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Atto di Donazione..

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roberto

unread,
May 17, 2013, 2:32:55 AM5/17/13
to
Nel 2002 mia moglie ha ricevuto in donazione da sua madre un
appartamento,con usufruttuario, il nonno.

L'usufruttuario ᅵ morto 4 anni fa, quindi, correggetemi se sbaglio, mia
moglie ha acquisito la piena proprietᅵ dell'immobile.

Ora stiamo vendendo, siamo stati da un notaio per un preventivo, e ci
ha detto che dobbiamo prima fare una RICONVERSIONE dell'atto di
donazione,(3.000 euro )altrimenti l'atto di vendita, potrebbe essere
impugnato da eredi, ed annullato.

Pensavamo che dopo 12 anni dalla donazione non ci fossero piᅵ gli
estremi per una eventuale rivalsa da eredi, invece sembra non sia cosi,

ᅵ tutto giusto??

Grazie.

Roberto

Sebastiano Venabile

unread,
May 17, 2013, 6:46:33 AM5/17/13
to
On 17 May 2013 06:32:55 GMT "roberto" wrote:

>Nel 2002 mia moglie ha ricevuto in donazione da sua madre un
>appartamento,con usufruttuario, il nonno.
>
>L'usufruttuario e` morto 4 anni fa, quindi, correggetemi se sbaglio, mia
>moglie ha acquisito la piena proprieta` dell'immobile.

esatto

>Ora stiamo vendendo, siamo stati da un notaio per un preventivo, e ci
>ha detto che dobbiamo prima fare una RICONVERSIONE dell'atto di
>donazione,(3.000 euro )altrimenti l'atto di vendita, potrebbe essere
>impugnato da eredi, ed annullato.

Un preventivo?
Le spese notarili, in genere, sono a carico dell'acquirente.

"Annullato", non e` la parola tecnicamente corretta, ma lasciamo
perdere. Hint: gli eredi non impugnano l'atto di vendita ma, se
ne hanno voglia, la donazione. Ne chiederebbero la "riduzione",
non la nullita` ne` l'annullamento.

La "riconversione" dell'atto di donazione non esiste. Secondo
alcuni si puo` sciogliere la donazione per mutuo consenso
delle parti (donante e donatario). Altri, invece, ritengono
(quorum ego) che la situazione peggiorerebbe: in buona sostanza,
siamo in presenza di una un'altra donazione (al contrario). Due
problemi al posto di uno.

Gia` perche` la donazione e` un problema.

Come qualcuno disse su questo NG oltre dieci anni fa:

"Con la gente che si e` pentita di aver fatto una donazione
ormai si potrebbe riempire lo stadio di San Siro."

https://groups.google.com/group/it.diritto/msg/08fb3463f2879a5e?hl=it

>Pensavamo che dopo 12 anni dalla donazione non ci fossero piu` gli
>estremi per una eventuale rivalsa da eredi, invece sembra non sia cosi,

La donazione resta incontestabile [*] dopo 10 (dieci) anni dalla
morte del donante, non dalla donazione.

Mi pare che il donante sia ancora in vita, almeno a giudicare
dall'ipotesi di "riconversione". Peggiorativa, secondo me.


[*] con distinguo, ma la spiegazione sarebbe inutilmente complessa,
se ti interessa comunque, chiedi.

Comunque e` un problema dell'acquirente: e` lui che deve decidere
se la "riconversione" va bene. Potrebbe amche decidere che va bene
cosi` senza fare nulla in merito alla donazione. Ovvero ritenere
che la donazione sia un problema insormontabile e rinunziare
all'acquisto.

Un acquirente privato magari puoi anche convincerlo che la donazione
non sia un problema. Ma se ha chiesto un mutuo, non sara` facile
convincere la banca. Che rischia come l'acquirente.

un saluto da

Sebastiano Venabile


roberto

unread,
May 17, 2013, 7:10:39 AM5/17/13
to
Sebastiano Venabile <sebas...@venabile.it> ha scritto:
> rmontabile e rinunziare

> all'acquisto.

>

> Un acquirente privato magari puoi anche convincerlo che la donazione

> non sia un problema. Ma se ha chiesto un mutuo, non sara` facile

> convincere la banca. Che rischia come l'acquirente.

>

> un saluto da

>

> Sebastiano Venabile

>





Grazie; ma allora mi stai dicendo che è impossibile vendere un immobile
in queste condizioni?

cioè, cosa dovremmo fare per assicurare all'acquirente una vendita
corretta senza nessun tipo di rischio?

