Mi risulta, per legge, che un PCT preveda due contratti...uno a PRONTI e uno
a TERMINE (ma pensa te!)...per cui se il sottostante dovesse fallire.....nel
bocciuolo lo prender� l'emittente (nel tuo caso FINECO)....
> Per essere un PT, e' comunque garantito il rimborso del capitale +
> interessi alla
> scadenza?
Sul FOL trovi la lettera di FINECO che da codeste garanzie....
molte grazie, xfetto! andro' a vedere sul sito di Fineco...ciao.
Per di pi� in Italia dove una legge del '36 praticamente "abolisce" il
fallimento delle banche...
I titoli sottostanti
> ai contratti di pronti contro termine sono molto sicuri, come titoli di
> Stato o di Enti Sovranazionali.
Non nel caso del SSfineco che ha come sottostante obbligazioni UCG....
1. Profilo giuridico del contratto pronti contro termine. Il Tribunale di
Grosseto con sentenza del 19 febbraio 1996, chiamato a rispondere
all'interrogativo su chi siano i titoli nell'arco di tempo che parte
dall'operazione a pronti e finisce con l'operazione a termine, affermava che
�come noto l'operazione di pronti contro termine � un'operazione mediante la
quale una parte vende a pronti una determinata quantit� di titoli e
contemporaneamente riacquista a termine la stessa quantit� di titoli ad un
prezzo predeterminato. Caratteristica essenziale dell'operazione � la
determinazione del prezzo a pronti e a termine dei titoli: il prezzo a
pronti viene fissato sulla base del valore di mercato dei titoli maggiorato
del rateo di interessi maturato fino a quel momento; il prezzo a termine
viene invece calcolato capitalizzando il prezzo a pronti ad un tasso di
interesse convenuto dalle parti (...). L'operazione quindi sarebbe
costituita da due distinti contratti di compravendita aventi ad oggetto
titoli (...).Trattasi infatti di un'operazione che, ancorch� unitaria sotto
il profilo economico e funzionale, si compone di due distinti contratti: il
primo � una vendita a pronti immediatamente efficace dalla Banca verso il
cliente; il secondo � una vendita a termine di segno opposto avente il
medesimo oggetto (contratto con apposizione di un termine). Con tale negozio
le parti intendono rinviare l'effetto reale sino al sopraggiungere di un
evento futuro e certo che, nel caso di specie, � costituito dallo scadere
del termine pattuito. � quindi l'effetto reale che subisce un differimento e
non soltanto la mera esecuzione del contratto. (...)�. Questo concetto in
dottrina era gi� stato espresso dal Torrente (Manuale di diritto privato,
1994, p. 323) secondo cui: �I contratti di borsa sono, di regola, vendite di
cose generiche, di cui la propriet� passa all'acquirente solo al momento
della consegna�. Il Tribunale ricorda, infine, che quale conclusione �,
inoltre, avvalorata dalla prassi, nel senso che le banche sono tenute ad
aprire un dossier titoli nel corso dell'operazione , il cui onere viene
sostenuto dal cliente che ne � titolare. Tale intestazione, infatti, non si
legittimerebbe se i titoli oggetto del secondo negozio giuridico, quello
della loro vendita a termine, fossero gi� stati trasferiti in propriet�
all'acquirente sin dalla data di sottoscrizione del relativo fissato
bollato. 2. I rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
Prima di pervenire ad una conclusione logico-giuridico sulla fattispecie che
ci occupa, va ricordato che, in attuazione della deliberazione Consob del 17
ottobre 1997 e del regolamento Consob n.11522/1998, riguardante i �Rischi
generali degli investimenti in strumenti finanziari�, prima di effettuare un
investimento: l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario
(Banca, Agente di cambio, eccetera) sulla natura e sui rischi delle
operazioni che si accinge a compiere; deve concludere un'operazione solo se
ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa
comporta; l'intermediario ha l'obbligo, nella sua veste di consulente del
cliente-investitore, di informarlo: sulla natura e sui rischi
dell'operazione richiesta e, in particolare, sul "rischio specifico" dei
titoli di capitale e dei titoli di debito; sul "rischio emittente" in
relazione alla solidit� patrimoniale delle societ� emittenti determinati
strumenti finanziari (quali, ad esempio, azioni ed obbligazioni) e le
prospettive economiche delle medesime societ�; sul "rischio d'interesse"considerato
che, con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente
che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle
condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi;
*l'investitore e l'intermediario, prima di concludere un'operazione di
borsa, una volta apprezzato il suo grado di rischio, devono valutare insieme
se l'investimento � adeguato per l'investitore, con particolare riferimento
alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla
esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di
quest'ultimo; l'intermediario �quando l'investitore intenda comunque dare
corso ad una "operazione non adeguata"�, cio� sconsigliata, pu� �procedere a
detta operazione o sulla base di un ordine scritto o "nel caso di ordini
telefonici, registrati su nastro magnetico, in cui si sia fatto esplicito
riferimento alle avvertenze ricevute dall'intermediario"�. 3. Conclusione.
