Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Vedersi sullo schermo

11 views
Skip to first unread message

Aurora

unread,
Dec 27, 2009, 12:56:16 PM12/27/09
to
Buongiorno

Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
lasciarla in asilo.
Sono stata inquadrata per almeno 6-7 secondi e mia figlia ᅵ, nel film,
perfettamente riconoscibile, tanto che una mia amica mi ha telfonato a
casa per dirmi che l'aveva vista sullo schermo.
Si riconosce pure l'asilo ed anche la mia auto.
Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film
La mia domanda ᅵ: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso
chiedere, ora, al produttore dei soldi?
Grazie

aurora

unread,
Dec 27, 2009, 2:58:31 PM12/27/09
to
chi usa il mio nick per raccontare le SUE storie? grrr

"Aurora" <20186i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:200912271...@mynewsgate.net...


> Buongiorno
>
> Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
> Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
> sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
> scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
> lasciarla in asilo.

> Sono stata inquadrata per almeno 6-7 secondi e mia figlia �, nel film,


> perfettamente riconoscibile, tanto che una mia amica mi ha telfonato a
> casa per dirmi che l'aveva vista sullo schermo.
> Si riconosce pure l'asilo ed anche la mia auto.
> Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
> strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film

> La mia domanda �: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso

Scarlett Johassen

unread,
Dec 27, 2009, 3:17:27 PM12/27/09
to

"Aurora" <20186i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:200912271...@mynewsgate.net...

Si si puoi chiedere circa 1 milione di euro

Tullio Pinter

unread,
Dec 27, 2009, 7:59:55 PM12/27/09
to
On 12/27/2009 06:56 PM, Aurora wrote:
> Si riconosce pure l'asilo ed anche la mia auto.
> Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
> strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film
> La mia domanda ᅵ: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso
> chiedere, ora, al produttore dei soldi?

Se puoi provare che quest'apparizione ti ha cagionato un danno puoi
certamente chiedere un indennizzo. Negli altri casi non saprei e lascio la
parola ai legulei.

--
Tullio Pinter

http://www.youtube.com/watch?v=1tybe9QFcxg

alberto

unread,
Dec 28, 2009, 3:03:59 AM12/28/09
to

"Aurora" <20186i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:200912271...@mynewsgate.net...
> Buongiorno
>
> Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
> Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
> sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
> scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
> lasciarla in asilo.
> Sono stata inquadrata per almeno 6-7 secondi e mia figlia �, nel film,

> perfettamente riconoscibile, tanto che una mia amica mi ha telfonato a
> casa per dirmi che l'aveva vista sullo schermo.
> Si riconosce pure l'asilo ed anche la mia auto.
> Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
> strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film
> La mia domanda �: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso

> chiedere, ora, al produttore dei soldi?
> Grazie

certo che puoi chiederli. Ovviamente non ti verranno dati
perche' tu transitavi su suolo pubblico, le riprese sono state
fatte su suolo pubblico e non e' stata usata la tua immagine a
scopo di lucro, ma semplicemente "passavi di la"...

alberto


Sp4rrow

unread,
Dec 28, 2009, 3:13:41 AM12/28/09
to

"aurora" <sabbiac...@gmail.com> a �crit dans le message de news:
4b37bc70$0$819$4faf...@reader5.news.tin.it...

> chi usa il mio nick per raccontare le SUE storie? grrr
>
Hai il copyright ?
impara a quotare !!


ponziopilato

unread,
Dec 28, 2009, 3:49:05 AM12/28/09
to

"Aurora" <20186i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:200912271...@mynewsgate.net...

> La mia domanda ᅵ: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso
> chiedere, ora, al produttore dei soldi?
> Grazie
>

occhio che rischi: se sei brutta ti chiedono i danni


WNC2

unread,
Dec 28, 2009, 4:58:45 AM12/28/09
to
Aurora ha scritto:

in qualsiasi servizio giornalistico al TG o in qualsiasi manifestazione
sportiva, si riconoscono chiaramente migliaia di persone, alle quali non
si chiede nᅵ il consenso nᅵ viene riconosciuto un compenso

se tua figlia ᅵ riconoscibile, forse potresti chiedere che il volto
venga squadrettato per impedire il riconoscimento

ValeRyo Saeba

unread,
Dec 28, 2009, 5:12:31 AM12/28/09
to
"WNC2" <wnc...@SPAM.biz> ha scritto nel messaggio
news:pj%Zm.71643$813....@tornado.fastwebnet.it


> se tua figlia � riconoscibile, forse potresti chiedere che il volto


> venga squadrettato per impedire il riconoscimento

In un film in distribuzione nelle sale?