Grazie ancora.

Un saluto

Roberto

Giulia

unread,
May 17, 2013, 7:43:25 AM5/17/13
to
> Grazie; ma allora mi stai dicendo che ᅵ impossibile vendere un immobile
> in queste condizioni?
Vendilo un prezzo plausibile.
>
> cioᅵ, cosa dovremmo fare per assicurare all'acquirente una vendita
> corretta senza nessun tipo di rischio?

Una revocatoria su un bene pagato il giusto a una persona terza e' impossibile.

Giulia


Sparrow�

unread,
May 17, 2013, 8:11:00 AM5/17/13
to
Giulia scrisse:
> Una revocatoria su un bene pagato il giusto a una persona terza e'
> impossibile.

Conosci la differenza tra azione revocatoria e azione di restituzione?


roberto

unread,
May 17, 2013, 9:16:37 AM5/17/13
to
Sparrowᅵ <nos...@invalid.tiscali.it> ha scritto:
Scusate, ma non ho le idee chiare.. colpa mia.

ma veramente non possiamo vendere l'appartamento in modo sicuro per chi
acquista?

Volevo aggiungere, che ne il donante, (la mamma) ne i suoi figli(i fratelli)si
vogliono opporre, cioᅵ tutti sono disponibili a qualsiasi rinuncia.

possibile che non ci sia una soluzione?

Sebastiano Venabile

unread,
May 17, 2013, 12:48:57 PM5/17/13
to
On 17 May 2013 13:43:25 Giulia wrote:

>> Grazie; ma allora mi stai dicendo che e` impossibile vendere un immobile
>> in queste condizioni?
>Vendilo un prezzo plausibile.
>>
>> cioe`, cosa dovremmo fare per assicurare all'acquirente una vendita
>> corretta senza nessun tipo di rischio?
>
>Una revocatoria su un bene pagato il giusto a una persona terza e' impossibile.

Revocatoria?

La revocatoria e` tutta un'altra storia.

E` uscita pure la rima.

Sebastiano Venabile

unread,
May 17, 2013, 12:48:58 PM5/17/13
to
On 17 May 2013 13:16:37 GMT "roberto" wrote:

>ma veramente non possiamo vendere l'appartamento in modo sicuro per chi
>acquista?
>
>Volevo aggiungere, che ne` il donante, (la mamma) ne` i suoi figli(i fratelli) si
>vogliono opporre, cioe` tutti sono disponibili a qualsiasi rinuncia.

Le rinunzie sono nulle con il donante in vita, e restano tali
anche dopo la sua morte. Anzi, soprattutto dopo la sua morte.
Infatti prima della morte del donante le rinunzie sono inutili
perche` con il donante in vita la donazione non puo` essere
contestata (rectius: non puo` esserne chiesta la riduzione).

Dopo la morte del donante i rinunciatari possono confermare la
rinunzia, se ne hanno voglia. Se non vogliono nessuno puo`
obbligarli. Quindi la banca non si fida.

Inoltre anche le rinunzie non mettono al riparo dal figlio
segreto che spunta fuori e vuole la sua (giusta) parte di
eredita`. Succede. Per meglio dire accade. Accade e succede
nello stesso tempo.

>possibile che non ci sia una soluzione?

La soluzione c'e`: vendere dieci anni dopo la morte del donante.

Altra soluzione sarebbe di non fare le donazioni.

La maggior parte delle donazioni viene fatta per eludere il
fisco: per risparmiare pochi euro di tassazione quanti bei
guai. Ci sarebbe da chiederne conto a chi vi ha suggerito
di farla.

Nel 2005 (leggi numero 80 e 263) ci fu un tentativo per
evitare i problemi connessi con le donazioni mediante
l'introduzione dell'istituto di "opposizione alla donazione",
che, nell'intenzione di chi ha scritto quella legge, avrebbe
consentito agli elusori fiscali, bacino elettorale della
maggioranza dell'epoca, di intestare senza problemi gli
immobili ai figli.

