello di far verificare
periodicamente l'impianto di terra, che esiste da 60 anni, al momento di
"riorganizzare" (ROTFL) la normativa in materia di sicurezza del lavoro con
la pubblicazione del TU, viene di fatto meno perch� non hanno pensato che
l'abolizione del DPR 547 rendeva "incompleto" il DPR 462?!???? Siamo la
nazione con la pi� ampia produzione normativa del mondo, e
contemporaneamente quella in cui c'� la maggiore incertezza normativa e di
fatto ognuno fa quel cavolo che gli pare...
La posizione della Cassazione � ineccepibile sotto il profilo formale. Spero
che chi ha scritto il DLgs 81 si sputi in faccia una volta per ogni str**ata
che � stato capace di fare...
> I giudici della Cassazione sono riusciti ad infliggere un colpo alle lobby
> degli organismi notificati, cosa che invece non era riuscita a livello
> legislativo?
Non vedo alcun colpo alla "lobby" (mi sembra che ci sia tutto tranne che una
lobby dietro gli Organismi Abilitati, conoscendo un po' la loro
situazione...), solo un pronunciamento su un aspetto formale (che diventa
ahim� anche molto sostanziale) che, ripeto, evidenzia ancora una volta la
totale incapacit� del nostro legislatore.
aLUCArd
Pu� darsi anche chi ha scritto il decreto 81 intendesse dire altro e cio�
che:
L'obbligo di fare le verifiche dell'impianto di messa a terra esiste ed
andrebbe fatto secondo il DPR 462.
Se per� il datore di lavoro ritieni di raggiungere un grado di sicurezza
equivalente in altro modo (quindi si limita alle verifiche di cui all'art.
86 che comprendono anche le verifiche 462) non � soggetto ad alcuna sanzione
(ovviamente non ci deve essere alcun danno a terzi)
Se invece avviene un danno per mancata verifica dell'impianto di terra
allora scatta il concetto di colpa per non aver fatto fare le verifiche con
asl o organismo abilitato.
Concetti tipo quelli sopra esposti si trovano spesso nella normativa che
riguarda la tutela delle persone (sicurezza, privacy, ecc.)
Secondo me voler vedere nell'art. 86 lo strumento per imporre la sanzione
per la semplice mancanza di verifica indipendentemente dallo stato
dell'impianto e da danni prodotti a terzi � una forzatura.
Ove il legislatore abbia voluto prevedere sanzioni per la mancata verifica
dell'impianto elettrico indipendentemente da stato dell'impianto e danni a
terzi l'ha fatto (art. 296 relativamente agli impianti a rischio
esplosione).
E' una possibilit�. E magari se fossimo in Svezia sarebbe anche giusto
metterla in questo modo.
Ma personalmente ritengo tu abbia troppa fiducia nel legislatore,
soprattutto quando il legislatore ha il cosiddetto "pepe al c**o" e deve
sfornare in fretta e furia (mentre sta gi� facendo le valigie) un TU per far
vedere che ha fatto "qualcosa di sinistra", pressato dai casi di cronaca di
morti sul lavoro che proliferavano su tutti i media l'anno scorso.
IMHO, molto semplicemente, alla considerazione giustamente fatta dalla
Cassazione nessuno ci aveva pensato quando hanno abrogato tout-court il DPR
547.
Hai presente il rasoio di Ockham? "A parit� di fattori la spiegazione pi�
semplice tende ad essere quella esatta" (William of Ockham)
aLUCArd
E' una possibilit�. E magari se fossimo in Svezia sarebbe anche giusto
> Ma personalmente ritengo tu abbia troppa fiducia nel legislatore,
A riprova di quanto sopra, ti invito a considerare questa recentissima
circolare:
http://www.ording.roma.it/archivio/7040-circ_30.pdf
Qualcuno mi spieghi qual'� il senso di tutto ci�...
aLUCArd
Cmq mi viene spontaneo un pensiero...ma quando faremo sicurezza nella prassi
e non nella formalit� di una legge fatta da incompetenti?
Vi rendete conto che ci stiamo dimenticando di essere in primo luogo tecnici
e come tali dovremmo ragionare?
(Nota: non ho mai visto nessuno avere un danno perch� ci si era dimenticati
di misurare la resistenza di terra, ma ho visto gente morire per un filo
scoperto, o per un differenziale guasto).
F.B.