--
ValeRyo
XT600 "Katoki Pajama" - http://www.slimmit.com/go.asp?7Y9
CBR600F "Cerbero" - In vendita - http://www.slimmit.com/go.asp?7X0
GamerTag: http://card.mygamercard.net/IT/nxe/ValeRyo76.png


WNC2

unread,
Dec 28, 2009, 5:16:28 AM12/28/09
to
>> se tua figlia ᅵ riconoscibile, forse potresti chiedere che il volto

>> venga squadrettato per impedire il riconoscimento
>
> In un film in distribuzione nelle sale?
>


non sono un avvocato e mi fermo qua, ma dubito che dipenda dal tipo di
trasmissione, in un documentario su un asilo li copri e in un film no.

Roberto Tagliaferri

unread,
Dec 28, 2009, 5:06:32 AM12/28/09
to
Il 28/12/2009 10:58, WNC2 ha scritto:
> Aurora ha scritto:
>> Buongiorno
>>
>> Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
>> Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
>> sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
>> scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
>> lasciarla in asilo.
>> Sono stata inquadrata per almeno 6-7 secondi e mia figlia ᅵ, nel film,
>> perfettamente riconoscibile, tanto che una mia amica mi ha telfonato a
>> casa per dirmi che l'aveva vista sullo schermo. Si riconosce pure
>> l'asilo ed anche la mia auto.
>> Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
>> strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film
>> La mia domanda ᅵ: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso
>> chiedere, ora, al produttore dei soldi?
>
> in qualsiasi servizio giornalistico al TG o in qualsiasi manifestazione
> sportiva, si riconoscono chiaramente migliaia di persone, alle quali non
> si chiede nᅵ il consenso nᅵ viene riconosciuto un compenso
>
Ma quello ᅵ diritto di cronaca, non penso venga trattato allo stesso modo.
Allora la (chessᅵ) coop potrrebbe riprenderti mentre tutto felice esci dal
supermercato e fare la pubblicitᅵ col tuo volto

> se tua figlia ᅵ riconoscibile, forse potresti chiedere che il volto
> venga squadrettato per impedire il riconoscimento

Viste le fisime per la privacy che ci sono mi sembra strano che si possa
inquadrare un minore E vedere la targa dell'auto che lo porta

--
Roberto Tagliaferri-Linux user #30785 <-> r.tagliaferri@(forse)tosnet.it
www.robyt.eu

ValeRyo Saeba

unread,
Dec 28, 2009, 5:35:14 AM12/28/09
to
"WNC2" <wnc...@SPAM.biz> ha scritto nel messaggio
news:0A%Zm.71653$813....@tornado.fastwebnet.it
>>> se tua figlia � riconoscibile, forse potresti chiedere che il volto

Neppure io sono un avvocato, sia chiaro :-)

Per� mi sembra strano che la zona non fosse indicata (per dire, gi� da
me hanno girato un film e c'era scritto ovunque 'se passi di qua potresti
essere ripreso') e poi per lamentarsi di qualcosa dovrebbe aver subito
un danno dal fatto.
Credo sia anche necessario vedere la situazione specifica: la sua
presenza � casuale, di sfondo, oppure necessaria alla trama?
Giusto per capire se hanno ricavato lucro dalla sua presenza oppure
la stessa � inifluente al film.

Ireneo Funes

unread,
Dec 28, 2009, 5:55:30 AM12/28/09
to

"Scarlett Johassen" <nonro...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4b37c0d7$0$1123$4faf...@reader3.news.tin.it...

