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Conto cointestato

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Idro

unread,
May 11, 2007, 1:39:16 PM5/11/07
to
Salve,
secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza; pur non
avendo la banca ricevuto notizie da parte di altri eredi, pur sapendo che
non ne esistono altri oltre al cointestatario stesso (coniugi), pur essendo
il conto a firma disgiunta. Inoltre esiste una sentenza di cassazione che
condanna le banche che attuano queste procedure illegittime. Voi cosa ne
pensate?
Idro

GREEN GRASS

unread,
May 11, 2007, 7:07:11 PM5/11/07
to

"Idro" <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto nel messaggio
news:1e61i.2495$iP1...@news.edisontel.com...

Che devi andare dall'avvocato.


carmine

unread,
May 12, 2007, 2:26:20 AM5/12/07
to
Idro ha scritto:

delle banche?
meglio che non lo dico.
potrebbero querelarmi.

Sig. Mau

unread,
May 12, 2007, 5:23:20 AM5/12/07
to
>secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
>decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza; pur non
>avendo la banca ricevuto notizie da parte di altri eredi, pur sapendo che
>non ne esistono altri oltre al cointestatario stesso (coniugi), pur essendo
>il conto a firma disgiunta.

Non ci vedo nulla di male, anzi.
C.S.
prof. sig. Mau
_____________________________________________
Prof. a contratto di chiaroveggenza giuridica
Universita' di Roccacanuccia

Bianca

unread,
May 12, 2007, 7:44:31 PM5/12/07
to

"Idro" <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto nel messaggio
news:1e61i.2495$iP1...@news.edisontel.com...
> secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
> decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza;

certo che é lecito. Lo DEVE fare, per tutelare eventuali altri eredi. Non
basta dire che non si é fatto avanti nessun'altro. Tu se sei l'erede ti sei
fatto avanti con tutta la giusta documentazione dimostrando che sei l'unico
erede, e non stai facendo torto a nessun'altro? E il fatto che era a firma
disgiunta prevede che solo la metà del conto sia bloccato, fosse stato a
firma congiunta avrebbero bloccato tutto. Sbrigati con la documentazione e
ti sbloccano tutto.

GREEN GRASS

unread,
May 12, 2007, 8:34:38 PM5/12/07
to

"Bianca" <bian...@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:46465161$0$10626$4faf...@reader2.news.tin.it...

>
> "Idro" <mantel...@toglilowooow.it> ha scritto nel messaggio
> news:1e61i.2495$iP1...@news.edisontel.com...
>> secondo voi è legittimo da parte di una banca bloccare, in seguito al
>> decesso di uno dei cointestatari, la metà del saldo ad oltranza;
>
> certo che é lecito. Lo DEVE fare, per tutelare eventuali altri eredi. Non
> basta dire che non si é fatto avanti nessun'altro. Tu se sei l'erede ti
> sei fatto avanti con tutta la giusta documentazione dimostrando che sei
> l'unico erede, e non stai facendo torto a nessun'altro?

Voglio vedere proprio come farebbe a dimostrare che in un altro continente
non c'è un figlio naturale che ha diritto pure lui ad una quota di eredità.

E il fatto che era a firma
> disgiunta prevede che solo la metà del conto sia bloccato, fosse stato a
> firma congiunta avrebbero bloccato tutto. Sbrigati con la documentazione e
> ti sbloccano tutto.

Sì, ma digli pure qual è la documentazione che risolve il problema
dell'individuzione esatta degli eredi.


nek2000

unread,
May 13, 2007, 3:13:01 AM5/13/07
to
Beh io ho mio padre come cointestatario del mio c/c bancoposta. Quindi se
venissi a mancare io, titolare principale, o mio padre, come funziona?
Bloccano anche nel mio caso la metà o l'intero conto? E come si fa a
dimostrare che quelli sono davvero tutti i soldi miei e nessuno a diritto ad
ereditarli?
Inoltre come si fa a vedere se la cointestazione è congiunta o disgiunta?