Invece fecero il solito pasticcio e l'istituto non e` mai
decollato. Pero` la norma c'e` : se trovi qualcuno che abbia
capito come funziona puo` darsi che faccia al caso tuo. Per
quel che mi riguarda non l'ho capita. Se poi passi di qua e
la spieghi mi fai un favore.

roberto

unread,
May 17, 2013, 3:47:54 PM5/17/13
to
Sebastiano Venabile <sebas...@venabile.it> ha scritto:



Allora Sebastiano, spiegami una cosa, perchᅵ la banca che ha un'ipoteca su
questo immobile, puᅵ metterlo all'asta (quindi espropriarlo), senza che nessuno
possa impedirlo?

non vale anche per loro il discorso degli eredi che potrebbero opporsi?

poi girando sulla rete, ho letto alcune ipotetiche soluzioni, la piᅵ
accreditata mi sembra questa, retrodonazione da parte dell'erede nei confronti
del donatario, e atto di vendita diretta dello stesso ad un acquirente.

si puᅵ?





Le difficoltᅵ poste dagli acquirenti e dagli Istituti mutuanti trovano
fondamento nellᅵazione di riduzione della donazione che puᅵ essere intrapresa,
entro dieci anni dalla morte del donante, dagli eredi cosiddetti legittimari,
cioᅵ ai quali la legge riserva una quota di ereditᅵ, qualora la donazione li
privi della quota loro riservata.



Cioᅵ se gli averi della donataria coprono il valore del bene donato, tutti
questi problemi si azzerano?

Grazie Infinite

Roberto

Sebastiano Venabile

unread,
May 18, 2013, 4:05:23 PM5/18/13
to
On 17 May 2013 19:47:54 GMT "roberto" wrote:

>Allora Sebastiano, spiegami una cosa, perche` la banca che ha un'ipoteca su
>questo immobile, puo` metterlo all'asta (quindi espropriarlo), senza che nessuno
>possa impedirlo?

Perche` l'ipoteca serve proprio a quello: tutto quello che
succede dopo non conta, ovviamente ai soli fini di garanzia
del debito

>non vale anche per loro il discorso degli eredi che potrebbero opporsi?

Gli eredi non si "oppongo" ma, se ne hanno voglia, rivendicano la
loro quota di eredita` mediante l'azione di riduzione della donazione

Comunque dipende da quanto e` stata iscritta l'ipoteca:

Ipoteca prima della donazione: gli eredi sono fuori gioco.

Ipoteca dopo la donazione: la banca e` a rischio.

Dieci anni dopo la morte del donante il rischio cessa.

>poi girando sulla rete, ho letto alcune ipotetiche soluzioni, la piu`
>accreditata mi sembra questa, retrodonazione da parte dell'erede nei confronti
>del donatario, e atto di vendita diretta dello stesso ad un acquirente.

E` la solita di cui abbiamo gia` parlato. Secondo me non funziona: Se una
donazione e` un guaio (e lo e`) una retro-donazione, cioe` un'altra donazione,
sono due guai. Ripeto: secondo me.

Secondo altri invece funziona. Il meccanismo pero` non deve convincere
ne` te ne` me. Deve convincere l'acquirente, o la banca. Se va bene per
loro va bene per tutti.

>si puo?

Certo che si puo`. Occorre vedere se sia efficace. Come detto,
secondo me, non lo e`.

>Cioe` se gli averi della donataria coprono il valore del bene donato, tutti
>questi problemi si azzerano?

Si, pero` dieci anni sono lunghi da passare. Per cui volendo intraprendere
questa strada occorre che "gli averi" restino bloccati per tutto il tempo
in cui il bene e` a rischio. Situazione difficile da gestire, anche con una
semplice fideiussione. Se poi aggiungi che il termine dei dieci anni non e`
ancora iniziato a decorrere ...

roberto

unread,
May 19, 2013, 2:39:04 AM5/19/13
to
Sebastiano Venabile <sebas...@venabile.it> ha scritto:



dieci anni dalla morte del donatario, oppure venti anni dalla data della
donazione, giusto?

Grazie.

Roberto







>



Sparrow�

unread,
May 19, 2013, 7:40:56 AM5/19/13
to
roberto scrisse:
> Sebastiano Venabile scrisse:
>> Se poi aggiungi che il termine dei dieci anni non e`
> ancora iniziato a decorrere ...

> dieci anni dalla morte del donatario

I legittimari lesi possono agire in riduzione sino a che non siano
trascorsi dieci anni dalla morte del *donante*.

> oppure venti anni dalla data della donazione, giusto?

Sempre che il discendente, il coniuge o l'ascendente del donante non
abbiano notificato al donatario e trascritto nei Registri Immobiliari il
cosiddetto "atto di opposizione alla donazione", come previsto dal comma
4 dell'art. 563 c.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla
legge n. 263/2005.

