Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Conto cointestato

124 views
Skip to first unread message

Idro

unread,
May 11, 2007, 2:17:36 PM5/11/07
to
Salve,
secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza; pur non
avendo la banca ricevuto notizie da parte di altri eredi, pur sapendo che
non ne esistono altri oltre al cointestatario stesso (coniugi), pur essendo
il conto a firma disgiunta. Inoltre esiste una sentenza di cassazione che
condanna le banche che attuano queste procedure illegittime. Voi cosa ne
pensate?
Idro

Gianp

unread,
May 12, 2007, 4:44:36 AM5/12/07
to
Dal messaggio: 6e61i.2499$iP1...@news.edisontel.com,
Idro <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto:

Che quando la banca viene a sapere del decesso di un cliente (in qualsiasi
modo lo venga a sapere) deve bloccare tutti i rapporti intestati a lui e
cointestati. Poi aprire una pratica per la successione. Non credo sia una
procedura illegittima...
La banca può sapere per "sentito dire" che non esistono altri eredi oltre
l'altro intestatario... ma che certezze ha? Quindi deve bloccare tutto e
richiedere i documenti idonei per sapere chi sono gli eredi (atto notorio o
alcune volte, ma raramente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
e/o il testamento).
Possono esserci eredi che spuntano all'improvviso.. o può comparire un
testamento...
A me sembra poco corretto non bloccare il conto (anche se capisco il
fastidio...) dare tutto all'altro intestatario e poi vedersi spuntare una
richiesta da un presunto erede per la sua quota... sai che responsabilità...

Cmq non sono molto esperto in materia di successioni magari sbaglio.

ciao
Gianp

Max max

unread,
May 12, 2007, 4:46:07 AM5/12/07
to

"Idro" <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto nel messaggio
news:6e61i.2499$iP1...@news.edisontel.com...

> secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
> decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza

Se vuole operare il cointestatario superstite nella qualità (e non come
erede) e non ci sono opposizioni da sedicenti eredi no, non è legittimo (a
meno che nel contratto ci sia scritto altrimenti ma i contratti standard
sono in questo senso quindi è improbabile).
Per risolvere l'impasse il cointestatario nella qualità può impartire alla
banca una qualsiasi disposizione (ad esempio bonifico su un altro conto) e
se la banca non ottempera un bel decreto ingiuntivo.

Max max

Gianp

unread,
May 12, 2007, 4:53:07 AM5/12/07
to
Dal messaggio: 46457ed2$0$10616$4faf...@reader2.news.tin.it,
Max max <max...@nomail.it.invalid> ha scritto:

Ah! Addirittura... non sapevo. Allora non è corretto ciò che ho scritto
sopra..
Ma solo per la sua quota? oppure per tutto?

Max max

unread,
May 12, 2007, 5:27:58 AM5/12/07
to

"Gianp" <mail_valida_...@nospam.it> ha scritto nel messaggio
news:4645806b$0$10629$4faf...@reader2.news.tin.it...

> oppure per tutto?

Per tutto

Max max

Max max

unread,
May 12, 2007, 5:31:14 AM5/12/07
to

"Gianp" <mail_valida_...@nospam.it> ha scritto nel messaggio
news:46457e6c$0$10625$4faf...@reader2.news.tin.it...

> deve bloccare tutti i rapporti intestati a lui

Corretto.

> e cointestati

Corretto (anche per evitare che operi il morto ;-) ma i cointestatari a
firma disgiunta possono continuare ad operare se non ci sono opposizioni di
altri (ad esempio un coerede).

> Poi aprire una pratica per la successione

Occorre che gli eredi provino di esserlo (atto notorio o equivalente più
eventuale pubblicazione testamento) e di aver presentato la denuncia di
successione o dichiarazione che non sono tenuti a presentarla.

> dare tutto all'altro intestatario

Il contratto lo prevede.

> sai che responsabilità...