Grazie

"Bianca" <bian...@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:46465161$0$10626$4faf...@reader2.news.tin.it...

Sig. Mau

unread,
May 13, 2007, 5:47:21 AM5/13/07
to
>Voglio vedere proprio come farebbe a dimostrare che in un altro continente
>non c'è un figlio naturale che ha diritto pure lui ad una quota di eredità.

Con una copia del testamento pubblicato ovvero con
una dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Alla banca, non gliene frega una cippa che ciò sia
vero, ma unicamente di aver il culo parato.
Una volta che loro hanno tale documentazione sono
felici e contenti.
Se quello che hai dichiarato non è vero, sono solo
cavoli tuoi e loro dormono tra 2 guanciali.

Sig. Mau

unread,
May 13, 2007, 5:48:34 AM5/13/07
to
>Beh io ho mio padre come cointestatario del mio c/c bancoposta. Quindi se
>venissi a mancare io, titolare principale, o mio padre, come funziona?

Dovrebbero bloccare metà conto.

>Bloccano anche nel mio caso la metà o l'intero conto? E come si fa a
>dimostrare che quelli sono davvero tutti i soldi miei e nessuno a diritto ad
>ereditarli?

Vedi la mia risposta di poco sopra.

>Inoltre come si fa a vedere se la cointestazione è congiunta o disgiunta?

Non è la cointestazione, ma il potere di firma...

Max max

unread,
May 13, 2007, 11:20:17 AM5/13/07
to

"Sig. Mau" <dott.mau@[unzaunza]email.it> ha scritto nel messaggio
news:4q1b431ss0keanu5a...@4ax.com...

> Non ci vedo nulla di male, anzi.

Se non fanno agire per l'intero il cointestatario a firma digiunta ... altro
che male ;-))
In questi termini il comportamento della banca è errato.
Liberi invece di non pagare agli eredi senza la necessaria documentazione
(compresa quella ai fini fiscali).
L'opposizione del cointestatario o di un erede rende invece legittimo il
pretendere disposizioni congiunte da tutti.

Max max


GREEN GRASS

unread,
May 13, 2007, 1:08:49 PM5/13/07
to

"Sig. Mau" <dott.mau@[unzaunza]email.it> ha scritto nel messaggio
news:pgnd43t9v3hu7i0nr...@4ax.com...

> >Voglio vedere proprio come farebbe a dimostrare che in un altro
> >continente
>>non c'è un figlio naturale che ha diritto pure lui ad una quota di
>>eredità.
>
> Con una copia del testamento pubblicato ovvero con
> una dichiarazione sostitutiva di notorietà.
> Alla banca, non gliene frega una cippa che ciò sia
> vero, ma unicamente di aver il culo parato.
> Una volta che loro hanno tale documentazione sono
> felici e contenti.
> Se quello che hai dichiarato non è vero, sono solo
> cavoli tuoi e loro dormono tra 2 guanciali.

Certo, ma la documentazione che tu indichi non "dimostra" niente perché è
solo una dichiarazione di parte.
E siccome Bianca parlavava di "dimostrazione", c'è solo da dire che la
"dimostrazione" dell'inesistenza di altri eredi non può esservi per
obiettiva impossibilità.


Sig. Mau

unread,
May 13, 2007, 2:02:28 PM5/13/07
to
>E siccome Bianca parlavava di "dimostrazione", c'č solo da dire che la
>"dimostrazione" dell'inesistenza di altri eredi non puņ esservi per
>obiettiva impossibilitą.

Sotto questo profilo hai prefettamente ragione.
Forse (le successioni non sono il mio forte)
l'unico caso potrebbe essere quello del testamento
pubblico.

Bianca

unread,
May 13, 2007, 2:50:11 PM5/13/07
to

"GREEN GRASS" <jollys...@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:46474629$0$10618$4faf...@reader2.news.tin.it...