---
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"Il tecnico dimentica il diritto, ma il diritto non dimentica i tecnici"
E proprio per questo motivo, perch� si ragiona come tecnici, che � cos�
facile metterla in quel posto ai tecnici
Senza contare che siamo un paese (non vorrei sbagliarmi ma forse l'unico di
quelli evoluti) dove per fare il tecnico � pi� che sufficiente un diploma
di scuola media superiore mentre per accedere a qualunque professione di
"diritto" occorre una laurea.
E questo ovviamente la dice lunga sulla considerazione riservata al tecnico.
Siamo un paese che chiamiamo Dottore Valentino Rossi, solo perch� �
bravissimo ad affrontare il pericolo anche se la laurea � quel che �
(bell'esempio di meritocrazia nei confronti dei suoi coetanei, gobbi a
studiare e sudarsi gli esami). Ma senza arrivare a tanta idiozia, c'� molto
margine in fatto di miglioramento nell'ambiente ufficiale accademico.
L'Italia � vasta pi� che lunga, e non tutte le Universit� sono paragonabili
(nel senso che le aule marce ci sono sia al nord che al sud: poi si potr�
disquisire sulla percentuale)
Personalmente, valuto il soggetto per quel che �, e non per quel che ha in
fatto di carta.
Lor
Per esercitare libere professioni nell'area medica (anche per fare
l'infermiere occorre la laurea breve), legale, economica (commercialista,
consulente del lavoro, ecc.) ora � indispensabile la laurea mentre per
esercitare la libera professione tecnica il diploma � pi� che sufficiente.
Tu puoi pensarla come vuoi ma quanto sopra vuol dire considerare le
professioni tecniche di importanza molto inferiore rispetto alle altre.
Ovviamente ci� non toglie che ci possano essere diplomati in grado di fare i
dentisti meglio di molti laureati e che vada rivisto tutto il sistema delle
lauree e dei diplomi.
"A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro
adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti,
ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza
del lavoro ed a predisporre le
procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del
livello di sicurezza
raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1."
tra le altre cose anche il comma 3-bis dell'art. 80 sarebbe stato punito se
il Legislatore lo avesse correttamente menzionato nell'art. 87.
Invece tra gli articoli sanzionati viene riportato un inesistente 80 comma 4
(che ovviamente non esisteva neanche prima delle modifiche introdotte dal
DLg 106/09)
Quanto da te detto � quello che pensavano in molti ma la corte di cassazione
ritiene che il semplice inciso ("Fermo restando quanto previsto dal DPR
462/01") sia cosa diversa dal fatto di dire che il datore di lavoro � punito
in caso di non ottemperanza degli adempimenti di cui al DPR 462.
Quindi in questo momento secondo la corte di cassazione non vi � alcuna
legge che sanziona l'inottemperanza del DPR 462 se il datore di lavoro
dimostra comunque di avere un impianto a norma e mantenuto e verificato
periodicamente (altrimenti scattano le sanzioni previste dal DPR 81/08).
Premesso che nessuno mette in discussione che le verifiche periodiche
debbano essere fatte l'aspetto lobbystico si configura per il fatto che il
datore di lavoro debba necessariamente affidare quelle verifiche ad un
organismo abilitato invece di lasciargli la scelta fra farle fare ad un
organismo abiliato, a un professionista iscritto all'ordine o un
elettricista abilitato.
>
>
>
> Per esercitare libere professioni nell'area medica (anche per fare
> l'infermiere occorre la laurea breve), legale, economica (commercialista,
> consulente del lavoro, ecc.) ora è indispensabile la laurea mentre per
> esercitare la libera professione tecnica il diploma è più che sufficiente.
Dimentichi che per esercitare la libera professione tecnica per un
diplomato è necessario un periodo di praticantato ed un esame di
stato. L'esperienza è importante quanto lo studio, è sbagliato fare
una netta divisione tra titolo accademico e titolo professionale, come
se solo il titolo accademico ti può portare a diventare un bravo
professionista. Non è così e per come sono fatti i percorsi di studio
è vero casomai il contrario.
Negli altri paesi evoluti pensano che per poter esercitare una libera
professione, incluse quelle tecniche, sia indispensabile la laurea.
In italia si reputa che che una libera professione tecnica si possa fare
senza laurea ma solo con la pratica (che poi si sa come viene svolto nel 99%
dei casi qualunque sia la professione in cui uno "pratica").
Questo vuol dire obiettivamente mettere le professioni tecniche su un piano
inferiore rispetto alle altre.
Poi pu� darsi anche che abbia ragione l'italia e torto tutti gli altri paesi
evoluti ma di solito quando l'italia fa cose diverse rispetto agli altri
paesi fa peggio e non meglio.