Nessuna se opera il cointestatario

Max max

Gianp

unread,
May 12, 2007, 10:33:52 AM5/12/07
to
Dal messaggio: 464588a0$0$10625$4faf...@reader2.news.tin.it,

Max max <max...@nomail.it.invalid> ha scritto:

>> oppure per tutto?
>
> Per tutto

non voglio insistere (anche perchè non è una cosa di mia competenza al
lavoro)
ma sentivo colleghi parlare di nuovo dell'imposta di successione e
dell'importanza di presentare in banca la dichiarazione di avvenuto
pagamento all'agenzia delle entrate per i crediti (e debiti?) del de cuius
passato a "miglior" vita dal 3 ottobre 2006.
Quindi come può operare un cointestatario per tutto il saldo del c/c, quando
la banca è a conoscenza della morte, senza avere presentato dichiarazione di
successione all'ade e poi in banca?
inoltre, può l'intestatario superstite fare un bonifico verso un suo conto
per tutta il saldo del conto cointestato? la quota riferita al defunto
intestatario non entra a far parte dell'asse ereditario e deve essere divisa
agli eredi con la presentazione dei documenti che dicevamo nei post
precedenti?
Max.. mi hai confuso le idee :))) ora chiariscimele!

ti saluto
Gianp

Goma

unread,
May 12, 2007, 7:57:05 AM5/12/07
to
[ADMIN]
Ricordo che alle quotature del messaggio precedente deve
essere anteposto il simbolo ">".
Ci pensano già i newsreader; se per distrazione lo si
cancella, si ottiene un mix tra post originale e testo successivo,
di difficile interpretazione.
[ADMIN]

Idro ha scritto:

> secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
> decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza;

Si, o meglio, fino a che non si stabilisce con sicurezza chi e quanti
sono gli eredi.

> pur non avendo la banca ricevuto notizie da parte di altri eredi, pur
> sapendo che non ne esistono altri oltre al cointestatario stesso
> (coniugi), pur essendo il conto a firma disgiunta.

E' l'erede che deve dimostrare attraverso l'atto di notorietà o il
certificato sostitutivo (se accettato) o il testamento di essere il solo
ad avere diritto dell'ulteriore disponibilità in conto. L'unico scopo
della banca è sapere con certezza a chi consegna il denaro.

Inoltre esiste una sentenza di cassazione che condanna le banche

No

che attuano queste procedure illegittime. Voi cosa ne pensate?

Che non sono illegittime

--
Saluti
Mauro G.
(Honni soit qui mal y pense)


questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad ab...@newsland.it

Vinicio Loncagni

unread,
May 12, 2007, 1:37:29 PM5/12/07
to
Tratto dal messaggio 6e61i.2499$iP1...@news.edisontel.com di Idro:

> secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
> decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza; pur
> non avendo la banca ricevuto notizie da parte di altri eredi,

La frase fondamentale è quest'ultima.
Se nessuno si è fatto vivo *ufficialmente* per dire "altolà che quei soldi
sono miei", la banca non è tenuta a bloccarli e, per di più, non *può*
farlo, per i motivi spiegati da Max max negli altri post.
Se, e solo se, un erede si fa vivo, mi sa proprio che il blocco sia invece
obbligatorio e dovuto.
E se nonostante la comunicazione la banca pagasse, poi può avere problemi
con gli eredi.

Appena entrato in banca, più di venti anni fa, accadde un pasticciaccio
esagerato per una situazione del genere.
A quello che ricordo (beneficio di inventario...), il marito morì, un figlio
scrisse alla banca "Non fate prelevare tutti i soldi a mia madre perchè
quella poi se li spende con l'amante", ma quasi in contemporanea arrivò un
assegno firmato proprio dalla madre, per un importo praticamente pari al
saldo, *emesso il giorno dopo* la dipartita del coniuge, a favore di un
altro figlio.
Sarà che ero in banca da venti giorni, ma mi è rimasto impresso il direttore
che telefonava all'Ufficio Legale, all'Ufficio Normativa, cercava di
contattare gli eredi, tutti quanti, sia la madre traditrice che il figlio
correo che il figlio spione...
Mi pare di ricordare che la cosa finì mandando al protesto l'assegno per
metà dell'importo, con conseguenti fuochi d'artificio in banca da parte
della parte offesa...
Ma forse ricordo male ... all'epoca avevo problemi a capire la differenza
tra assegni su piazza e assegni fuori piazza! ^__^

> Inoltre esiste una sentenza di cassazione che condanna le banche che
> attuano queste procedure illegittime.

