Se la mia interpretazione e giusta michiedo:
nei casi in cui per la marcatura CE non sia ancora scaduto il periodo transitorio per il passaggio ai sistemi 2+ come comportarsi?
(sarebbe banale rispondere accorciare i tempi).
Altra domanda:
alla luce dello stesso DM secondo voi chi le ferriere direttamente o attraverso i commercianti devono rilasciare su richiesta l'attestato di qualificazione previsto al § 11 per i prodotti che commercializzano. Lo chiedo perchè mi sono sentito rispondere da una ferriera per il tramite di un commerciante (secondo me pazzo totale) che il rilascio è a pagamento.
Un saluto
--
Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it
> accetto interpretazioni sul DM 14 sett. 2007
Volevi dire 2005?
> 1) per tutti i componenti per i quali esiste una norma tecnica relativa
alla marcatura CE, prevedendo questa almeno nel sistema 2+ una
certificazione rilasciata da ente accreditato, basta questa essendo
certificato il CPF (es: inerti e UNI 12620)
L'FPC deve rispondere ai requisiti definiti dalla stessa norma. Il
Guidance Paper B indica nella nota "[1] Ai costruttori aventi un sistema
FPC che si conforma alla EN ISO 9001/2 e che si rifà ai requisiti dello
standard appropriato è riconosciuto il soddisfacimento dei requisiti FPC
della Direttiva."
> 2) per quelli dove tale norma tecnica non esiste (es: officine
meccaniche di produzione di carpenteria strutturale: camannoni, scale di
sicurezza in ferro, etc) resta l'unica
alternativa della ISO 9001.
Il DM 14/09/05 non richiede espressamente un sistema qualità tipo 9001,
ma un sistema di CONTROLLO e GARANZIA della qualità della produzione, con
uno specifico piano della qualità, nel quale sono previsti un certo
numero di controlli in funzione dell’affidabilità ad esempio del
fornitore, delle macchine, ecc.
> Se la mia interpretazione e giusta michiedo:
> nei casi in cui per la marcatura CE non sia ancora scaduto il periodo
transitorio per il passaggio ai sistemi 2+ come comportarsi?
> (sarebbe banale rispondere accorciare i tempi).
La CPD non è una direttiva di nuovo approccio. Per la CPD, quando vi è
l’obbligatorietà di Marcatura CE per un prodotto, significa che esiste
una specificazione tecnica per quel determinato prodotto (Articolo 4.2
della CPD), che deve essere obbligatoriamente utilizzata ai fini della
Marcatura CE e non possono essere utilizzate specificazioni
"equivalenti" o metodi alternativi per il rispetto dei requisiti della
CPD e quindi per l’apposizione della Marcatura CE (come avviene per le
direttive di nuovo approccio).
> Altra domanda:
> alla luce dello stesso DM secondo voi chi le ferriere direttamente o
attraverso i commercianti devono rilasciare su richiesta l'attestato di
qualificazione previsto al § 11 per i prodotti che commercializzano. Lo
chiedo perchè mi sono sentito rispondere da una ferriera per il tramite
di un commerciante (secondo me pazzo totale) che il rilascio è a
pagamento.
Invece capita presso tutti i rivenditori. La documentazione prevista al
par. 11.2.1.5 è a mio avviso avviso cogente e pertanto è obbligatoria da
parte del produttore rilasciarla, al pari di tutte le Dichiarazioni di
Conformità. Comunque basta far pressione che le attestazioni arrivano
senza nessun addebito.
--
Giovanni
Perfettamente d'accordo ma lo stesso DM richiede espressamente che tale sistema sia certificato da Ente Accreditato. Ma certificato sulla base di quale standard? Se non è il 9001 allora sarà necessario definirlo altrimenti ogni Ente va avanti per la sua strada.
Grazie