>
> Certo, ma la documentazione che tu indichi non "dimostra" niente perché è
> solo una dichiarazione di parte.
> E siccome Bianca parlavava di "dimostrazione", c'è solo da dire che la
> "dimostrazione" dell'inesistenza di altri eredi non può esservi per
> obiettiva impossibilità.
allora, tu hai ragione e io ho scritto troppo frettolosamente e non mi sono
affatto spiegata. Quando muore il titolare del conto corrente gli eredi
devono notificarlo alla banca tramite la consegna dell'atto di morte. L'atto
di morte indica gli eredi. Nel caso di conto cointestato con firme
disgiunte, e della morte di uno dei titolari, la banca applica la clusola
sottoscritta all'apertura del conto:
“Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei
cointestatari del conto [disposizioni e ordini a valere su un conto
cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva
il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano
gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti
insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi
di cui al precedente comma però l’azienda deve pretendere il concorso di
tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante
dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione
anche solo con lettera raccomandata”.

Cioé, l'erede riconosciuto da atto notorio dovrebbe poter operare a pieno
titolo sul conto, a meno che non ci sia opposizione per iscritto da uno
degli altri eredi.
Il conto viene bloccato solo quando era a firme congiunte, fino a che non le
viene inviato l'atto notorio che indica gli eredi.

Nel caso qui menzionato, la banca non può assolutamente bloccare il conto.
Meglio far scrivere da un avvocato. Scusa se ho scritto una stronzata, era
tardi e avevo letto male. Ma le cose stanno così.
Ciao. :-)

GREEN GRASS

unread,
May 13, 2007, 2:59:26 PM5/13/07
to

"Bianca" <bian...@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:46475de5$0$4794$4faf...@reader4.news.tin.it...

Non c'è motivo di scusarsi ;-)


Bianca

unread,
May 13, 2007, 4:05:35 PM5/13/07
to

"GREEN GRASS" <jollys...@katamail.com> ha scritto nel messaggio
news:46476016$0$36444$4faf...@reader5.news.tin.it...

>
> Non c'è motivo di scusarsi ;-)
oh, se scrivo stronzate o cose incomprensibili o non precise... mi sembra
giusto, via!
Ciao!
:-)

Uplbet

unread,
May 14, 2007, 5:07:11 AM5/14/07
to
Il Sun, 13 May 2007 20:50:11 +0200, "Bianca" <bian...@ns.it> ha
scritto:

>[...]


>L'atto di morte indica gli eredi.

puoi spiegare meglio il concetto?
In particolare, che tipologia di eredi indica (o non indica)
quell'atto?
Grazie
---
Uplbet

Max max

unread,
May 14, 2007, 4:19:47 PM5/14/07
to

"Bianca" <bian...@ns.it> ha scritto nel messaggio
news:46475de5$0$4794$4faf...@reader4.news.tin.it...

> dell'atto di morte

Esiste ma non è quello che pensi tu. In realtà occorrono un certificato di
morte, un atto notorio e la copia autentica del verbale di pubblicazione
dell'eventuale testamento. In questo modo la banca risulta sufficientemente
diligente (con applicazione in caso della norma sul pagamento all'erede
apparente).

> L'atto di morte indica gli eredi.

No

> la banca applica la clusola sottoscritta all'apertura del conto

Corretto, con la precisazione che per gli eredi (non per il cointestatario)
occorre anche che diano copia della denuncia di successione o della
dichiaraizone che non sono tenuti a farla.

> Cioé, l'erede riconosciuto da atto notorio dovrebbe poter operare a pieno
> titolo sul conto, a meno che non ci sia opposizione per iscritto da uno
> degli altri eredi.

Se ci sono altri coeredi no (gli eredi devono operare congiuntamente).

> Nel caso qui menzionato, la banca non può assolutamente bloccare il conto.

E già

Max max


Max max

unread,
May 14, 2007, 4:21:51 PM5/14/07
to

"Uplbet" <nes...@nessunia.it> ha scritto nel messaggio
news:7v8g431ptqfqhu3rn...@4ax.com...

> In particolare, che tipologia di eredi indica (o non indica)
> quell'atto?