In questo newsgroup è uso comunicare gli estremi di sentenze e leggi.
Le "leggende metropolitane", se non suffragate da dati verificabili, non
sono ritenute valide.

Ciao ciao.

Vinicio Loncagni

--
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
Ho scelto di non discutere con chi utilizza X-No-Archive.

Max max

unread,
May 12, 2007, 4:29:46 PM5/12/07
to

"Gianp" <mail_valida_...@nospam.it> ha scritto nel messaggio
news:4645d048$0$36448$4faf...@reader5.news.tin.it...

> dell'importanza di presentare in banca la dichiarazione di avvenuto
> pagamento all'agenzia delle entrate per i crediti (e debiti?) del de cuius
> passato a "miglior" vita dal 3 ottobre 2006.

In quanto ci sono delle sanzioni se la banca paga agli eredi in quanto tali

> Quindi come può operare un cointestatario per tutto il saldo del c/c,
> quando la banca è a conoscenza della morte, senza avere presentato
> dichiarazione di successione all'ade e poi in banca ?

Perchè la banca paga a tizio in qualità di cointestatario (che a termini di
contratto può disporre dell'intero) e non agli eredi.ù
Che ci siano banche che ancora non hanno capito questi concetti è vero ma
rischiano poi di risarcire ingenti danni. Se ad esempio il cointestatario
emette un assegno lo protesti ?

> inoltre, può l'intestatario superstite fare un bonifico verso un suo conto
> per tutta il saldo del conto cointestato ?

A termini di contratto sì

> la quota riferita al defunto intestatario non entra a far parte dell'asse
> ereditario e deve essere divisa agli eredi

Questo è un problema degli eredi non della banca. La banca deve chiedere
quella documentazione solo se paga agli eredi (che tutti insieme possono
anche prelevare l'intero alla faccia del cointestatario - in realtà poi se
la vedranno tra loro).

Max max

digitus

unread,
May 13, 2007, 5:55:34 AM5/13/07
to
Idro ha scritto:

Che ogni banca può fare abusi. Alcune addirittura facevano sparire i soldi
del defunto (vedi Fiorani).

Cmq (qualcuno mi corregga) non sarebbe meglio avere un conto intestato
al correntista + giovane tipo figlio (futuro e probabile erede) e fare 1
delega al correntista + anziano padre?

In caso di morte del padre non ci dovrebbero esser problemi con
la banca. La delega decade.

In caso di morte del figlio (anche questo è possibile,anche se meno
probabile) il padre potrebbe trasferire i soldi su un nuovo conto
in quanto ha la delega. Sempre se non dice nulla del decesso.
Oppure (se può) lo fa qualche giorno prima.

E' possibile e legale quanto ho scritto?
Fate le dovute obiezioni. Grazie.;)

--
Le cose non accadono finchè non
succedono a noi stessi.

Vinicio Loncagni

unread,
May 13, 2007, 6:56:21 AM5/13/07
to
Tratto dal messaggio f26nam$pnv$1...@news.newsland.it di digitus:

> Cmq (qualcuno mi corregga) non sarebbe meglio avere un conto intestato
> al correntista + giovane tipo figlio (futuro e probabile erede) e
> fare 1 delega al correntista + anziano padre?

E la pensione come la versi all'anziano padre?
Il conto corrente deve essere intestato al pensionato.

> La delega decade.
> In caso di morte del figlio ... il padre potrebbe trasferire i soldi


> su un nuovo conto in quanto ha la delega.

Mi sembra un cane che si morda la coda.
Se la delega è decaduta, non vale più.

> Sempre se non dice nulla del decesso.

Tanto vale, allora, fare le cose normalmente...

> Oppure (se può) lo fa qualche giorno prima.

?????
"Papà, sabato sera ho intenzione di inciucarmi e poi di andare in giro in
macchina come un idiota.
Venerdì gira i soldi sul tuo conto, perchè magari va a finire che mi
ammazzo..."