Ipotizzando che venga posta in essere dalla Banca un'operazione pronti
contro termine di obbligazioni emesse da una societ� privata, nonostante la
banca l'avesse sconsigliata al proprio cliente, il quale, tuttavia, aveva
insistito per l'esecuzione della operazione, previa sottoscrizione di una
dichiarazione stilata sulla falsariga di quella indicata nel precedente
paragrafo 2. e ferma restando la posizione giuridica del cliente quale
"proprietario" dei titoli fino al giorno del trasferimento degli stessi ,
come stabilito nel fissato bollato, si tratta di vedere quali conseguenze
possano verificarsi - e in capo a quale soggetto (cliente venditore o banca
acquirente) - a seguito della declaratoria fallimentare della societ� che
aveva emesso le obbligazioni, intervenuta prima della scadenza del termine
previsto per il perfezionamento del contratto con il trasferimento in
propriet� alla banca dei titoli. Va ricordato che: � principio generale di
diritto che elementi essenziali (o requisiti) di ogni negozio giuridico (e
quello rappresentato dal contratto di borsa "pronti contro termine" non
sfugge alla regola) sono la "volont�", la "dichiarazione" e la "causa", cio�
lo scopo a cui il negozio mira e ne costituisce la funzione
economico-sociale. Pur raggiunto dalle parti contraenti l'accordo
sinallagmatico nella conclusione di un determinato contratto, pu�
verificarsi successivamente alla stipula - come considerato in Dottrina (si
veda Torrente, �Manuale di diritto privato�, 1975, pag. 499) - �la
risoluzione del contratto per anomalie nel funzionamento del sinallagma,
quindi per cause che si verificano dopo la conclusione, a) per
inadempimento; b) per impossibilit� sopravvenuta; c) per eccessiva
onerosit�. L'impossibilit� sopravvenuta della prestazione (articolo 1256
Codice civile) ha come conseguenza l'estinzione della obbligazione,
liberando la parte che vi era tenuta. �Nei contratti corrispettivi - afferma
il Torrente - l'impossibilit� sopravvenuta fa anche venir meno la
giustificazione del diritto alla controprestazione (e, quindi, la causa del
rapporto) e perci� d� luogo alla risoluzione (articolo 1463 del Codice
civile) Tale risoluzione opera di diritto�. In Giurisprudenza, ci limitiamo
a ricordare le seguenti pronunzie della Suprema Corte: per l'articolo 1256
del Codice civile, sentenze 27 febbraio 1978, n. 1012; 22 dicembre 1983, n.
7580; 16 marzo 1987, n. 2691; 13 agosto 1990, n. 8249; per l'articolo 1463
del Codice civile, sentenze: 24 aprile 1982, n. 2548; 28 gennaio 1995, n.