Non indica (tutto al più se c'è un coniuge).
Per il resto, anche con riferimento a rapporti diversi dal conto corrente:
Cass n. 15231 del 29/10/2002

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dal sul ricorso proposto da:
PINO ANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRATELLI RUSPOLI
8, presso l'avvocato TOMMASO PROTO, rappresentata e difesa
dall'avvocato IGNAZIO GAFÀ giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA SICILIA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38 presso l'avvocato BENITO P.
PANARITI, rappresentata e difesa dall'avvocato CESARE BORROMETI,
giusta procura a margine del controricorso;
- controricorre -
avverso la sentenza n. 749-99 della Corte d'Appello di CATANIA,
depositata il 25-10-99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29-05-2002 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato ROMANELLI, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del
ricorso e l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.

Fatto

Con sentenza 25.6.1997 il Tribunale di Ragusa condannò il Banco di Sicilia a
pagare a Pino Angela la somma di L. 38.350.000, oltre interessi, costituita
per L. 18.350.000 dal saldo di un libretto di deposito a risparmio e per L.
20.000.000 dall'importo di un buono fruttifero, entrambi cointestati con
firma separata alla Pino e a Panebianco Antonina, quest'ultima deceduta il
9.5.1994.
Ritenne il tribunale che la banca depositaria non potesse rifiutare la
liquidazione intera dei depositi cointestati con firma separata, in favore
di uno soltanto per il caso di morte dell'altro, trattandosi di obbligazione
solidale attiva, che sopravvive alla sopravvenuta incapacità di agire o alla
morte di uno dei contitolari.
Propose appello la Banca deducendo che la vigente legislazione e la
normativa bancaria uniforme, in applicazione del principio che alla
contestazione inerisce un mandato reciproco che si estingue con la morte di
uno dei cointestatari - mandanti, stabiliscono che in tale evenienza il
pagamento dell'istituto bancario debba essere fatto solo per la metà delle
somme e non per l'intero.
L'appellata resistette alla impugnazione, che la Corte di Appello di Catania
ha accolto, con sentenza 25.X.1999, determinando in L.
19.175.000 oltre interessi l'obbligazione di pagamento della appellante.
Ha rilevato la corte di merito che, mentre la cointestazione determina una
situazione di titolarità plurisoggettiva, regolata dalle norme che
disciplinano la comunione di diritti reali su beni, in forza delle quali
nessun partecipante può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno
degli altri, la separazione delle firme integra la facoltà di ciascun
cointestatario del deposito di prelevare disgiuntamente, anche oltre i
limiti delle rispettive quote, con l'obbligo corrispondente della banca di
adempiere alla restituzione di quanto depositato, con effetto liberatorio
nei confronti di tutti i cointestatari.
Tale regime permane però sino alla morte di uno di essi; non essendo,
infatti, la solidarietà dal lato attivo mai presunta, in quanto richiede un
titolo negoziale o legale, che la stabilisca - tant'è che in tema di
contratti bancari solo per il conto corrente intestato a più persone l'art.
1854 c.c. prevede la regola della solidarietà attiva e passiva per i saldi
del conto - è principio generale che, in difetto di espressa previsione
normativa, occorra una specifica fonte negoziale, tutte le volte che si
voglia affermare la solidarietà.
Nella specie era mancata una specifica clausola che avesse tenuto conto non
solo della "firma separata", ma dell'intero contesto convenzionale in cui
essa fosse inerita, a nulla giovando il patto di esercizio disgiunto del
potere di prelievo dal deposito bancario accessorio della cointestazione.
Posto, infatti, che in mancanza della clausola "a firma separata" o di
quella "a firma congiunta" ciascun cointestatario del deposito potrebbe solo
ritirare le somme corrispondenti alla propria quota, della quale è
contitolare ai sensi dell'art. 1101 c.c., la funzione della "firma separata"
faculta i cointestatari, con effetto nei confronti della banca, partecipe
dell'accordo, al prelievo disgiunto, anche oltre i limiti della quota,
attraverso lo scambio reciproco della autorizzazione ad esercitare il
diritto anche al di là di quei limiti, in deroga alla regola codicistica
dell'art. 1102 c.c..
Ne consegue che, corrispondendo la clausola "a firma separata" ad una
pattuizione che ha ad oggetto la reciproca gestione di interessi propri
della sfera giuridica di ciascun cointestario, deve soggiacere alle regole
generali dei negozi gestori, fra cui quello del mandato, che di tali negozi
è la forma centrale, che sancisce la estinzione del negozio per la morte o
sopravvenuta incapacità di agire di una delle parti.
Ha poi negato la corte di merito che possa trovare applicazione nella specie
l'art. 1723 c.c., secondo cui il mandato conferito anche nell'interesse del
mandatario non si estingue per la morte o la sopravvenuta incapacità del
mandante; posto che la cointestazione a firma separata implica una
pattuizione in cui l'attribuzione dell'esercizio disgiunto della facoltà di
prelievo trova la sua ragione causale nella pari facoltà che ciascun
cointestario riceve dagli altri, ognuno assume la veste di mandante e
mandatario in una inscindibile unità soggettiva funzionale, sicché la morte
del mandatario estingue anche il mandato in rem propriam, per il venir meno
della possibilità fisica di una esecuzione da parte del soggetto in cui il
mandante ha riposto la sua fiducia, sia pure in una vicenda afferente ad un
interesse comune.
Ha, infine, escluso il giudice di appello l'applicabilità degli artt.
1835,1836, 2021,1993 c.c., richiamati dalla appellata al pari delle norme
bancarie uniformi e di quelle tributarie in tema di successione mortis
causa, invece invocate dalla appellante.
Ha proposto ricorso per cassazione Pino Angela con due motivi;
resiste con controricorso il Banco di Sicilia.


