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>Chi conosce la procedura per mettere in liquidazione una ONLUS?
Che dice lo statuto?
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Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
Nulla.
A me risulta che le previsioni normative e gli orientamenti interpretativi,
anche recenti, in materia di Onlus non hanno mai, concretamente, stabilito
procedure specifiche sulle modalità di liquidazione e scioglimento di tali
enti.
>Nulla.
Allora si fa una seduta assembleare con le stesse forme della
costituzione (notaio se ci fu il notaio) con le maggioranze della
straordinaria.
>A me risulta che le previsioni normative e gli orientamenti interpretativi,
>anche recenti, in materia di Onlus non hanno mai, concretamente, stabilito
>procedure specifiche sulle modalità di liquidazione e scioglimento di tali
>enti.
Appunto; proprio per questo direi che si può agire con una certa
libertà e discrezionalità. Si fa un'assemblea (che per prudenza farei
nelle forme dell'atto costitutivo e con le maggioranze della
straordinaria) dove si apre una procedura informale di liquidazione,
si nomina il liquidatore e, magari, gli si dettano i criteri di
azione.
Grazie Conte per il prezioso spunto.
Ciao
Roberto
Altro problema: è sempre obbligatoria la nomina del liquidatore?
Io sarei giunto alla seguente conclusione:
La nomina di uno o più liquidatori è sicuramente necessaria e obbligatoria
ove si tratti di ente riconosciuto e quindi iscritto nel Registro delle
persone giuridiche (a livello regionale o nazionale presso la prefettura
competente).
Diversamente, si può ritenere non necessaria detta nomina laddove l'ente non
sia dotato di personalità giuridica e - contestualmente - non abbia, all'atto
dello scioglimento (delibera assembleare), nessun patrimonio (immobilizzato
o liquido) da dismettere (realizzo attività ed estinzione passività) né da
destinare ad altra entità con finalità analoghe.
In tale ultimo caso, l'ente potrebbe assimilarsi ad una società semplice o
società di persone senza necessità di svolgere attività liquidatorie vere e
proprie (ma solo laddove non vi fosse alcun patrimonio). Rimane, in ogni
caso, fermo l'obbligo del preventivo parere dell'Agenzia per le Onlus per la
devoluzione del patrimonio.
In relazione al periodo d'imposta a fini fiscali, invece, deve rilevarsi in
via analogica che può applicarsi anche per le Onlus la separazione dei
diversi periodi (ante lquidazione, post liquidazione e intero periodo di
liquidazione) a fini reddituali e di tassazione. È tuttavia da evidenziare
che le Onlus, come noto, dichiarano nel Modello UNICO soltanto alcune
tipologie di reddito (es. fondiari, di capitale e diversi) mentre non devono
dichiarare in alcun modo, né assoggettare a tassazione i restanti redditi
(es. impresa). A fini di completezza, le istruzioni al Modello UNICO 2008 -
Enti non commerciali riportano nel frontespizio tutti i relativi codici
riguardanti il periodo d'imposta e la tipologia soggettiva in caso di
liquidazione dell'ente.
>Altro problema: è sempre obbligatoria la nomina del liquidatore?
>Io sarei giunto alla seguente conclusione:
Mi sembrano conclusioni condivisibili.
Essendomi tolto le scarpe ti ringrazio per la cortesia.
Ciao
Roberto