Ciao ciao

digitus

unread,
May 13, 2007, 11:54:26 AM5/13/07
to
Vinicio Loncagni ha scritto:

> ?????
> "Papà, sabato sera ho intenzione di inciucarmi e poi di andare in giro in
> macchina come un idiota.
> Venerdì gira i soldi sul tuo conto, perchè magari va a finire che mi
> ammazzo..."
Ho scritto (se può).;)
Esistono i casi dei malati terminali.

Idro

unread,
May 14, 2007, 6:04:00 AM5/14/07
to

"Goma" <mgbgag....@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:f24a2h$cvb$1...@news.newsland.it...

> E' l'erede che deve dimostrare attraverso l'atto di notorietà o il
> certificato sostitutivo (se accettato) o il testamento di essere il solo
> ad avere diritto dell'ulteriore disponibilità in conto. L'unico scopo
> della banca è sapere con certezza a chi consegna il denaro.
Come giustamente ha detto in un post precedente Max max qui si sta parlando
di cointestatario nella qualità, non di erede, ed è proprio questo il punto,
il comportamento della banca (bisogna dire che non tutte fanno così) sarebbe
legittimo se la richiesta di sblocco venisse fatta solo in qualità di erede.
Ad ogni modo, secondo me, come altre banche fanno, poteva bastare una
dichiarazione da parte del cointestatario dove la banca veniva scaricata da
ogni responsabilità verso eventuali altri eredi, ma a loro non è bastata.

>> Inoltre esiste una sentenza di cassazione che condanna le banche
>
> No

La mia non era una domanda ma un'affermazione. Esiste eccome è la n. 15231
del 29/10/2002

Idro

Max max

unread,
May 14, 2007, 3:34:05 PM5/14/07
to

"Idro" <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto nel messaggio
news:lQW1i.2685$iP1...@news.edisontel.com...

> и la n. 15231 del 29/10/2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dal sul ricorso proposto da:
PINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRATELLI RUSPOLI
8, presso l'avvocato TOMMASO PROTO, rappresentata e difesa
dall'avvocato IGNAZIO GAFА giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38 presso l'avvocato BENITO P.
PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE BORROMETI,
giusta procura a margine del controricorso;
- controricorre -
avverso la sentenza n. 749-99 della Corte d'Appello di CATANIA,
depositata il 25-10-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29-05-2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del
ricorso e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