Diritto

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c..
Premette che la corte territoriale sia andata ultra petita laddove ha
rinvenuto in norme e principi generali di diritto comune il fondamento della
sua statuizione, in luogo delle norme bancarie uniformi e di quelle
tributarie in materia di successione mortis causa. La violazione del
principio tantum devolutum quantum appellatum avrebbe comportato la lesione
del diritto di difesa della ricorrente, per non essere stata posta in
condizione di argomentare su temi trattati dal giudice.
Con il secondo motivo è denunziata la violazione nonché la falsa
applicazione degli artt. 1101, 1102, 1854 e 1723 c.c.; deduce la ricorrente
che è fuori luogo il richiamo agli artt. 1101 e 1102 c.c., che regolano la
comunione dei beni e non le obbligazioni.
Semmai a dovere essere applicato sarebbe l'art. 1298 II comma c.c.
la cui presunzione di uguaglianza dei creditori in solido opera tra loro e
non può essere fatta valere dal debitore che è liberato dalla obbligazione
con l'adempimento nei confronti di uno dei creditori.
Contesta l'applicazione della disciplina del mandato, essendo mancante nella
specie la sua causa tipica - il compimento di atti giuridici di una parte
per conto dell'altra - la natura delle obbligazioni e la previsione del
compenso, ed invoca le norme particolari dei contratti bancari (artt. 1834
ss c.c.) osservando, con riguardo al deposito bancario a risparmio con
libretto nominativo destinato a più persone, che, potendo le clausole essere
modificate solo con il consenso di tutti i contraenti, la banca non incorre
in responsabilità adempiendo nei confronti di uno per l'intero; come per il
conto corrente cointestato.
Da tali norme e solo da esse avrebbe dovuto trarsi la disciplina da
applicarsi analogicamente alla specie.
Non ha pregio il primo motivo, che, prospettato come denunzia di violazione
dell'art. 345 c.p.c., si è poi esplicitato con riferimento ad una supposta
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, con
l'assunto che il Banco di Sicilia avrebbe fondato le sue doglianze avverso
la sentenza di prime cure, invocando espressamente la prassi bancaria,
siccome trasfusa nelle norme bancarie uniformi, e le disposizioni tributarie
in materia di successioni mortis causa; mentre la corte etnea "si è spinta
oltre i motivi di censura sottopostile dall'appellante ed ha finito per
accogliere il gravame per ragioni sostanzialmente diverse da quelle
sollecitate con l'appello, giustificando il suo operato officioso con un
generico richiamo a norme e principi generali di diritto comune".
Va osservato a riguardo che, a fronte della doglianza mossa dalla banca
appellante alla sentenza di primo grado, con cui aveva sostenuto il
"contrasto di quella decisione con la vigente legislazione e con la
normativa bancaria uniforme, che, ispirandosi al principio secondo cui alla
cointestazione inerisce un mandato reciproco, che si estingue con la morte
di uno dei cointestatari - mandanti, consentiva in tale evenienza il
pagamento da parte dell'istituto depositario di metà soltanto delle dette
somme, in ossequio anche alla normativa fiscale vigente" (f. 4 della
sentenza impugnata), la corte di merito è pervenuta alle conclusioni
censurate, proprio sulla scorta dei generali principi codicistici e in
particolare di quelle sui negozi gestori, fra cui il mandato, nei quali ha
rinvenuto il potere del prelievo disgiunto, anche oltre i limiti della
quota, per ciascuno dei cointestatari del libretto di deposito e del buono
fruttifero.
Tanto giova a disattendere in punto di fatto il motivo del ricorso, che è
peraltro infondato in diritto, dal momento che non viola il disposto
dell'art. 112 c.p.c., cui sostanzialmente si richiama la ricorrente, il
giudice che, restando nell'ambito della causa petendi e del petitum,
sorregga la decisione con argomentazioni diverse da quelle addotte dalla
parte (Cass. 2572-1999; 1940-1998;
3100-1997).
Fondato è, invece, il secondo motivo.
Contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, i quali avevano
affermato che la cointestazione a firma separata obbligasse la banca - anche