P.S.: e' inutile riportare integralmente il testo dei messaggi ai quali
rispondi.
Vedi qui:
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene


roberto

unread,
May 19, 2013, 10:14:23 AM5/19/13
to
Sparrowᅵ <nos...@invalid.tiscali.it> ha scritto:



> Sempre che il discendente, il coniuge o l'ascendente del donante non

> abbiano notificato al donatario e trascritto nei Registri Immobiliari il

> cosiddetto "atto di opposizione alla donazione", come previsto dal comma

> 4 dell'art. 563 c.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla

> legge n. 263/2005.

>

> P.S.: e' inutile riportare integralmente il testo dei messaggi ai quali

> rispondi.

> Vedi qui:

> http://wiki.news.nic.it/QuotarBene

>

ok capito, chiedo venia..

posso chiedere un tuo parere a proposito?

la vendita va tentata a tutti i costi, la casa rischia di andare all'asta,

dodici anni fa il notaio non fu cosi.. esaustivo.

Grazie

Rodriguez©

unread,
May 19, 2013, 2:16:19 PM5/19/13
to
Sembra che roberto abbia detto :
> Nel 2002 mia moglie ha ricevuto in donazione da sua madre un
> appartamento,con usufruttuario, il nonno.
>
> L'usufruttuario è morto 4 anni fa, quindi, correggetemi se sbaglio, mia
> moglie ha acquisito la piena proprietà dell'immobile.
>
> Ora stiamo vendendo, siamo stati da un notaio per un preventivo, e ci
> ha detto che dobbiamo prima fare una RICONVERSIONE dell'atto di
> donazione,(3.000 euro )altrimenti l'atto di vendita, potrebbe essere
> impugnato da eredi, ed annullato.
>
> Pensavamo che dopo 12 anni dalla donazione non ci fossero più gli
> estremi per una eventuale rivalsa da eredi, invece sembra non sia cosi,
>
> è tutto giusto??
>
> Grazie.
>
> Roberto


A prescindere dal fatto che non capisco perché ad una consulenza
professionale altamente qualificata , seria ed affidabile come quella
di un notaio, surroghi con quella virtuale di qualche babbuino , e non
me ne voglia l’animale per averlo assimilato a taluni esseri umani
negandogli un processo di reificazione. lol

Fatta salva questa brevissima premessa, ci sono tantissimi rimedi
pratici per recuperare la commerciabilità dell'immobile; tra i tanti ,
potete addivenire al preventivo scioglimento consensuale della
donazione con effetto retroattivo dello status quo ante , dunque far
alienare il bene direttamente dal donante . (ex art. 1372 C.C.).

Con la tesi prospettata , avente natura risolutoria e , in
conseguenza, anche ripristinatoria , con l’effetto ultimo di
ripristinare completamente la situazione precedente , in quanto nel
mondo giuridico la donazione si elimina e gli eventuali legittimari
lesi, non potranno più agire in riduzione.

Saluti



--- news://freenews.netfront.net/ - complaints: ne...@netfront.net ---

w

unread,
May 19, 2013, 2:31:39 PM5/19/13
to
Sei forse invidioso e vuoi anche tu far la parte del babbuino?
La tua tesi stride con la tua premessa.:-(((
w

Sebastiano Venabile

unread,
May 20, 2013, 6:35:49 AM5/20/13
to
On 19 May 2013 13:40:56 "Sparrow" wrote:

>Sempre che il discendente, il coniuge o l'ascendente del donante non
>abbiano notificato al donatario e trascritto nei Registri Immobiliari il
>cosiddetto "atto di opposizione alla donazione", come previsto dal comma
>4 dell'art. 563 c.c., introdotto dal D.L. n. 35/2005 e modificato dalla
>legge n. 263/2005.

Quest'ultima modifica tocca due profili, ecco il testo dell'art.3:

-----------------------------------------------------------------
1. All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, dopo le partile: "e non sono trascorsi venti
anni dalla" sono inserite le seguenti: "trascrizione della";
b) al quarto comma, dopo le parole: "notificato e trascritto,
nei confronti del donatario" sono inserite le seguenti: "e dei
suoi aventi causa".
-----------------------------------------------------------------

In __TUTTI__ i testi che si trovano in rete, compresi quelli dei
siti ufficiali, c'e` quell'errore: "partile" in luogo di "parole",
cioe` _TI_ in luogo di _O_. Come e` stato possibile?! Sembra quasi
un OCR che abbia funzionato male.

Quanto al merito, trovo, a mio giudizio, un altro errore:

La L.263/2005 si premura di inserire "e dei suoi aventi causa"
tra i soggetti passivi dell'opposizione.

