Il 17/06/2013 20.27, Bruno ha scritto:
> Senti cosa dice rispetto alla sentenza della cassazione.
Dice che l'amministratore deve controllare quello che le proprietᅵ dei
singoli condomini cagionano come danno alle parti comuni, in concreto
non in astratto.
Nella specie c'erano canne fumarie private che buttavano fumo, calore e
fiamme nelle parti comuni e l'amministratore non ᅵ intervenuto come era
suo dovere per tutelare le parti comuni.
Non ci vedo nulla di strano.
Leggendo la sentenza poi si capisce meglio
CASSAZIONE PENALE
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-11-2011) 13-01-2012, n. 886
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere
Dott. GRILLO Renato - Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.G., nato a (OMISSIS) imputato art. 449 c.p.;
avverso la Sentenza della Corte d'appello di Milano in data 24.2.10;
Sentita, in pubblica udienza, la relazione del Cons. Dr. Guida Mulliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. Dr. Baglione Tindari, che ha
chiesto una declaratoria di inammissibilitᅵ del ricorso;
Sentito il difensore di P.C. avv. Martini Richard anche sost. proc.
Ratti Gianmaria e Perego Luca Francesco, che ha concluso per un rigetto
del ricorso;
Sentiti i difensori dell'imputato avv. Fumagalli Edoardo ed avv.
Moscatelli Fausto, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Provvedimento impugnato e motivi del ricorso - L'odierno ricorrente ᅵ
stato sottoposto a procedimento penale con l'accusa di avere, quale
amministratore di un condominio, concorso, ex art. 113 c.p., nel reato
di cui all'art. 449 c.p. (vasto incendio al tetto e sottotetto dello
stabile, che si era propagato all'intero edificio).
In particolare, essendo stati svolti dei lavori alla canna fumaria della
pizzeria "(OMISSIS)", (adiacente al condominio) al G., era stata inviata
la relazione peritale dell'ing. M. nella quale si segnalava che non
erano state seguite le indicazioni previste nel progetto illustrato
all'assemblea condominiale, con la precisazione che la canna fumaria
risultava quasi completamente sprovvista di qualsiasi limitazione del
calore prodotto e che vi era conseguente possibilitᅵ di incendio.
Al G. ᅵ contestato di avere omesso di controllare e verificare la
corretta esecuzione dei lavori, che risultavano non essere stati
eseguiti in modo idoneo, e di non avere, per lungo tempo, neppure fatto
alcuna segnalazione ad Autoritᅵ ed organi competenti ovvero al gestore
della pizzeria "(OMISSIS)".
Il tutto, in violazione degli obblighi e doveri inerenti la sua funzione.
In primo grado il G. ᅵ stato condannato.
In appello, con sentenza 22.5.08, il giudizio di colpevolezza ᅵ stato
confermato ma questa Corte (sez. 4^), con sentenza del 23.9.09,
ravvisando vizi motivazionali in quella decisione, impugnata dinanzi ad
essa, ha annullato con rinvio ad altra sezione della medesima corte
d'appello.
Quest'ultima si ᅵ nuovamente pronunciata il 24.2.10, ribadendo la
condanna ma riducendo la pena inflitta a G. a mesi 8 di reclusione.
Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso, tramite i propri
difensori deducendo:
(ricorso avv. Fumagalli).
1) vizio di motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. all'art. 40
c.p. e art. 530 c.p.p.). In particolare, si richiama l'attenzione sul
fatto che la decisione di annullamento di questa S.C. era avvenuta sul
rilievo che non era stata specificata la condotta che il G. avrebbe
dovuto porre in essere in concreto e neppure era stata precisata
l'esistenza di un nesso causale tra le omissioni contestate al G. e
l'evento verificato. Ciᅵ nonostante, secondo il ricorrente, l'onere
motivazionale non era stato ottemperato perchᅵ, anzi, i giudici di
merito non avevano fatto altro che riproporre le stesse argomentazioni
di quelli di primo grado e, quindi, dando vita ad una motivazione apparente.
La Corte, infatti, si ᅵ limitata a ribadire l'inderogabile esigenza di
garantire la sicurezza dell'edificio ha nuovamente richiamato il verbale
di assemblea condominiale del 10.12.01 senza esprimersi - come richiesto
dalla S.C. - in ordine alla volontᅵ dell'assemblea desumibile da quel
verbale (f. 5) (...e come invece richiesto da questa S.C. a f. 9, dove
si diceva di tener conto del testo completo del verbale richiamato dal
ricorrente e non solo della parziale formulazione indicata f 13 della
prima sentenza d'appello).
