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Noleggio occasionale

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Mar 28, 2012, 10:28:07 AM3/28/12
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''Art. 49-bis. - (Noleggio occasionale). - 1. Al fine di incentivare la
nautica da diporto e il turismo

nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria, di imbarcazioni e

navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma
occasionale, attività di noleggio

della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere
assunti dal titolare,

dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero
attraverso l'utilizzazione di

altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di
cui all'articolo 39 del presente

codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina
dei titoli professionali del diporto.

Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore
deve essere munito di titolo

professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le
relative prestazioni di lavoro si

intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 72

del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione
del noleggio è subordinata

esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità
telematiche, all'agenzia delle

entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps
ed all'Inail, nel caso di

impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione
del servizio di

noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione
della sanzione

di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata
comunicazione all'Inps o all'Inail

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002,

n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di
attuazione delle previsioni di cui al

comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono
assoggettati a richiesta del

percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta
sostitutiva delle

imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per
cento, con esclusione della

detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività
di noleggio. L'imposta

sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo
dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone
fisiche è calcolato senza tenere

conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione e il

contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si
applicano le disposizioni

previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sono

stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei
predetti proventi, le modalità di

versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile
ai fini dell'attuazione del

presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista
dal quarto periodo del

comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo
di cui al presente comma,

ovvero comporta la decadenza del medesimo regime''.


Punto Moda

unread,
Mar 28, 2012, 11:40:25 AM3/28/12
to
Cosa volevi comunicare con questo post??
Magari facci un sunto della pappardella..

--
Saluti

Giorgio

Luca Villani

unread,
Mar 29, 2012, 3:40:30 AM3/29/12
to
Il 28/03/2012 17:40, Punto Moda ha scritto:


> Cosa volevi comunicare con questo post??
> Magari facci un sunto della pappardella..

In soldoni: un privato può, in tutta legalità, noleggiare
occasionalmente la sua imbarcazione ad altri privati.
I vincoli sono di non superare i 30.000 Euro l'anno di incasso dal
noleggio, di comunicare il noleggio in Capitaneria di volta in volta e
di pagare il 20% secco di tasse su quello che incassa.



--
Luca Villani OpenSailing.org NOC manager
GPG Public Key Available

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Punto Moda

unread,
Mar 29, 2012, 5:08:37 AM3/29/12
to


> In soldoni: un privato può, in tutta legalità, noleggiare
> occasionalmente la sua imbarcazione ad altri privati.
> I vincoli sono di non superare i 30.000 Euro l'anno di incasso dal
> noleggio, di comunicare il noleggio in Capitaneria di volta in volta e
> di pagare il 20% secco di tasse su quello che incassa.

Grazie Luca.. Non avevo voglia di leggere tutta la pappardella..

--
Saluti

Giorgio

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