>
> "Aurora" <20186i...@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio

>> La mia domanda �: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso


>> chiedere, ora, al produttore dei soldi?
>> Grazie
>>
>
> Si si puoi chiedere circa 1 milione di euro

*Almeno* un milione di euro con un avvocato medio (lascia perdere le
scartine come me, quelle che ti direbbero di regalare un gelato alla bimba
innocente). Con un avvocato con i controcaxxi, leone d'udienza, belva da tv,
tronista del foro, lampato e con i gemelli d'oro, almeno due o tre miliardi
di euro e un contratto alla bimba per un remake del Mago di Oz.


Giulia

unread,
Dec 28, 2009, 9:04:44 AM12/28/09
to
Aurora ha scritto:

> Buongiorno
>
> Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
> Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
> sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre

Non credo che sia io e Marilyn perche' si svolge e firenze , ma spero che non sia natale a beverly hills anche perche non
si svolge a milano per ovvie ragioni ....

Quindi Io sono l'amore mi sembra un buon candidato .....ti e' andata bene!!!


Giulia.

Candido

unread,
Dec 28, 2009, 10:19:50 AM12/28/09
to
Ireneo Funes <Ireneo...@nospam.it> wrote:

> tronista del foro

Questa mi ha fatto ridere di gusto! :-)
--
Candido

royfliniker

unread,
Dec 28, 2009, 10:49:53 AM12/28/09
to
Il Sun, 27 Dec 2009 17:56:16 GMT, "Aurora"
<20186i...@mynewsgate.net> ha scritto:

>Buongiorno
>
>Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
>Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
>sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
>scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
>lasciarla in asilo.

>Sono stata inquadrata per almeno 6-7 secondi e mia figlia �, nel film,

>perfettamente riconoscibile, tanto che una mia amica mi ha telfonato a
>casa per dirmi che l'aveva vista sullo schermo.
>Si riconosce pure l'asilo ed anche la mia auto.
>Di fatto avevo notato, quella mattina, un certo trambusto, nella
>strada, ma non mi sono accorta che stavano girando un film

>La mia domanda �: non avrebbero dovuto chiedermi il consenso? posso

>chiedere, ora, al produttore dei soldi?
>Grazie

Rapida scorsa alla giurisprudenza...

Certamente s�.
Partirei dall'art. 10 c.c. "abuso dell'immagine altrui".

Puoi preliminarmente chiedere che cessi l'abuso.
In via inibitoria il produttore dovr� tagliare quel pezzo oppure
oscurarlo con un colore/effetto (non ci sono i pixel sulla pellicola)
che vi renda irriconoscibili.
Dovr� forse fare un nuovo mix e un nuovo taglio del negativo.
E poi provvedere per le copie gi� in circolazione. Tutto questo ha un
bel costo.
Per non sostenerlo il produttore addiverr� ad un accordo economico.

Poi puoi rivendicare il tuo diritto e quello di tua figlia
all'immagine e chiedere il risarcimento danni. Nel tuo caso, visto che
non sei famosa, verr� calcolato corrispondendoti il compenso
giornaliero di una comparsa muta. Sui 100-150 euro al giorno.
Per tua figlia invece, vista la maggiore tutela che si deve ai minori,
sarebbe sicuramente piu' elevato.

Peccato tu non sia di Roma. Ti avrei difeso con molto piacere. ;-)

Fra l'altro il produttore sa bene che, se da una parte risparmia sulle
comparse, dall'altra dovr� risarcire quella o quelle poche persone che
gli faranno causa perch� illecitamente ritratte. Ma ne alla fine ne
consegue comunque un guadagno.

Anche perch�, ma qui potrei sbagliare, � coperto dall'assicurazione
del film.

