qualche tempo fa, a seguito di una variante mediante d.i.a. ad un
p.d.c., mi è stata recapitata la comunicazione del comune che mi diceva
sostanzialmente che rivoleva tutta la documentazione preliminare
non capendo il motivo (finora non si sono MAI comportati in questa
maniera) sono andato a chiedere al tecnico che ha scritto la comunicazione
quest'ultimo mi ha detto che il testo unico sull'edilizia non permette
varianti mediante d.i.a. al permesso di costruire se non per una
"variante di fine lavori"!
sul posto ovviamente non ricordavo il t.u. a memoria; tornato in ufficio
mi sono messo a riguardarmelo, e sinceramente non ho capito a quale
artciolo faceva riferimento
e soprattutto non capisco perchè sino ad ora non hanno mai applicato il
t.u. così come ora lo interpretano
ma voi, se avete la necessità di variare un p.d.c. non usate le d.i.a.?
io finora avevo sempre sbagliato?
eppure l'art.22 comma 2 dice:
"Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri
urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non
violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio
attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere
presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori."
ultimamente mi pare che tutti gli uffici pubblici stiano impazzendo
sarà l'effetto brunetta?
Temo sia più l'effetto biondina, ovvero se eri una bella biondina
magari il tecnico ti sfagiolava tutti i rifermenti normativi con tanto
di commi, paragrafi e anche la fotocopia della legge.
La prossima chiedigli riferimenti precisi.
--
Saluti. Bob
curati di verificare se nella regione e/o nel comune non vi siano normative
maggiormente restrittive.
saluti
"Bob" <parli...@newsgro.up> ha scritto nel messaggio
news:Xns9D47A45278A92p...@193.70.192.192...
>> ultimamente mi pare che tutti gli uffici pubblici stiano
>> impazzendo sar� l'effetto brunetta?
>
> Temo sia pi� l'effetto biondina, ovvero se eri una bella biondina
Non esiste ...
La norma l'hai letta (e interpretata) correttamente: il PdC può essere
oggetto di variante mediante DIA. Il concetto di "variante di fine
lavori" non esiste se non nella mente contorta di quel tecnico.
Il fatto che le DIA "possano essere presentate prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori" non significa 5 minuti prima, ma in qualsiasi
momento (anche 5 minuti dopo il rilascio del PdC) compreso tra rilascio
del PdC e la fine lavori.
L'unico dubbio ancora controverso (nella mia esperienza) è se le
varianti con DIA possono essere depositate a opere già realizzate (ex
art. 13 o 15 LN 47/85 - varianti in corso d'opera) oppure
obbligatoriamente almeno 30 giorni prima dell'esecuzione delle varianti
stesse.
Ci sono diverse scuole di pensiero, anche tra i tecnici comunali.
--
Ciao
Maci
non so se anche questa è una consuetudine del kaiser o se c'è scritto
esplicitamente nel t.u... al momento non sono riuscito a trovare un
riferimento preciso
ho trovato solo questo (art.23 comma 2)
"2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione
dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine
massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori."
ma non è la stessa cosa
dato che da me non accettano una dia che funge da variante ad un'altra
dia (è così da almeno 3-4 anni) il dubbio è:
1) fai un p.d.c.
2) fai una dia di variante al p.d.c.
ora, essendo una d.i.a. non assoggettabile ad ulteriore d.i.a. di
variante, il punto 2) non potrebbe essere seguito da
3) fai una dia di variante alla dia
però l'art. che avevo citato nel precedente post(art.22 comma2) parla di
"...tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del
procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori."
e quindi reputo la cosa fattibile
certo è che, se ti arriva una lettera del tecnico del genere, ti smonta
tutte le certezze che uno aveva fino ad ora
spero di cambiare mestiere il prima possibile... fare il pastore non mi
dispiacerebbe
PS
per completare e rispondere ai post precedenti
1) no, non esistono normative regionali in merito
2) rispondere picche al tecnico comunale, e dirgli che è un emerito
coglione (perchè rispondere alla comunicazione con una lettera in cui
faccio vedere che ho ragione, e quindi lui torto, significa questo),
potrebbe non essere costruttivo per le pratiche successive; credo sia
comunque opportuno chinarsi a 90° e rimandargli tutto il materiale che
vuole (anche se mi stò veramente cominciando a rompere le scatole)
3) quando si presenta una d.i.a. si dichiara che stai per fare dei
lavori; quindi non può essere che i lavori presenti nella dia sono già
stati realizzati; se sono già stati realizzati significa dover fare una
sanatoria; non esistono varianti in corso d'opera - per lo meno da me
questa è la prassi
Gli fai in'integrazione in risposta alla sua dicendo che per tutta la
documentazione richiesta con prot. n del ..... si fa riferimento a quanto
depositato in occasione della domanda del PdC che si intende invariata.
Punto e basta.
E digli che lo denunci per abuso, ecc.
--
Ciao
Quoto il grande fardello... certi tecnici dovrebbero leggerlo il
T.U.E. invece di fare strane congetture!!!