Con sentenza 25.6.1997 il Tribunale di Ragusa condannт il Banco di Sicilia a
pagare a Pino Angela la somma di L. 38.350.000, oltre interessi, costituita
per L. 18.350.000 dal saldo di un libretto di deposito a risparmio e per L.
20.000.000 dall'importo di un buono fruttifero, entrambi cointestati con
firma separata alla Pino e a Panebianco Antonina, quest'ultima deceduta il
9.5.1994.
Ritenne il tribunale che la banca depositaria non potesse rifiutare la
liquidazione intera dei depositi cointestati con firma separata, in favore
di uno soltanto per il caso di morte dell'altro, trattandosi di obbligazione
solidale attiva, che sopravvive alla sopravvenuta incapacitа di agire o alla
morte di uno dei contitolari.
Propose appello la Banca deducendo che la vigente legislazione e la
normativa bancaria uniforme, in applicazione del principio che alla
contestazione inerisce un mandato reciproco che si estingue con la morte di
uno dei cointestatari - mandanti, stabiliscono che in tale evenienza il
pagamento dell'istituto bancario debba essere fatto solo per la metа delle
somme e non per l'intero.
L'appellata resistette alla impugnazione, che la Corte di Appello di Catania
ha accolto, con sentenza 25.X.1999, determinando in L.
19.175.000 oltre interessi l'obbligazione di pagamento della appellante.
Ha rilevato la corte di merito che, mentre la cointestazione determina una
situazione di titolaritа plurisoggettiva, regolata dalle norme che
disciplinano la comunione di diritti reali su beni, in forza delle quali
nessun partecipante puт estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri, la separazione delle firme integra la facoltа di ciascun
cointestatario del deposito di prelevare disgiuntamente, anche oltre i
limiti delle rispettive quote, con l'obbligo corrispondente della banca di
adempiere alla restituzione di quanto depositato, con effetto liberatorio
nei confronti di tutti i cointestatari.
Tale regime permane perт sino alla morte di uno di essi; non essendo,
infatti, la solidarietа dal lato attivo mai presunta, in quanto richiede un
titolo negoziale o legale, che la stabilisca - tant'и che in tema di
contratti bancari solo per il conto corrente intestato a piщ persone l'art.
1854 c.c. prevede la regola della solidarietа attiva e passiva per i saldi
del conto - и principio generale che, in difetto di espressa previsione
normativa, occorra una specifica fonte negoziale, tutte le volte che si
voglia affermare la solidarietа.
Nella specie era mancata una specifica clausola che avesse tenuto conto non
solo della "firma separata", ma dell'intero contesto convenzionale in cui
essa fosse inerita, a nulla giovando il patto di esercizio disgiunto del
potere di prelievo dal deposito bancario accessorio della cointestazione.
Posto, infatti, che in mancanza della clausola "a firma separata" o di
quella "a firma congiunta" ciascun cointestatario del deposito potrebbe solo
ritirare le somme corrispondenti alla propria quota, della quale и
contitolare ai sensi dell'art. 1101 c.c., la funzione della "firma separata"
faculta i cointestatari, con effetto nei confronti della banca, partecipe
dell'accordo, al prelievo disgiunto, anche oltre i limiti della quota,
attraverso lo scambio reciproco della autorizzazione ad esercitare il
diritto anche al di lа di quei limiti, in deroga alla regola codicistica
dell'art. 1102 c.c..
Ne consegue che, corrispondendo la clausola "a firma separata" ad una
pattuizione che ha ad oggetto la reciproca gestione di interessi propri
della sfera giuridica di ciascun cointestario, deve soggiacere alle regole
generali dei negozi gestori, fra cui quello del mandato, che di tali negozi
и la forma centrale, che sancisce la estinzione del negozio per la morte o
sopravvenuta incapacitа di agire di una delle parti.
Ha poi negato la corte di merito che possa trovare applicazione nella specie
l'art. 1723 c.c., secondo cui il mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacitа del
mandante; posto che la cointestazione a firma separata implica una
pattuizione in cui l'attribuzione dell'esercizio disgiunto della facoltа di
prelievo trova la sua ragione causale nella pari facoltа che ciascun
cointestario riceve dagli altri, ognuno assume la veste di mandante e
mandatario in una inscindibile unitа soggettiva funzionale, sicchй la morte
del mandatario estingue anche il mandato in rem propriam, per il venir meno
della possibilitа fisica di una esecuzione da parte del soggetto in cui il
mandante ha riposto la sua fiducia, sia pure in una vicenda afferente ad un
interesse comune.
Ha, infine, escluso il giudice di appello l'applicabilitа degli artt.
1835,1836, 2021,1993 c.c., richiamati dalla appellata al pari delle norme
bancarie uniformi e di quelle tributarie in tema di successione mortis
causa, invece invocate dalla appellante.
Ha proposto ricorso per cassazione Pino Angela con due motivi;
resiste con controricorso il Banco di Sicilia.