Ciao

roy


Gabriele

unread,
Dec 28, 2009, 12:47:35 PM12/28/09
to
Il Mon, 28 Dec 2009 15:49:53 +0000, royfliniker ha scritto:

Dato che ti sei proposto per il patrocinio: ti sei chiesto se il tuo
consiglio è fedele agli interessi della persona?
Hai tenuto in considerazione il fatto che un giudice potrebbe
legittimamente avere grossi dubbi a concedere l'inibitoria per un paio di
secondi di immagine di sfondo causando milioni di danni alla produzione?
E che una decisione del genere sarebbe comunque a rischio di gravame?
Inoltre proprio perché le persone ritratte sono del tutto estranee
all'azione scenica risulterà arduo dimostrare che vi sia quella
rappresentazione infedele della loro personalità che giustifica una
domanda risarcitoria per abuso dell'immagine.
Infine ti ricordo che, salvo pochi amatori, ormai tutti i film sono
girati e distribuiti in digitale e dunque il risultato che onestamente è
più probabile ottenere consiste nel c.d. "effetto mosaico" per la bambina.
Meglio non dare mai niente per scontato.

Ragnarok

unread,
Dec 28, 2009, 3:14:38 PM12/28/09
to
Ireneo Funes ha scritto:

e con i gemelli d'oro,

Cosa intendi per gemelli d'oro?

royfliniker

unread,
Dec 28, 2009, 4:26:20 PM12/28/09
to
Il 28 Dec 2009 18:47:35 +0100, Gabriele <pierro...@vene.dave.it> ha
scritto:

>Il Mon, 28 Dec 2009 15:49:53 +0000, royfliniker ha scritto:
>
>Dato che ti sei proposto per il patrocinio: ti sei chiesto se il tuo

>consiglio � fedele agli interessi della persona?
Certamente si'.

>Hai tenuto in considerazione il fatto che un giudice potrebbe
>legittimamente avere grossi dubbi a concedere l'inibitoria per un paio di
>secondi di immagine di sfondo causando milioni di danni alla produzione?

I secondi sono sette. Il danno l'ho quantificato in 20 mila euro.

>E che una decisione del genere sarebbe comunque a rischio di gravame?

Perch� ci sono "decisioni" che non lo sono?!

>Inoltre proprio perch� le persone ritratte sono del tutto estranee
>all'azione scenica risulter� arduo dimostrare che vi sia quella
>rappresentazione infedele della loro personalit� che giustifica una

>domanda risarcitoria per abuso dell'immagine.

L'abuso prescinde dalla rappresentazione fedele o infedele che
l'abusando, a fini di lucro per altro, ne d�.

>Infine ti ricordo che, salvo pochi amatori, ormai tutti i film sono

>girati e distribuiti in digitale e dunque il risultato che onestamente �
>pi� probabile ottenere consiste nel c.d. "effetto mosaico" per la bambina.

I film che vanno nelle sale cinematografiche sono girati in pellicola
e in digitale contemporaneamente. Con il digitale fai un primo
montaggio, ma poi per il risultato finale devi riprendere la pellicola
e lavorare con quella perch� la qualit� sia adatta al grande schermo.


>Meglio non dare mai niente per scontato.

Giusto. Sto parlando con un avvocato?


roy

alberto

unread,
Dec 29, 2009, 3:01:05 AM12/29/09
to

"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:Ok8_m.71937$813....@tornado.fastwebnet.it...

> Ireneo Funes ha scritto:
>
> e con i gemelli d'oro,
>
> Cosa intendi per gemelli d'oro?

gemelli di un metallo prezioso che si chiama oro.

gem�lli, sm. pl.
1 Bottone doppio per i polsini della camicia


ponziopilato

unread,
Dec 29, 2009, 4:10:29 AM12/29/09
to

"alberto" <albe...@tin.it> ha scritto nel messaggio
news:4b39b763$0$6820$5fc...@news.tiscali.it...


>
> gemelli di un metallo prezioso che si chiama oro.
>
> gem�lli, sm. pl.
> 1 Bottone doppio per i polsini della camicia
>

bellissima :-)
ehhh povero ragliarok


Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 4:53:47 AM12/29/09
to
Il Mon, 28 Dec 2009 21:26:20 +0000, royfliniker ha scritto:

> I secondi sono sette. Il danno l'ho quantificato in 20 mila euro.