Non sarebbe stato piu` corretto "O dei ..." anziche` "E dei ..."?

Il coniuge, ad esempio, notifica l'opposizione al donatario.
Successivamente costui aliena in bene e quindi l'opposizione
andrebbe nuovamente notificata e trascritta. Questa potrebbe
essere un'erronea interpretazione della congiunzione "E".

Invece, secondo me, la ratio era di consentire l'opposizione
anche in seguito ad una alinazione da parte del donatario,
allargandola esplicitamente anche nei confronti degli aventi
causa: quindi "O" e non "E".

Che ne pensi?

Sebastiano Venabile

unread,
May 20, 2013, 6:35:51 AM5/20/13
to
On 19 May 2013 14:14:23 GMT "roberto" wrote:

>la vendita va tentata a tutti i costi, la casa rischia di andare all'asta,
>dodici anni fa il notaio non fu cosi.. esaustivo.

Pensa che l'hai pure pagato. Invece qui ti rispondiamo gratis.

Ma forse e` proprio questo il punto. Nei NG si scrivono tante sciocchezze
ed alcune cose corrette. Pero`, a differenza delle vita fuori di qui, per
nessuno dei pareri, che sia giusto o sbagliato, puo` esserci il sospetto
del piccolo interesse di bottega.

Se i notai spiegassero a fondo i problemi connessi ad una donazione non
ne farebbero piu` nemmemo una. Per cui evitano con cura l'argomento delle
conseguenze a meno che il cliente non formuli specifiche richieste, al
che, ne sono certo, lo spiegherebbero bene.

Quindi, dicevo, qui ti rispondiamo gratis. Pero` qualcosa devi farla
anche tu: spiegarsi meglio, per esempio. Altrimenti mi tocca leggere
tra le righe.

Se la casa e` ipotecata (ti ho chiesto, senza che tu abbia risposto,
se prima o dopo la donazione. Assumo prima.) tutti i discorsi fatti
fin qui sono inutili: la banca fara` la parte del leone ed agli altri
non restera` poco o nulla, anche se legittimari.

Pero` non e` questo che leggo tra le righe. Con le dovute cautele, e
salvo errore leggo quest'altro scenario:

Un immobile rischia di essere aggredito da un creditore, per cui al
debitore viene l'idea piu` banale che ci possa essere cioe` quella di
"recare pregiudizio alle sue ragioni" (art 2901 cc). Tanto banale che
la legge ne prevede le contromisure, cioe` l'azione revocatoria gia`
richiamata da tale Giulia, che pareva non aver capito niente ed invece,
forse, aveva capito tutto.

Se, e sottolineo _se_, lo scenario e` questo l'eventuale azione di
riduzione promossa dai futuri legittimari e` l'ultimo dei problemi.
Anzi, a ben vedere, l'aver fatto una donazione, in genere foriera
di guai, in questo caso particolare potrebbe essere un vantaggio
per il debitore.

roberto

unread,
May 20, 2013, 7:17:54 AM5/20/13
to
Sebastiano Venabile <sebas...@venabile.it> ha scritto:



Scusa Sebastiano, so ho omesso informazione importanti, ma non sono ferrato
come avrai capito, quindi pensavo ad una cosa piᅵ generalizzata, invece credo
di capire che ogni caso ᅵ da valutare..



> Se la casa e` ipotecata (ti ho chiesto, senza che tu abbia risposto,

> se prima o dopo la donazione. Assumo prima.) tutti i discorsi fatti

> fin qui sono inutili: la banca fara` la parte del leone ed agli altri

> non restera` poco o nulla, anche se legittimari.



non ti ho risposto perchᅵ non sapevo ancora come stavano le cose, stamattina ho
recuperato un po di documenti..

allora la casa ᅵ ipotecata, da un mutuo preso 10 anni fa, pagato fino a un anno
e mezzo fa, ora in sofferenza,(lavoro perso)

su 70 mila euro. ne mancano 25 per estinguere, ma per via dei ritardi dei
pagamenti, la banca ha incaricato un'agenzia di recupero, che vuole mettere la
casa all'asta.

posso dirti che l'atto di donazione(madre a figlia) ᅵ stato registrato febbraio
2002, mentre l'atto del mutuo ipotecario 21/10/2002, iscrizione ipoteca
15/10/2002(questi i timbri)

un acquirente sarebbe stato trovato, ha i requisiti per prendere il mutuo,(ha
avuto l'ok dalla sua banca) ma il pericolo(non ancora affrontato) ᅵ che la
banca non sia disposta ad ipotecare un tipo di immobile con queste
caratteristiche..

questo ᅵ quanto.