Diritto

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c..
Premette che la corte territoriale sia andata ultra petita laddove ha
rinvenuto in norme e principi generali di diritto comune il fondamento della
sua statuizione, in luogo delle norme bancarie uniformi e di quelle
tributarie in materia di successione mortis causa. La violazione del
principio tantum devolutum quantum appellatum avrebbe comportato la lesione
del diritto di difesa della ricorrente, per non essere stata posta in
condizione di argomentare su temi trattati dal giudice.
Con il secondo motivo и denunziata la violazione nonchй la falsa
applicazione degli artt. 1101, 1102, 1854 e 1723 c.c.; deduce la ricorrente
che и fuori luogo il richiamo agli artt. 1101 e 1102 c.c., che regolano la
comunione dei beni e non le obbligazioni.
Semmai a dovere essere applicato sarebbe l'art. 1298 II comma c.c.
la cui presunzione di uguaglianza dei creditori in solido opera tra loro e
non puт essere fatta valere dal debitore che и liberato dalla obbligazione
con l'adempimento nei confronti di uno dei creditori.
Contesta l'applicazione della disciplina del mandato, essendo mancante nella
specie la sua causa tipica - il compimento di atti giuridici di una parte
per conto dell'altra - la natura delle obbligazioni e la previsione del
compenso, ed invoca le norme particolari dei contratti bancari (artt. 1834
ss c.c.) osservando, con riguardo al deposito bancario a risparmio con
libretto nominativo destinato a piщ persone, che, potendo le clausole essere
modificate solo con il consenso di tutti i contraenti, la banca non incorre
in responsabilitа adempiendo nei confronti di uno per l'intero; come per il
conto corrente cointestato.
Da tali norme e solo da esse avrebbe dovuto trarsi la disciplina da
applicarsi analogicamente alla specie.
Non ha pregio il primo motivo, che, prospettato come denunzia di violazione
dell'art. 345 c.p.c., si и poi esplicitato con riferimento ad una supposta
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, con
l'assunto che il Banco di Sicilia avrebbe fondato le sue doglianze avverso
la sentenza di prime cure, invocando espressamente la prassi bancaria,
siccome trasfusa nelle norme bancarie uniformi, e le disposizioni tributarie
in materia di successioni mortis causa; mentre la corte etnea "si и spinta
oltre i motivi di censura sottopostile dall'appellante ed ha finito per
accogliere il gravame per ragioni sostanzialmente diverse da quelle
sollecitate con l'appello, giustificando il suo operato officioso con un
generico richiamo a norme e principi generali di diritto comune".
Va osservato a riguardo che, a fronte della doglianza mossa dalla banca
appellante alla sentenza di primo grado, con cui aveva sostenuto il
"contrasto di quella decisione con la vigente legislazione e con la
normativa bancaria uniforme, che, ispirandosi al principio secondo cui alla
cointestazione inerisce un mandato reciproco, che si estingue con la morte
di uno dei cointestatari - mandanti, consentiva in tale evenienza il
pagamento da parte dell'istituto depositario di metа soltanto delle dette
somme, in ossequio anche alla normativa fiscale vigente" (f. 4 della
sentenza impugnata), la corte di merito и pervenuta alle conclusioni
censurate, proprio sulla scorta dei generali principi codicistici e in
particolare di quelle sui negozi gestori, fra cui il mandato, nei quali ha
rinvenuto il potere del prelievo disgiunto, anche oltre i limiti della
quota, per ciascuno dei cointestatari del libretto di deposito e del buono
fruttifero.
Tanto giova a disattendere in punto di fatto il motivo del ricorso, che и
peraltro infondato in diritto, dal momento che non viola il disposto
dell'art. 112 c.p.c., cui sostanzialmente si richiama la ricorrente, il
giudice che, restando nell'ambito della causa petendi e del petitum,
sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalla
parte (Cass. 2572-1999; 1940-1998;
3100-1997).
Fondato и, invece, il secondo motivo.
Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, i quali avevano
affermato che la cointestazione a firma separata obbligasse la banca - anche
dopo la morte di uno dei cointestatari e in caso di opposizione da parte dei
suoi eredi - alla intera liquidazione dei depositi, richiesta da uno degli
aventi titolo, integrando la fattispecie una ipotesi di obbligazione
solidale attiva, che sopravvive alla morte e alla sopravvenuta incapacitа di
agire del contitolare; la corte territoriale ha rilevato che la
cointestazione dei depositi bancari esaminati esprimesse una situazione di
titolaritа plurisoggettiva che, in mancanza di diverse specifiche clausole