dopo la morte di uno dei cointestatari e in caso di opposizione da parte dei
suoi eredi - alla intera liquidazione dei depositi, richiesta da uno degli
aventi titolo, integrando la fattispecie una ipotesi di obbligazione
solidale attiva, che sopravvive alla morte e alla sopravvenuta incapacità di
agire del contitolare; la corte territoriale ha rilevato che la
cointestazione dei depositi bancari esaminati esprimesse una situazione di
titolarità plurisoggettiva che, in mancanza di diverse specifiche clausole
pattizie, deve ritenersi regolata dalle norme che in via generale
disciplinano la comunione della proprietà e degli altri diritti reali, alla
cui stregua le quote dei partecipanti si presumono uguali e nessuno di essi
può estendere il proprio diritto sulla cosa comune in danno degli altri.
La firma separata, invece, integra la facoltà di ciascun cointestatario del
deposito di prelevare disgiuntamente dallo stesso, anche oltre i limiti
delle rispettive quote di appartenenza delle somme depositate; facoltà cui
fa riscontro l'obbligo della banca depositaria di adempiere alla
restituzione totale o parziale delle somme depositate, in relazione al
separato esercizio del diritto di prelievo effettuato da ciascun
cointestatario; con efficacia liberatoria nei confronti di tutti.
Tale situazione, però, a giudizio della corte etnea, che pure ha considerato
meritare la disciplina della solidarietà attiva, ai sensi dell'art. 1292
c.c., non permane in quei termini in caso di decesso di uno dei
cointestatari: essa, infatti, rileva che non si può "obliterare il dato di
partenza, costituito dalla contitolarità del deposito espressa dalla
cointestazione e correlata alla regola generale, secondo cui la solidarietà
dal lato attivo non è mai presunta, ma richiede un titolo che la stabilisca,
dove per titolo va intesa la fonte (negoziale o legale) della solidarietà
stessa e non certo la sua semplice enunciazione"; principio "confermato
proprio in materia di rapporti contrattuali bancari dall'art. 1854 c.c.,
che, per il caso di conto corrente intestato a più persone, con facoltà per
le medesime di compiere operazioni anche separatamente, pone espressamente
la regola che gli intestatari sono considerati creditori o debitori in
solido dei saldi del conto". Con l'effetto che siffatta regola, con la sua
limitazione alle sole operazioni bancarie in conto corrente, mentre
ribadisce la necessità di un autonomo titolo, quale fondamento della
solidarietà, postula d'altro canto la ricerca di una specifica fonte
negoziale, tutte le volte che si sostenga la solidarietà, pur in difetto di
una espressa previsione normativa.
Pertanto, rileva la sentenza impugnata, se in mancanza del patto di
esercizio disgiunta del potere di prelievo, la cointestazione avrebbe
trovato nelle regole generali sulla comunione la disciplina legale, la
funzione di quel patto sarebbe stata, invece, "di scambiarsi reciprocamente
l'autorizzazione ad esercitare il diritto, anche oltre i limiti della
titolarità pro quota di ciascuno".
Se, però, il contenuto di esso non può essere modificato da uno solo dei
paciscenti, "non è men vero che, trattandosi di una pattuizione avente ad
oggetto la reciproca gestione di interessi propri della sfera giuridica di
ciascun cointestatario, deve soggiacere alle regole generali dei negozi
gestori, fra cui.......
quella - espressamente codificata - in tema di mandato, che della categoria
è la figura negoziale centrale, nonché quella più compiutamente
disciplinata, che sancisce la estinzione del negozio per la morte (o per la
sopravvenuta incapacità di agire) di una delle parti". E la morte, conclude
la corte di merito, "producendo la estinzione della pattuizione contenuta
nella clausola a firma separata, impedisce l'ulteriore esercizio del diritto
da parte dei cointestatari superstiti, oltre i limiti della loro titolarità
pro quota sulle somme depositate al momento del detto evento estintivo".
Tale tesi non può in alcun modo essere condivisa, nè nella premessa, nè nel
passaggio argomentativo che ha portato alla conclusione impugnata.
È sicuramente condivisibile, trovando puntuale riscontro negli artt. 1292 e