Come l'hai quantificato?
Prima di parlare di "danno" credo sarebbe il caso di verificare se
l'involontario attore era stato messo in grado di sapere che si stava
girando un film e, quindi, che vi era il rischio concreto di essere
ripresi.
Se vi erano cartelli, avvisi o se, comunque era palese che stessero
girando un film, IMHO, siamo nell'ambito del rischio consentito ed allora
potremmo parlare di "ingiustificato arricchimento" per non aver
retribuito una comparsa, ammesso e non concesso che una comparsa
involontaria debba essere retribuita.

Per il resto son d'accordo con te che sarebbe una causa davvero molto
stimolante.



>>Meglio non dare mai niente per scontato.
> Giusto. Sto parlando con un avvocato?

questo ᅵ irrilevante, salvo che uno scriva palesi corbellerie, qui tutti
hanno il diritto di dire la loro, ;)

--
Parsifal

Riverrun

unread,
Dec 29, 2009, 6:49:23 AM12/29/09
to
Parsifal ha scritto:

> il rischio concreto di essere
> ripresi.

> questo ᅵ irrilevante, salvo che uno scriva palesi corbellerie, qui tutti
> hanno il diritto di dire la loro, ;)

ecco, quella del "rischio concreto di essere ripresi" ᅵ una "palese
corbelleria" ;-)

Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 7:20:48 AM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 12:49:23 +0100, Riverrun ha scritto:

>> questo ᅵ irrilevante, salvo che uno scriva palesi corbellerie, qui
>> tutti hanno il diritto di dire la loro, ;)
> ecco, quella del "rischio concreto di essere ripresi" ᅵ una "palese
> corbelleria" ;-)

In che senso?
Se io so che quel giorno in quella via stanno girando un film, ovvero
vedo delle telecamere ed una troupe in azione, e passo all'interno
dell'area di scena accetto la possibilitᅵ di essere ripreso e che mi si
veda nel film (se non lo faccio proprio con questa intenzione).
Un po' come quelli che nelle dirette si piazzano dietro al giornalista,
non credi che accettino la possibilitᅵ di essere ripresi?
Se poi intendi dire che non si tratta di un "rischio", bhᅵ dipende da
quello che il soggetto stava facendo in quel momento ;)

--
Parsifal

royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 8:18:51 AM12/29/09
to
Il 29 Dec 2009 09:53:47 GMT, Parsifal <pars...@people.it> ha scritto:

>Il Mon, 28 Dec 2009 21:26:20 +0000, royfliniker ha scritto:
>
>> I secondi sono sette. Il danno l'ho quantificato in 20 mila euro.
>Come l'hai quantificato?

L'ho scritto nell'altro post.


>Prima di parlare di "danno" credo sarebbe il caso di verificare se
>l'involontario attore era stato messo in grado di sapere che si stava
>girando un film e, quindi, che vi era il rischio concreto di essere
>ripresi.
>Se vi erano cartelli, avvisi o se, comunque era palese che stessero
>girando un film, IMHO, siamo nell'ambito del rischio consentito ed allora
>potremmo parlare di "ingiustificato arricchimento" per non aver
>retribuito una comparsa, ammesso e non concesso che una comparsa
>involontaria debba essere retribuita.

Quando si gira un film si chiede un permesso al comune.
Paghi una tassa per occupazione di suolo pubblico e puoi delimitare
quell'area per girare il tuo film, mettendo ad esempio dei vigili
urbani perch� il divieto di passaggio sia risprettato.
Tutto questo perch� esiste l'art. 16 Cost., che sancisce il diritto
del cittadino a circolare liberamente nello stato.
Dunque il tuo ragionamento avrebbe senso se la signora avesse
oltrepassato quei limiti, introducendosi nella zona delle riprese.
Ma dal racconto questo non sembra proprio.

Si evince invece che la sig.ra si trovava in un'area non interdetta, e
l� nessun cartello potrebbe scriminare il comportamento illecito della
produzione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

>Per il resto son d'accordo con te che sarebbe una causa davvero molto
>stimolante.
>
>>>Meglio non dare mai niente per scontato.
>> Giusto. Sto parlando con un avvocato?

