"Luca1963" <
lu...@tiscali.it> ha scritto nel messaggio
news:jmkhlj$au8$1...@news.newsland.it...
> Salve,
> ho aquistato una porzione di villetta bifamiliare.
> Successivamente all'acquisto ho scoperto che i confinanti hanno installato
> il loro contatore dell'elettricit� sulla mia facciata.
> Per accedere al contatore devono entrare nel mio giardino.
> Il contatore � stato installato nel 2008.
>
> Ma... secondo voi ho l'obbligo di tenere il contatore dei vicini sulla
> facciata ? Sul mio rogito non c'� scritto che ci sia alcuna servit� di
> questo tipo...
>
> Grazie per gli eventuali consigli...
>
> --
>
Ma quali sono stati i motivi del posizionamento in quel posto del contatoe?
C'� solo il loro o c'� anche il tuo?
Il punto di consegna all'edificio dell'enel (o similare) si trova in
corrispondenza dei contatori?
Il contatore � stato installato nel 2008 ma prima dove era?
Le domande sono molte, quelle accennate sono solo una parte, ogni risposta
comporta una diversa valutazione e di conseguenza una diversa situazione
Ad esempio se il punto di consegna ( il ripartitore che � una specie di
"barra" con morsetti sulla quale arriva il cavo di consegna si attesta e
dalla quela partono i cavi che arrivano ai contatori) � dalla tua parte
probabilmente � stato deciso all'epoca della costruzione, a meno che non
siano intervenute richieste specifiche dall'ente elettrico
In genere siccome l'ente elettrico preferisce l'accesso diretto fuori dalle
propriet� private sarebbe possibile richiedere lo spostamento dei contatori
(tutti) al confine esterno del giardino, ci� ha un costo ed occorrerebbe
quanto meno l'autorizzazione del vicino.
Poi, per caso, il precedente proprietario non � che ha autorizzato
l'intsallazione del contatore?
Cmq sugli atti generalmente si riporta la dizione " nello stato di fatto e
di diritto" o una cosa similare, quindi il contatore rientrerebbe in questa
dizione, inoltre applicando rigidamente il CC essendo un unico edificio
varrebbe l'art 1117 sulle cose comuni, a meno che il titolo (atto di
compravendita) non dica diversamente, se pur rientrante nell'ultimo comma
dell'art.1123, anche alla luce della giurisprudenza, ovvero l'edificio � una
comunione ( ovvero un "condominio" formato da 2 condomini) salvo che non si
configuri la situazione di 2 edifici "aventi un muro in comune posto a
confine" art. 874 ed altri CC dipende sempre da cio che dice il titolo.
Come vedi la situazione � complessa, dipende sia da ci� che dice l'atto, ma
anche da ci� che � avvenuto nel tempo.