Ancora Grazie..

Un saluto

Sebastiano Venabile

unread,
May 20, 2013, 7:40:49 AM5/20/13
to
On 19 May 2013 20:16:19 "Rodriguez" wrote:

>> Ora stiamo vendendo, siamo stati da un notaio per un preventivo, e ci
>> ha detto che dobbiamo prima fare una RICONVERSIONE dell'atto di
>> donazione,(3.000 euro )altrimenti l'atto di vendita, potrebbe essere
>> impugnato da eredi, ed annullato.
>
>A prescindere dal fatto che non capisco perche` ad una consulenza
>professionale altamente qualificata , seria ed affidabile come quella
>di un notaio, surroghi con quella virtuale di qualche babbuino

Certo, come la consulenza del notaio che fece la donazione
senza mettere in guardia dei rischi.

>Fatta salva questa brevissima premessa, ci sono tantissimi rimedi
>pratici per recuperare la commerciabilita` dell'immobile; tra i tanti ,
>potete addivenire al preventivo scioglimento consensuale della
>donazione con effetto retroattivo dello status quo ante, dunque far
>alienare il bene direttamente dal donante. (ex art. 1372 C.C.).

E` probabile che con la parola "riconversione" abbia inteso
esattamente questo. A mio giudizio non funziona, come ho
spiegato nei post dei giorni scorsi.

>Con la tesi prospettata, avente natura risolutoria e, in
>conseguenza, anche ripristinatoria, con l'effetto ultimo di
>ripristinare completamente la situazione precedente, in quanto nel
>mondo giuridico la donazione si elimina e gli eventuali legittimari
>lesi, non potranno piu` agire in riduzione.

Non ti pare che lo scioglimento consensuale della donazione
sia un'altra donazione? Un donazione al contrario. Con il
conseguente raddoppio dei problemi.

La tua tesi e` maggioritaria soprattutto tra chi le donazioni
le roga, altrove, per esempio nel mondo accademico non ha
tutto questo successo. Vedi, ad esempio, tra i tanti

http://www.parerigiuridici.it/SaggioAngeloni.pdf

E` il primo link che ho trovato, gli altri puoi cercarli da solo.

Anche tra i roganti qualcuno ha dei dubbi:

http://www.abbruscatonotaio.com/component/content/article/50-nuovo-archivio/836-risoluzione-della-donazione-per-mutuo-dissenso

Al link si legge, infatti: "[...] Non me ne vogliano i colleghi
di cui scatenero` le ire (ma non e` una questione personale; e`
solo diritto) [...]"

Sebastiano Venabile

unread,
May 20, 2013, 8:03:35 AM5/20/13
to
On 20 May 2013 11:17:54 GMT "roberto" wrote:

>> Se la casa e` ipotecata (ti ho chiesto, senza che tu abbia risposto,
>> se prima o dopo la donazione. Assumo prima.) tutti i discorsi fatti
>> fin qui sono inutili: la banca fara` la parte del leone ed agli altri
>> non restera` poco o nulla, anche se legittimari.

>posso dirti che l'atto di donazione(madre a figlia) e` stato registrato febbraio
>2002, mentre l'atto del mutuo ipotecario 21/10/2002, iscrizione ipoteca
>15/10/2002(questi i timbri)

Quindi ti hanno concesso il mutuo anche in presenza di un donazione,
nell'ipotesi che tu confonda (come fanno tanti non adetti ai lavori)
"registrazione" con "trascrizione".

Perche` quanto segue ha un senso solo se e` l'atto di donazione e`
stato *trascritto* nel febbraio 2002 (o quanto meno anteriormente
al 15 ottobre 2002)

La banca ha quindi accettato il rischio: se un legittimario agisce
per la riduzione della donazione la banca perde l'ipoteca, (cio` non
significa che il debitore e` liberato dal debito). Comunqne non si puo`
agire per la riduzione con il donante in vita.

>un acquirente sarebbe stato trovato, ha i requisiti per prendere il mutuo,(ha
>avuto l'ok dalla sua banca) ma il pericolo(non ancora affrontato) e` che la
>banca non sia disposta ad ipotecare un tipo di immobile con queste
>caratteristiche..

Una banca che abbia gia` accettato il rischio [*] l'avete trovata,
puo` darsi che ce ne trovate un'altra.

[*] pervero remoto
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