1037. Orbene, nel caso ipotizzato, tenuto presente che le parti hanno
stipulato un contratto "pronti contro termine" in conseguenza del quale i
titoli oggetto del suddetto contratto rimangono nella propriet� del
cliente-venditore fino alla scadenza del termine indicato nel fissato
bollato, data alla quale i titoli passano in propriet� della Banca
acquirente, che accredita nel conto del venditore il prezzo pattuito per
detta operazione, si perviene alle conclusioni seguenti, che sono in armonia
con quelle espresse - sia pure in termini sintetici - nel parere n. 3155,
del 30 luglio 2001. Queste le conclusioni: I. se prima della data alla quale
si conclude il contratto a termine, con il passaggio delle obbligazioni in
propriet� della banca acquirente, interviene la declaratoria fallimentare
della societ� emittente, non par dubbio che si sia in presenza di un evento
che si configura in una impossibilit� sopravvenuta ad adempiere, con la
conseguenza che la banca acquirente ben pu�, a nostro avviso, considerarsi
liberata dalla sua obbligazione. Infatti, non essendo in quel momento la
banca ancora proprietaria dei titoli oggetto del contratto di borsa in
questione, non potr� accollarsi il rischio della perdita (o della riduzione
di valore) del credito riveniente dalla partita di obbligazioni oggetto del
contratto pronti contro termine, mentre, d'altro canto, non avr� pi� alcun
interesse ad acquistare titoli il cui valore, a seguito del fallimento della
societ� emittente, � pressocch� nullo e, come tale, ha inciso sul sinallagma
funzionale del rapporto, facendo venire meno la "causa" dell'obbligazione.
Ed � altres� evidente che, nel caso ipotizzato, il "rischio emittente" -
concretatosi nella dichiarazione di fallimento della societ� emittente le
obbligazioni oggetto del contratto di pronti contro termine - ricade sul
cliente che aveva disposto l'acquisto "a pronti" di detti titoli tramite la
propria banca, nonostante il parere contrario di questa espresso cercando di
dissuaderlo dall'operare in tal senso. Di conseguenza , sar� onere del
cliente stesso - rimasto proprietario delle obbligazioni alla data della
declaratoria fallimentare della Societ� - assumere l'iniziativa per
l'insinuazione del proprio credito nella procedura fallimentare. II. Se,
invece, la banca - nel caso ipotizzato - disattendendo alle surrichiamate
precise disposizioni della Consob, non avesse informato il cliente dei
rischi connessi all'acquisto di obbligazioni emesse da una societ� di
diritto privato, verificatosi il fallimento di questa societ� prima della
scadenza prevista dal fissato bollato del contratto a termine per il
trasferimento delle obbligazioni di propriet� del cliente alla acquirente
banca, quest'ultima non si troverebbe nella situazione migliore per potere
fondatamente eccepire al venditore l'impossibilit� sopravvenuta ad
adempiere, dovendosi, invece, proprio essa banca, ritenere direttamente
responsabile nei confronti del cliente dell'acquisto dei titoli a pronti,
particolarmente rischioso, da questi effettuato a suo tempo. Infine, va
detto che il problema che fin qui ci ha impegnati indubbiamente costituisce
un caso limite, tutt'altro che diffuso nella sua anomala configurazione
giacch� le banche normalmente preferiscono porre in essere operazioni di
pronti contro termine aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo
Stato. "
x quanto, che fallisca UCG mi parrebbe impossibile (ma nulla e'
impossibile!!),
meglio allora x la gestione della liquidita' (che ora abbonda) sarebbero i
BOT, a rotazione. Quest' ultimi mi paiono meno convenienti dei PT di Fineco.
Da valutare... vedro'.
Grazie. At salut.
booo!
http://www.repubblica.it/2008/09/sezioni/economia/borse8/tutela-dep/tutela-dep.html
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Inviato tramite il servizio gratuito http://www.tubemessage.com
Del resto pi� sicuro del PCT c'� solo il materasso, a meno che non vengano i
ladri....
"l'orsotoro�" <la...@com.it> ha scritto nel messaggio
news:48e64410$0$1076$4faf...@reader2.news.tin.it...