A me sembra che non sia preclusa la possibilità di presentarla
successivamente all'avvio di attività accertative.
Voi che ne pensate?
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> secondo voi produce effetti una dichiarazione integrativa presentata dopo
> la notifica di un avviso di accertamento?
>
> A me sembra che non sia preclusa la possibilità di presentarla
> successivamente all'avvio di attività accertative.
>
> Voi che ne pensate?
Il ravvedimento è sicuramente precluso dopo accessi/ispezioni/verifiche.
In generale dipende che cosa integri e che effetto vuoi ottenere.
Tendenzialmente l'Ade non ne riconosce la validità; ricordo però alcune
sentenze favorevoli al contribuente in caso di costi black list integrati
dopo l'inizio di un accesso dell'Ade.
Comunque i commi 8 e 8 bis del dpr 322/1998 non pongono preclusioni.
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Ciao
Mr. Tatoo
>In generale dipende che cosa integri e che effetto vuoi ottenere.
>Tendenzialmente l'Ade non ne riconosce la validità; ricordo però alcune
>sentenze favorevoli al contribuente in caso di costi black list integrati
>dopo l'inizio di un accesso dell'Ade.
Perchè Unico è, in gergo, una dichiarazione di scienza e non di
volontà :-)
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Ciao Valerio
> Il ravvedimento è sicuramente precluso dopo accessi/ispezioni/verifiche.
> In generale dipende che cosa integri e che effetto vuoi ottenere.
> Comunque i commi 8 e 8 bis del dpr 322/1998 non pongono preclusioni.
le due affermazioni non mi sembrano coerenti.
Preclusioni di legge non ve ne ne sono e non sono previsti casi
particolari in cui si può o non si può.
Conosco le sentenze sulla vicenda dei costi black list, ma mi sembrano
molto particolari e dettate da una modifica fatta da una finanziaria di
alcuni anni fa.
Tuttavia c'è un aspetto che mi sembra decisivo. Il vecchio articolo 9,
comma 7 del DPR 600/73 conteneva l'indicazione della preclusione che è
stata rimossa nelle norme da te citate.
Ciò significa che poiché i termini dell'accertamento e della dichiarazione
integrativa coincidono, il contribuente può aspettare l'accertamento e poi
integrare. Se l'accertamento non arriva gli è andata bene.
Questo è effettivamente un po' strano in linea di principio.
Voglio però vedere meglio il regime sanzionatorio per verificare se gli
conviene integrare la dichiarazione (con le relative sanzioni) o pagare
direttamente quanto gli viene richiesto con l'accertamento.
> Mr. Tatoo ha scritto:
>
>
>> Il ravvedimento è sicuramente precluso dopo accessi/ispezioni/verifiche.
>
>> In generale dipende che cosa integri e che effetto vuoi ottenere.
>
>> Comunque i commi 8 e 8 bis del dpr 322/1998 non pongono preclusioni.
>
> le due affermazioni non mi sembrano coerenti.
La incoerenza è solo apparente ed è originata dalla fretta con cui ho
scritto.
Il ravvedimento operoso sana la violazione di una norma, col pagamento
ridotto delle sanzioni; se per la correzione degli errori/omissioni che
hanno causato la violazione è richiesta la presentazione di una
dichiarazione integrativa, questa non potrà che essere una dichiarazione
disciplinata dall'art. 2, comma 8 del DPR 322/98. L'effetto del
ravvedimento ex art. 13 d.lgs 472/97 si pefeziona solo nel caso in cui la
violazione non sia già stata constatata o comunque non siano iniziati
accessi/ispezioni/verifiche.
Lo stesso comma 8 citato fa salva l'applicazione delle sanzioni in caso di
integrativa pro-fisco: decorso il termine per il ravvedimento operoso, è
evidente che le sanzioni saranno irrogate separatamente dall'ufficio.
> Preclusioni di legge non ve ne ne sono e non sono previsti casi
> particolari in cui si può o non si può.
Infatti, a differenza del ravvedimento operoso che è precluso se sono
"iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di
accertamento", le (ulteriori) dichiarazioni integrative di cui ai commi 8 e
8 bis dell'art.2 del DPR 322/98 possono essere presentate anche
successivamente all'accertamento (Vedi circ. Agenzia delle Entrate
25.1.2002 n. 6, par. 3.2).
> Conosco le sentenze sulla vicenda dei costi black list, ma mi sembrano
> molto particolari e dettate da una modifica fatta da una finanziaria di
> alcuni anni fa.
Sì, però tutte le sentenze (di merito, purtroppo) si fondano sulla
possibilità di integrazione in base al dpr 322/97 anche successivamente
all'inizio di accesso dell'Ade, salvaguardando la deducibilità dei costi
altrimenti non deducibili.
> Tuttavia c'è un aspetto che mi sembra decisivo. Il vecchio articolo 9,
> comma 7 del DPR 600/73 conteneva l'indicazione della preclusione che è
> stata rimossa nelle norme da te citate.
Diciamo che tutto il regime sanzionatorio è stato modificato nel '97...
>
> Ciò significa che poiché i termini dell'accertamento e della dichiarazione
> integrativa coincidono, il contribuente può aspettare l'accertamento e poi
> integrare. Se l'accertamento non arriva gli è andata bene.
>
> Questo è effettivamente un po' strano in linea di principio.
>
> Voglio però vedere meglio il regime sanzionatorio per verificare se gli
> conviene integrare la dichiarazione (con le relative sanzioni) o pagare
> direttamente quanto gli viene richiesto con l'accertamento.
Le sanzioni non possono essere ravvedute, se è decorso il termine di
presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, ma
verranno irrogate dall'ufficio e semmai definite col pagamento ridotto ad
1/4 (art. 17 d.lgs. 472/97).
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Ciao
Mr. Tatoo