>questo � irrilevante, salvo che uno scriva palesi corbellerie, qui tutti

>hanno il diritto di dire la loro, ;)

Prendo atto che non tu e Gabriele non siete avvocati o persone che
studiano diritto.
Peccato. In quel caso sarebbe bastato scrivere:
-"Allora ti � sfuggita Cass. penale 25527/07!?"-
E tu avresti potuto rispondere:
- "Esclamazione di stupore a piacimento, Il contatto sociale
civilistico che incardina la responsabilit� penale omissiva!!!"
Ma non c'e' problema...

L'argomento a mio avviso � ghiotto.
Leggiti la sentenza che ti copio incollo.
Il caso � quello di un tipo che si dice pronto a guidare dei turisti
gi� per una montagna, di notte, con il ghiaccio...

Parafrasando questa sentenza si potrebbe sostenere che:

-Tutti hanno il diritto di dire la loro, ma se un soggetto, su un ng,
d� indicazioni su una certa materia rassicurando l'interlocutore e
inducendolo a riporre fiducia nelle sue affermazioni, e quest'ultimo
subisce in seguito, ad esempio, una lesione alla propria incolumit�
personale (nei ng di medicina alternativa � prassi costante),
l'"esperto" in questione ne risponde anche a livello penale.-

roy


---------------------------------

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 4 luglio 2007, n. 25527

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. All'esito di giudizio abbreviato, il GUP presso il Tribunale di
Trento ha affermato la responsabilit� di C.G. in ordine al reato di
omicidio colposo; e lo ha altres� condannato al risarcimento del danno
nei confronti delle parti civili.

La sentenza � stata confermata dalla Corte d'appello di Trento.

La vicenda oggetto del processo pu� essere riassunta nei seguenti
termini. Alcune persone avevano partecipato ad una cena notturna in un
rifugio in ...omissis.... La discesa a valle avvenne nottetempo a
bordo di alcuni slittini; e l'imputato, che aveva assunto l'incarico
di controllare la sicurezza del rientro, segu� la discesa a bordo di
una motoslitta munita di un faro. Uno degli slittini con a bordo due
donne, M.L. e P. I., erroneamente non percorse la pista stabilita ma
imbocc� una pista inidonea. Per via della ripidit� e della neve
ghiacciata, la conducente perse il controllo del mezzo che cos� usc�
di pista ed urt� contro un albero. Nell'incidente la M. riport�
lesioni mortali. Al C. viene mosso l'addebito di non aver seguito con
la necessaria attenzione il rientro di tutti i bob; non avvedendosi
che quello in questione era rimasto arretrato, era in difficolt� ed
imboccava un percorso sbagliato.

2. Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo diversi
motivi:

2. 1. Violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., a causa della mancanza
di correlazione tra imputazione e sentenza. Si assume che nel capo
d'imputazione si attribuisce al C. l'assunzione di fatto del compito
di controllare la discesa e che tale assunzione � conseguenza della
partecipazione all'organizzazione della cena presso il rifugio.
Quest'ultima circostanza assume pertanto nella descrizione del fatto
una fondamentale importanza. Essa, in conseguenza, avrebbe dovuto
trovare conferma nella decisione, pena l'assenza di correlazione tra
contestazione e sentenza.

Il ricorrente assume altres� di aver dimostrato che l'imputato non
ebbe alcun ruolo nell'organizzazione della serata e che egli si trov�
nel rifugio per caso, essendo fidanzato della figlia del gestore. La
Corte d'appello ha ritenuto che effettivamente il C. non partecip�
all'organizzazione della serata ed ha quindi escluso il presupposto di
fatto dell'assunzione della posizione di garanzia. Tuttavia non ne ha
tratto le necessarie conseguenze in tema di diversit� del fatto;
giacche ha omesso di restituire gli atti ai sensi dell'art. 521 c.p.p.
vulnerando il diritto di difesa e determinando la nullit� della
sentenza ai sensi dell'art. 522 c.p.p..

2. 2. Violazione dell'art. 40 c.p.p., comma 2. Secondo il primo
giudice - si afferma - la posizione di garanzia del C. ed il
conseguente obbligo giuridico d'impedire l'evento derivava
dall'impegno contrattuale assunto dai gestori del rifugio di condurre
a valle gli avventori, delegato dagli stessi gestori all'imputato.