La conseguenza sar� ovviamente che sempre meno persone particolarmente
dotate nello studio sceglieranno professioni tecniche.
Evidentemente l'italia vuole andare in quella direzione!
>Dimentichi che per esercitare la libera professione tecnica per un
>diplomato � necessario un periodo di praticantato ed un esame di
>stato. L'esperienza � importante quanto lo studio, � sbagliato fare
>una netta divisione tra titolo accademico e titolo professionale, come
>se solo il titolo accademico ti pu� portare a diventare un bravo
>professionista. Non � cos� e per come sono fatti i percorsi di studio
>� vero casomai il contrario.
> Per esercitare libere professioni nell'area medica (anche per fare
> l'infermiere occorre la laurea breve), legale, economica (commercialista,
> consulente del lavoro, ecc.) ora � indispensabile la laurea mentre per
> esercitare la libera professione tecnica il diploma � pi� che sufficiente.
se ho capito bene non sei d'accordo sul fatto che periti, geometri e
ragionieri possano esercitare una professione!
cosᅵ fosse, alla faccia della casta!
>
>
Se invece si ritiene che le libere professioni tecniche siano di rango
inferiore rispetto a quelle economiche-giuridiche allora possono valere
regole diverse da quelle che valgono per esempio per la tenuta della
contabilit� che richiede almeno laurea breve e tre anni di pratica.
> se ho capito bene non sei d'accordo sul fatto che periti, geometri e
> ragionieri possano esercitare una professione!
> cos� fosse, alla faccia della casta!
"giorgio" <angelo.a...@sapeonline.it> ha scritto nel messaggio
news:AtRJm.91581$1s6....@twister2.libero.it...
> Frank ha scritto:
>> Premesso che ovviamente vanno fatti salvi i diritti acquisiti per
>> diplomati gi� abilitati se si ritiene che la libera professione per
>> attivit� tecniche non sia inferiore, per importanza sociale, a tenere la
>> contabilit� o a fare buste paga dovrebbero valere le stesse regole.
>>
>> Se invece si ritiene che le libere professioni tecniche siano di rango
>> inferiore rispetto a quelle economiche-giuridiche allora possono valere
>> regole diverse da quelle che valgono per esempio per la tenuta della
>> contabilit� che richiede almeno laurea breve e tre anni di pratica.
>>
>>
>>> se ho capito bene non sei d'accordo sul fatto che periti, geometri e
>>> ragionieri possano esercitare una professione!
>>> cos� fosse, alla faccia della casta!
>>
>>
>>
> curiosit�: cosa intendi per "tecnica" nei tuoi post?
>
> Negli altri paesi evoluti pensano che per poter esercitare una libera
> professione, incluse quelle tecniche, sia indispensabile la laurea.
Non � proprio cos�.
A seguito delle Direttive dell'88 e '92 gran parte dei paesi europei hanno
eliminato il valore legale del titolo di studio.
Pertanto ai professionisti in possesso di diploma universitario o con laurea
triennale o con Diploma di Scuola Media superiore ed esperienza certificata
di una certa durata (mediamente 7 anni, svolta presso un'azienda o uno
studio, e che da noi potrebbe essere certificata dai relativi Collegi) viene
riconosciuto il titolo di Ing.P.Eur (European Professional Engineer ) ovvero
di INGEGNERE PROFESSIONALE.
Che ricordo essere un titolo professionale e non accademico e pertanto
abilita a una professione ma non ha valore legale.
Mentre l'ing con laurea magistrale dovrebbe chiamarsi EurIng (European
Engineer).
Qualche anno fa, ci fu abbastanza scandalo in USA quando si scopr� che la
maggioranza degli Engineer di origine orientale o cinese erano degli
"Professional Engineer" o "Tecnician Engineer" ma che in USA potevano
ricoprire (per equipollenza) incarichi simili ai loro Engineer.
Cosa che potrebbe accadere anche in Italia (gi� accadde ad esempio con gli
"infermieri" rumeni) visto l'entrata in vigore (20/10/2007) della Direttiva
Dir 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in
Europa.
A un convegno del CNPI hanno detto che secondo la direttiva citata, i
periti industriali iscritti da tempo (3-4 anni) all'Albo risultano nel
livello 4 o d della stessa che � lo stesso dei laureati triennali. Mancano
se ho ben capito i decreti atuattivi previsti dal DLgs 206/07. Nella stessa
Direttiva si cita il fatto che se un paese obbliga all'iscrizione a una
associazione o Albo o registro per esercitare una professione questo deve
essere rispettato.