pattizie, deve ritenersi regolata dalle norme che in via generale
disciplinano la comunione della proprietа e degli altri diritti reali, alla
cui stregua le quote dei partecipanti si presumono uguali e nessuno di essi
puт estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri.
La firma separata, invece, integra la facoltа di ciascun cointestatario del
deposito di prelevare disgiuntamente dallo stesso, anche oltre i limiti
delle rispettive quote di appartenenza delle somme depositate; facoltа cui
fa riscontro l'obbligo della banca depositaria di adempiere alla
restituzione totale o parziale delle somme depositate, in relazione al
separato esercizio del diritto di prelievo effettuato da ciascun
cointestatario; con efficacia liberatoria nei confronti di tutti.
Tale situazione, perт, a giudizio della corte etnea, che pure ha considerato
meritare la disciplina della solidarietа attiva, ai sensi dell'art. 1292
c.c., non permane in quei termini in caso di decesso di uno dei
cointestatari: essa, infatti, rileva che non si puт "obliterare il dato di
partenza, costituito dalla contitolaritа del deposito espressa dalla
cointestazione e correlata alla regola generale, secondo cui la solidarietа
dal lato attivo non и mai presunta, ma richiede un titolo che la stabilisca,
dove per titolo va intesa la fonte (negoziale o legale) della solidarietа
stessa e non certo la sua semplice enunciazione"; principio "confermato
proprio in materia di rapporti contrattuali bancari dall'art. 1854 c.c.,
che, per il caso di conto corrente intestato a piщ persone, con facoltа per
le medesime di compiere operazioni anche separatamente, pone espressamente
la regola che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in
solido dei saldi del conto". Con l'effetto che siffatta regola, con la sua
limitazione alle sole operazioni bancarie in conto corrente, mentre
ribadisce la necessitа di un autonomo titolo, quale fondamento della
solidarietа, postula d'altro canto la ricerca di una specifica fonte
negoziale, tutte le volte che si sostenga la solidarietа, pur in difetto di
una espressa previsione normativa.
Pertanto, rileva la sentenza impugnata, se in mancanza del patto di
esercizio disgiunta del potere di prelievo, la cointestazione avrebbe
trovato nelle regole generali sulla comunione la disciplina legale, la
funzione di quel patto sarebbe stata, invece, "di scambiarsi reciprocamente
l'autorizzazione ad esercitare il diritto, anche oltre i limiti della
titolaritа pro quota di ciascuno".
Se, perт, il contenuto di esso non puт essere modificato da uno solo dei
paciscenti, "non и men vero che, trattandosi di una pattuizione avente ad
oggetto la reciproca gestione di interessi propri della sfera giuridica di
ciascun cointestatario, deve soggiacere alle regole generali dei negozi
gestori, fra cui.......
quella - espressamente codificata - in tema di mandato, che della categoria
и la figura negoziale centrale, nonchй quella piщ compiutamente
disciplinata, che sancisce la estinzione del negozio per la morte (o per la
sopravvenuta incapacitа di agire) di una delle parti". E la morte, conclude
la corte di merito, "producendo la estinzione della pattuizione contenuta
nella clausola a firma separata, impedisce l'ulteriore esercizio del diritto
da parte dei cointestatari superstiti, oltre i limiti della loro titolaritа
pro quota sulle somme depositate al momento del detto evento estintivo".
Tale tesi non puт in alcun modo essere condivisa, nи nella premessa, nи nel
passaggio argomentativo che ha portato alla conclusione impugnata.
И sicuramente condivisibile, trovando puntuale riscontro negli artt. 1292 e
1294 c.c., la affermazione che nelle obbligazioni la solidarietа dal lato
attivo non si presume, necessitando di un titolo negoziale o della espressa
previsione legale. Nella specie il titolo и appalesato dalla cointestazione
dei depositi bancari, congiunta alla facoltа dei contitolari di operare
disgiuntamente, in tutti i movimenti attivi e passivi, sino alla estinzione
del rapporto; cointestazione che esprime il patto tra costoro e l'istituto
di credito, intervenuto in unico contesto e che disciplinт il rapporto sin
dal suo nascere, il quale si sviluppт, come nessuno contesta che sia
avvenuto, attraverso comportamenti in linea con esso e cioи con prelievi e
depositi sempre compiuti con firma disgiunta e liberamente, senza, cioи,
corrispondenza con le quote di pertinenza di ciascuno.
Un titolo cosм concepito e in tal modo osservato era idoneo a realizzare e
di fatto realizzт una obbligazione solidale attiva, abilitando piщ creditori