Tale tesi � stata confutata dalla difesa; ma la Corte d'appello ha
sostituito le valutazioni erronee del Tribunale con altre ancora pi�
infondate. Ha infatti affermato che l'assunzione di fatto del ruolo di
accompagnatore ha reso l'imputato responsabile a tutti gli effetti nei
confronti delle persone che scendevano a valle di notte.

Si � esclusa la posizione di garanzia di fonte contrattuale, ma si �
erroneamente sostenuta l'assunzione di fatto del ruolo di
accompagnatore. Tale tesi � errata poich� fonda il ruolo di garante
solo su una situazione di fatto e non su un obbligo giuridico.

Si aggiunge, infine, che la discesa in questione non era vietata n�
era obbligatoria la presenza di una guida, sicch� va esclusa la
configurabilit� di una situazione di garanzia.

N� si pu� far discendere l'obbligo di impedire l'evento dalla
circostanza che il C. si adoper� in concreto per aiutare i giovani,
inesperti discesisti. Se cos� fosse, la sua opera meritoria
rappresenterebbe l'unica ragione della sua colpevolezza.

2.3. Violazione degli artt. 43 e 589 c.p., Ove pure fosse
configurabile il nesso eziologico, l'imputato dovrebbe essere comunque
assolto per mancanza di colpa. Il giudice ravvisa comportamenti
colposi delle due ragazze, che non si preoccuparono di richiamare
l'attenzione degli altri discesisti sulle loro difficolt�. Ci� imped�
all'imputato di accorgersi della situazione pericolosa, tanto pi� che
egli doveva preoccuparsi di altri venti ragazzi, al buio e senza alcun
aiuto.

Inoltre, la Corte d'appello reputa che, se si fosse accorto del
pericolo, il C. si sarebbe dovuto prodigare in aiuto dello slittino
che si trovava in difficolt�. Tale valutazione � erronea, perch� non
tiene conto del particolare contesto costituito dalla discesa
disordinata di numerose persone. Se egli fosse accorso in aiuto della
ragazze in difficolt� avrebbe dovuto abbandonare gli altri discesisti,
determinando una diversa situazione pericolosa. In sintesi, se egli
avesse acquisito consapevolezza del pericolo, avrebbe dovuto
affrontare una scelta: seguire il grosso della comitiva ovvero
abbandonare il resto del gruppo per assistere le due ragazze rimaste
indietro. Egli avrebbe dovuto scegliere tra due comportamenti ambedue
diligenti ma, all'evidenza, non contemporaneamente attuabili. In tale
situazione l'agente non pu� essere ritenuto responsabile come gi�
ritenuto da questa Corte quando ha affermato il principio che "qualora
taluno trovandosi nella necessit� di operare una scelta fra due
condotte entrambe corrette, abbia dato la preferenza a quella dalla
quale sia poi derivato un fatto lesivo in danno di terzi, di tale
evento egli non pu� in alcun modo essere ritenuto responsabile (Cass.
4^, 10 gennaio 2001, n. 12597, D'Amelio).

2.4. Illogicit� e contraddittorieta della motivazione. Si legge in
sentenza che l'imputato si comport� come chi si pone come punto di
riferimento di un gruppo e se ne preoccupa per tutto il percorso; si
comport� cio� come una guida, attento all'andamento della discesa e
tenendo d'occhio tutti i partecipanti. Orbene, afferma il ricorrente,
se il C. si comport� "come si conviene ad una guida", e proprio perci�
assunse la posizione di garanzia, non si comprende per quale motivo
dovrebbe rispondere della morte di una delle discesiste. Se ag�
diligentemente e prudentemente, non pu� certo rispondere per
negligenza imprudenza o imperizia.