1294 c.c., la affermazione che nelle obbligazioni la solidarietà dal lato
attivo non si presume, necessitando di un titolo negoziale o della espressa
previsione legale. Nella specie il titolo è appalesato dalla cointestazione
dei depositi bancari, congiunta alla facoltà dei contitolari di operare
disgiuntamente, in tutti i movimenti attivi e passivi, sino alla estinzione
del rapporto; cointestazione che esprime il patto tra costoro e l'istituto
di credito, intervenuto in unico contesto e che disciplinò il rapporto sin
dal suo nascere, il quale si sviluppò, come nessuno contesta che sia
avvenuto, attraverso comportamenti in linea con esso e cioè con prelievi e
depositi sempre compiuti con firma disgiunta e liberamente, senza, cioè,
corrispondenza con le quote di pertinenza di ciascuno.
Un titolo così concepito e in tal modo osservato era idoneo a realizzare e
di fatto realizzò una obbligazione solidale attiva, abilitando più creditori
a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio
verso tutti i creditori, una volta che fosse stato conseguito da uno solo di
essi (art. 1292 c.c.).
Ciò posto, nessun effetto sulla natura della obbligazione e sulla disciplina
che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione
alla riscossione integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale
liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari,
nei riguardi dei suoi aventi causa e ancor meno nei confronti dell'istituto
di credito, che, essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei
contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato
per supporre che la sua obbligazione si sia modificata.
Fondata è, pertanto, la doglianza della ricorrente, circa la falsa
applicazione degli artt. 1101, 1102 e 1723 c.c.; improprio appalesandosi il
richiamo della sentenza impugnata alle norme sulla comunione dei diritti
reali e sul mandato, compiuto per sorreggere la costruzione giuridica di una
fattispecie complessa, che, muovendo dalla comunione - in considerazione
della cointestazione dei depositi bancari - sarebbe evoluta verso una
ipotesi di obbligazione solidale, a cagione della previsione della firma
separata, con l'ulteriore inserimento di un negozio giuridico, quale il
mandato, che si è ritenuto di rinvenire nella funzione pratica che con la
pattuizione si era inteso raggiungere, quella cioè "di scambiarsi
reciprocamente l'autorizzazione ad esercitare il diritto anche oltre i
limiti della titolarità della quota di ciascuno"; ma che le parti de plano
avevano inteso conseguire, in dipendenza della solidarietà attiva che il
rapporto obbligatorio con l'istituto di credito aveva configurato.
Nè ha pregio l'argomento che nei rapporti contrattuali bancari solo nel
conto corrente cointestato gli intestatari sono considerati creditori o
debitori in solido dei saldi del conto, posto che, se per quel rapporto il
fondamento della solidarietà attiva è nella legge, per quello in esame
titolo giustificativo è il negozio che, sorto con quel carattere, non fu nè
poteva essere influenzato dalla morte di uno dei cointestatari, proprio
perché l'abilitazione a prelevare sino all'intero costoro non ricevevano da
reciproche autorizzazioni, in funzione dell'interesse proprio di chi le
concedeva o comune a quello dell'autorizzato, ma dalla natura della
obbligazione, che consentiva la pienezza dei diritti derivati dal rapporto,
in considerazione dell'interesse esclusivo del soggetto autore
dell'operazione, al di fuori di rapporti gestori, che, al contrario,
suppongono interessi altrui, in tutto o in parte.
La sentenza impugnata va pertanto cassata; e poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, rispetto a quelli compiuti dal giudice di
merito, la causa può essere decisa, con la condanna del Banco di Sicilia al
pagamento in favore di Pino Angela delle intere somme portate dal libretto
di deposito e dal buono fruttifero, con gli interessi legali dal 9.11.1995,
data della richiesta stragiudiziale formulata dalla ricorrente all'istituto
di credito(f.
15 della sentenza impugnata).
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.