Il ricorrente insiste nel richiamare l'attenzione sul fatto che, dal f.
3 del verbale, si evince il concetto che il G. "agiva per prassi su
dieta dell'assemblea" e che, quindi, anche nel caso di specie, se
quest'ultima avesse voluto che G. si attivasse giudiziariamente nei
confronti di B. o R., lo avrebbe detto esplicitamente invece, anzi, il
verbale evidenzierebbe una intenzione dei condomini di non intromettersi
nella controversia tra B. e R. ai quali era stato dato un termine di
dieci giorni per una eventuale transazione e, solo in caso negativo,
sarebbe stato incaricato l'ing. L. (soggetto diverso
dall'amministratore) di redigere una nuova perizia.
Si censura anche il fatto che la Corte abbia indicato come condotta
dovuta da parte del G. l'esperimento di una proceduta d'urgenza ex art.
700 c.p.c. visto che, in teoria, anche se ciᅵ egli avesse fatto,
l'incendio avrebbe potuto verificarsi nelle more del giudizio e, quindi,
al G. avrebbe potuto essere rimproverato di non essersi attivato prima.
Nᅵ varrebbe l'affermazione della corte secondo cui l'adire il giudice
civile con procedura d'urgenza avrebbe indotto il B. o il R. ad
attivarsi prontamente, perchᅵ si trattava di un evento "probabile" ma
non "quasi certo".
Infine la Corte si ᅵ limitata - come fatto dal primo giudice - a
sostenere la "irrilevanza" del fatto che Comune ed ASL fossero giᅵ al
corrente della situazione di pericolo;
2) Vizio di motivazione con riferimento alla concessione della non
menzione (art. 606 c.p.p., lett. e) in rel. all'art. 175 c.p.). Tale
beneficio, infatti, era stato richiesto dinanzi al primo giudice
d'appello che lo aveva riconosciuto accogliendo l'impugnazione ma il
giudice d'appello di rinvio non aveva speso una parola limitandosi a
confermare "nel resto" la sentenza di primo grado, che perᅵ tale
beneficio aveva negato. ricorso avv. Moscatelli;
dopo un ampio excursus sul fatto e sulle vicende processuali si
formulano le medesime censure dell'altro difensore sottolineandosi,
quanto la primo motivo, che ᅵ compito dell'amministratore dare
esecuzione alle delibere assembleari. Nel silenzio dell'assemblea
l'
amm.re avrebbe avuto il potere ma, nel momento in cui, come in questo
caso, l'assemblea si era espressa, l'
amm.re non avrebbe potuto agire
diversamente di propria iniziativa (f. 11).
Il ricorrente conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
2. - Il ricorso ᅵ meritevole di considerazione nei termini di seguito
precisati.
Il parametro di valutazione della fondatezza del primo motivo di ricorso
non puᅵ che essere rappresentato dai dettami della sentenza di
annullamento con rinvio di questa S.C. ove, pur annullando per motivi
diversi da quelli indicati dal ricorrente (che aveva puntato ad
escludere, in capo all'amministratore, l'esistenza di una posizione di
garanzia) si era finito per rilevare che comunque, la decisione
impugnata andava rivista.
Piᅵ precisamente, per un verso, era stato affermato che i poteri
dell'amministratore derivano direttamente dalla legge (comprese la
"legitimatio ad causami" e quella "ad processum"), e che l'obbligo di
intervento da parte dell'amministratore di un condominio, a tutela delle
parti comuni dell'edificio condominiale, prescinde dalla provenienza del
pericolo". Per altro verso, perᅵ, la prima sentenza della Corte
d'appello era stata ritenuta inadeguata sul piano motivazionale non
essendo stati in essa precisati nᅵ i contenuti della condotta che
avrebbe dovuto concretamente tenere l'amministratore nᅵ l'esistenza di
un nesso causale tra la mancata tenuta di quel certo comportamento e
l'evento verificatosi.
Rivisitando la sentenza qui impugnata, alla luce di quelle indicazioni
nonchᅵ delle critiche qui mosse dal ricorrente deve concludersi che,
effettivamente, la Corte d'appello ha, anche in sede di rinvio,
sviluppato una motivazione incongrua nella quale non ᅵ stato
adeguatamente tenuto conto dei contenuti delle due assemblee
condominiali - evocate dal ricorrente che (a differenza di quanto le era
stato espressamente indicato in sede di rinvio da questa S.C.) non ha
esaminato nella loro complessitᅵ tralasciando di prendere in
considerazione, in particolare, la circostanza che la volontᅵ
assembleare, non solo non era stata diretta a conferire alcun mandato
alle liti, ma, addirittura, sembrava rivolta nella direzione opposta.
