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unread,Mar 28, 2012, 10:28:07 AM3/28/12You do not have permission to delete messages in this group
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to
''Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo
nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, di imbarcazioni e
navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma
occasionale, attività di noleggio
della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere
assunti dal titolare,
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero
attraverso l'utilizzazione di
altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di
cui all'articolo 39 del presente
codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina
dei titoli professionali del diporto.
Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore
deve essere munito di titolo
professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le
relative prestazioni di lavoro si
intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72
del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione
del noleggio è subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità
telematiche, all'agenzia delle
entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps
ed all'Inail, nel caso di
impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione
del servizio di
noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione
della sanzione
di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata
comunicazione all'Inps o all'Inail
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002,
n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di
attuazione delle previsioni di cui al
comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono
assoggettati a richiesta del
percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta
sostitutiva delle
imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per
cento, con esclusione della
detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività
di noleggio. L'imposta
sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone
fisiche è calcolato senza tenere
conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione e il
contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si
applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono
stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei
predetti proventi, le modalità di
versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile
ai fini dell'attuazione del
presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista
dal quarto periodo del
comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo
di cui al presente comma,
ovvero comporta la decadenza del medesimo regime''.