Il Fri, 11 May 2012 17:15:02 +0200, in it.diritto, SantelliSport,
dichiarava:
>> Mentre se vieni travolto e ucciso
>>> da un pirata della strada l'assicurazione ti risarcirebbe cmq. Chiaro il
>>> concetto?
>> sei un pirla, chiaro il concetto?
> Ha detto bene, se un pirata della strada ficca sotto uno e lo uccide le
> assicurazioni rimborsano i parenti della vittima, è un accordo di tanti anni
> fa
Non è un accordo, è uno specifico fondo (Fondo di garanzia per le vittime
della strada), istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata
in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), ed amministrato, sotto
la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap
(
http://www.consap.it/Fondi/FGVS).
Riporto qui i casi di risarcimento:
Il Fondo per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 del D.lgs n.
209 7/9/05, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni
causati da:
veicoli o natanti non identificati, *per soli danni alla persona* (dal 24
novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007,
il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di
Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona);
veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni
alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24
novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007,
i danni alle cose verranno risarciti integralmente);
veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta
amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose;
veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i
danni alla persona che per i danni alle cose.
Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, a seguito del decreto
legislativo n.198 del 6 novembre 2007, che modifica l'art. 283 D.lgs n.
209/2005, provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi:
sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica
Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE +
Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla
data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di
30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona
che per i danni alle cose;
sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più
corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia
per i danni alla persona che per i danni alle cose.
L'intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale di
legge vigente al momento del sinistro (dall'11.12.2009 € 2.500.000,00 per
danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per
sinistro). Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri
verificatisi prima di tale data clicca qui
L'istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri di cui all'Art.
283 lett. a), b), d), d-bis) e d-ter) è quindi, per legge, di esclusiva
competenza dell'Impresa Designata, individuata in base al luogo di
accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di
risarcimento dei danni per l'apertura della pratica e nei cui confronti, in
caso di mancata definizione transattiva, deve essere esercitata l'eventuale
azione giudiziaria.
Ciao
--
Chi non è pronto a morire per la sua fede non è degno di professarla