P.Q.M

La Corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo; cassa la sentenza
impugnata e, provvedendo nel merito, condanna il Banco di Sicilia al
pagamento in favore di Pino Angela della intera somma portata dal libretto
di deposito e dal buono fruttifero, con gli interessi legali dal 9.11.1995
al soddisfo;
compensa le spese processuali.
Roma 29.5.2002.


Uplbet

unread,
May 14, 2007, 4:29:36 PM5/14/07
to
Il Mon, 14 May 2007 22:21:51 +0200, "Max max"
<max...@nomail.it.invalid> ha scritto:

>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

>[...]

avrei bisogno di un conciso riassunto ad uso dell'uomo della strada
(che sarei io).

Grazie

---
Uplbet

Max max

unread,
May 14, 2007, 4:54:33 PM5/14/07
to

"Uplbet" <nes...@nessunia.it> ha scritto nel messaggio
news:fghh43l4v9vi28ggo...@4ax.com...

> avrei bisogno di un conciso riassunto

Questa la massima:
Nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con
facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto,
operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una
solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione, che sopravvive alla morte di
uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche
dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di
deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso
gli eredi dell'altro contitolare.


Uplbet

unread,
May 15, 2007, 4:22:54 AM5/15/07
to
Il Mon, 14 May 2007 22:54:33 +0200, "Max max"
<max...@nomail.it.invalid> ha scritto:

>sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche

>dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di
>deposito a risparmio e l'adempimento così conseguito libera la banca verso
>gli eredi dell'altro contitolare.

ma gli eredi conservano comunque il loro diritto sull'importo che era
stato "dirottato" dal cointestatario dopo la morte dell'altro
cointestatario?

Grazie

---
Uplbet

Max max

unread,
May 15, 2007, 9:06:38 AM5/15/07
to

"Uplbet" <nes...@nessunia.it> ha scritto nel messaggio
news:4mqi43lc44r7a1df1...@4ax.com...

> ma gli eredi conservano comunque il loro diritto sull'importo che era
> stato "dirottato" dal cointestatario

Sě, ma nei soli confronti del cointestatario (presunzione di quote uguali
salvo prova contraria)

Max max


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