a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio
verso tutti i creditori, una volta che fosse stato conseguito da uno solo di
essi (art. 1292 c.c.).
Ciт posto, nessun effetto sulla natura della obbligazione e sulla disciplina
che ne и derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione
alla riscossione integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale
liberazione, и stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari,
nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto
di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei
contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato
per supporre che la sua obbligazione si sia modificata.
Fondata и, pertanto, la doglianza della ricorrente, circa la falsa
applicazione degli artt. 1101, 1102 e 1723 c.c.; improprio appalesandosi il
richiamo della sentenza impugnata alle norme sulla comunione dei diritti
reali e sul mandato, compiuto per sorreggere la costruzione giuridica di una
fattispecie complessa, che, muovendo dalla comunione - in considerazione
della cointestazione dei depositi bancari - sarebbe evoluta verso una
ipotesi di obbligazione solidale, a cagione della previsione della firma
separata, con l'ulteriore inserimento di un negozio giuridico, quale il
mandato, che si и ritenuto di rinvenire nella funzione pratica che con la
pattuizione si era inteso raggiungere, quella cioи "di scambiarsi
reciprocamente l'autorizzazione ad esercitare il diritto anche oltre i
limiti della titolaritа della quota di ciascuno"; ma che le parti de plano
avevano inteso conseguire, in dipendenza della solidarietа attiva che il
rapporto obbligatorio con l'istituto di credito aveva configurato.
Nи ha pregio l'argomento che nei rapporti contrattuali bancari solo nel
conto corrente cointestato gli intestatari sono considerati creditori o
debitori in solido dei saldi del conto, posto che, se per quel rapporto il
fondamento della solidarietа attiva и nella legge, per quello in esame
titolo giustificativo и il negozio che, sorto con quel carattere, non fu nи
poteva essere influenzato dalla morte di uno dei cointestatari, proprio
perchй l'abilitazione a prelevare sino all'intero costoro non ricevevano da
reciproche autorizzazioni, in funzione dell'interesse proprio di chi le
concedeva o comune a quello dell'autorizzato, ma dalla natura della
obbligazione, che consentiva la pienezza dei diritti derivati dal rapporto,
in considerazione dell'interesse esclusivo del soggetto autore
dell'operazione, al di fuori di rapporti gestori, che, al contrario,
suppongono interessi altrui, in tutto o in parte.
La sentenza impugnata va pertanto cassata; e poichй non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, rispetto a quelli compiuti dal giudice di
merito, la causa puт essere decisa, con la condanna del Banco di Sicilia al
pagamento in favore di Pino Angela delle intere somme portate dal libretto
di deposito e dal buono fruttifero, con gli interessi legali dal 9.11.1995,
data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente all'istituto
di credito(f.
15 della sentenza impugnata).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza
impugnata e, provvedendo nel merito, condanna il Banco di Sicilia al
pagamento in favore di Pino Angela della intera somma portata dal libretto
di deposito e dal buono fruttifero, con gli interessi legali dal 9.11.1995
al soddisfo;
compensa le spese processuali.
Roma 29.5.2002.


Vinicio Loncagni

unread,
May 14, 2007, 4:20:35 PM5/14/07
to
Tratto dal messaggio 4648b9b0$0$4788$4faf...@reader4.news.tin.it di Max
max:

> LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE...
> [Stramegacut]

... scusa, ci fai un riassuntino con parole facili facili... ^__^ ?
Ho cominciato a leggere e ho capito una cosa, poi via via che proseguivo mi
sembrava di capire l'opposto, alla fine ... ci ho rinunciato! :-/

Ciao ciao

VL

Max max

unread,
May 14, 2007, 4:53:53 PM5/14/07
to

"Vinicio Loncagni" <mail_n...@nospam.invalid> ha scritto nel messaggio
news:5aruq2F...@mid.individual.net...

> ... scusa, ci fai un riassuntino con parole facili facili... ^__^ ?

Questa la massima:
Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con
facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto,
operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una
solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di
uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche
dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di
deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso
gli eredi dell'altro contitolare.

0 new messages