E' sufficiente ricordare la chiarezza delle affermazioni contenute in
quella sentenza circa il fatto che la decisione che fu allora rivista
"avrebbe dovuto puntualmente indicare le circostanze di fatto,
desumibili da detto verbale (quello dell'assemblea condominiale del
10.12.01 ndr) rivelatrici di una situazione di allarme, avvertita come
tale anche dai condomini.... tenendo conto, al riguardo del testo
completo del verbale in argomento (richiamato dal ricorrente) e non
della sola parziale formulazione evidenziata a pag. 13 della sentenza".
Orbene, mutatis mutandis, si puᅵ dire che anche la decisione qui
impugnata, presta il fianco alla medesima censura per la parzialitᅵ con
cui ha considerato i verbali di assemblea condominiali dai contenuti -
come sopra detto - addirittura opposti all'idea che l'assemblea avesse
preso atto della esistenza di una situazione di allarme ed avesse
sollecitato l'adozione di una iniziativa giudiziaria.
Tutto ciᅵ rende ancora piᅵ assertivo ed indimostrato l'avere ribadito,
da parte dei giudici di appello, il fatto che la condotta cui il G.
sarebbe stato tenuto era rappresentata dall'attivazione di una procedura
di urgenza ex art. 700 c.p.c..
La "doverositᅵ" di tale condotta ᅵ, infatti, tutta da dimostrare visto e
considerato anche che risultava esservi stato un interessamento da parte
delle autoritᅵ competenti (Comune ed asl) che non poteva essere
semplicemente considerato - come fatto - "irrilevante".
A tutto concedere, poi, non ᅵ nemmeno infondata la censura del
ricorrente a proposito delle pretesa decisivitᅵ della omissione in
termini di causa/effetto.
A riguardo, la sentenza impugnata si limita ad affermare che - ove il G.
avesse adito il giudice civile - sarebbe stato "altamente probabile in
linea logica" che il B. ed il R. si sarebbero attivati eseguendo i
lavori e prevenendo il verificarsi dell'incendio.
In realtᅵ, con tale affermazione, i giudici di merito eludono le
indicazioni fornite dalla S.C. in sede di annullamento quando hanno
richiamato la decisione di queste S.U. (su 10.7.02, Franzese, Rv.
222138) ed, in particolare, il concetto ivi espresso in base al quale,
nel reato colposo omissivo improprio, il rapporto di causalitᅵ tra
omissione ed evento non puᅵ ritenersi sussistente sulla base del solo
coefficiente di probabilitᅵ statistica, ma deve essere verificato alla
stregua di un giudizio di alta probabilitᅵ logica, "sicchᅵ esso ᅵ
configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta
l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi
causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilitᅵ
razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca
significativamente posteriore o con minore intensitᅵ lesiva".
A ben vedere, invece, l'asserzione circa l'"alta probabilitᅵ logica"
ribadisce suggestivamente le parole della S.C. ma si risolve in una mera
petizione di principio.
Il vero ᅵ che le critiche che il ricorrente muove alla sentenza
impugnata non risultano manifestamente infondate (come pure deve dirsi
del secondo motivo sicuramente giustificato ed assorbito
dall'accoglimento del primo) e tale apprezzamento, di fronte alla
sopraggiunta maturazione del termine prescrizionale, preclude la
possibilitᅵ di un nuovo annullamento con rinvio della decisione in
discussione ed impone, al contempo, una declaratoria di tale causa di
non punibilitᅵ.
Peraltro, ᅵ stato giᅵ affermato in questa sede di legittimitᅵ (sez. 2,
22.3.11, curtopelle, Rv. 250020; Sez. 6^, 3.6.09, Tamborrini, Rv.
244533) che, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione riscontri,
unitamente alla causa estintiva della prescrizione del reato, un vizio
di motivazione della sentenza di condanna impugnata, deve annullarla
senza rinvio ai fini penali e, "ove la sentenza contenga la condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile, annullarne anche le
statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in
grado di appello".
Nello statuire in tal senso, si demanda alla Corte d'appello civile
anche la liquidazione delle spese sostenute in appello, ed in questo
grado, dalla parte civile.
P.Q.M.
Visti l'art. 615 c.p.p. e ss., annulla senza rinvio la sentenza
impugnata perchᅵ il reato ᅵ estinto per prescrizione; annulla la
sentenza stessa relativamente alle statuizioni civili e rinvia al
giudice civile in grado di appello cui demanda anche la liquidazione
delle spese sostenute in appello ed in questo grado dalla parte civile.