3. Il ricorso � infondato.

3.1. Il primo motivo � privo di sostegno in fatto. Infatti la lettura
del capo di imputazione mostra che la vicenda oggetto del processo �
analiticamente descritta in tutti i suoi tratti rilevanti; e che in
particolare, per ci� che riguarda le circostanze afferenti
all'assunzione del ruolo di garante da parte dell'imputato, si fa
riferimento sia alla partecipazione all'organizzazione della cena che
precedette la drammatica discesa a valle, sia all'assunzione di fatto
del compito di controllare la sicurezza della discesa dei partecipanti
alla gita. Il tema dell'assunzione della posizione di garanzia sar�
affrontato con un maggiore dettaglio nel prosieguo, anche per ci� che
riguarda la ricostruzione del percorso argomentativo della pronuncia
d'appello. Qui � sufficiente constatare che l'affermazione di
responsabilit� dell'imputato si fonda su circostanze compiutamente
enunciate in imputazione; e fa leva particolarmente sul dato cruciale,
espressamente enunciato in imputazione, dell'assunzione effettiva
dell'obbligo di garanzia. In conseguenza, non si configura la dedotta
diversit� tra fatto enunciato e fatto ritenuto in sentenza.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre in primo luogo
osservare che esso si fonda in larga misura su una lettura non
condivisibile del tenore della sentenza d'appello. Si afferma infatti
che la Corte ha escluso l'esistenza di un vincolo contrattuale assunto
dai titolari del rifugio di condurre a valle i partecipanti alla cena,
successivamente trasferito dagli stessi gestori all'imputato. In
realt� la pronunzia richiama la sentenza assolutoria emessa in
distinto giudizio nei confronti dei gestori del rifugio; vi presta
piena adesione affermando che "con logica del tutto condivisibile" si
� affermato che l'organizzazione della serata aveva previsto la
predisposizione di mezzi idonei al viaggio di andata e ritorno dei
partecipanti alla cena. Cos� facendo, ai gestori si erano
doverosamente fatto carico di curare il rientro in sicurezza dei
partecipanti a fronte delle oggettiva pericolosit� di quel
trasferimento notturno da compiersi sui declivi montuosi innevati e
bui. Costoro avevano pertanto assunto nei confronti dei partecipanti
alla cena una posizione di garanzia che li rendeva responsabili della
loro incolumit�. La pronunzia d'appello prosegue evidenziando che la
assoluzione dei gestori del rifugio, che viene ritenuta ineccepibile,
trova fondamento nel fatto che essi si erano adoperati per assicurare
il miglior esito di quel rientro predisponendo gli slittini ed un
veicolo a motore munito di un faro, nonch�, soprattutto, per aver
affidato la gestione del rientro a valle all'imputato, persona esperta
e profonda conoscitrice dei percorsi, trattandosi di poliziotto
addetto proprio al servizio piste. La sentenza, nel prosieguo, evoca
brevemente le discussioni svoltesi nel giudizio di primo grado in
ordine alle ragioni della presenza dell'imputato nel rifugio, e la
tesi che egli si trovasse in quel luogo solo perch� fidanzato con la
figlia del gestore. Osserva in proposito la Corte che "se questo �
vero, ci� non toglie che l'assunzione di fatto del ruolo di
accompagnatore abbia reso l'imputato responsabile a tutti gli effetti
verso quei discesisti della notte". Coordinando tale ultima
enunciazione con la precedente diffusa argomentazione cui si � fatto
cenno, emerge chiaramente che, contrariamente a quanto assunto dal
ricorrente, la Corte non ha per nulla escluso l'esistenza di una
posizione di garanzia dell'imputato trasferitagli dagli originari
garanti; ma, al contrario, ha doverosamente sottolineato l'effettiva
assunzione in fatto del ruolo di accompagnatore dei discesisti che,
come sar� meglio evidenziato pi� avanti, non � priva di rilievo ai
fini dell'imputazione oggettiva dell'evento. In conseguenza, la
pronunzia non esclude l'esistenza di una posizione di garanzia di
fonte contrattuale.

La difesa ha peraltro argomentato sulla inaccettabilit� di una
posizione di garanzia fondata su una situazione di fatto e non su un
obbligo giuridico; e di un'affermazione di responsabilit� basata
esclusivamente sulla circostanza che il C. si adoper� in concreto,
meritoriamente, per aiutare gli inesperti discesisti.

Sebbene, come si � accennato, l'esistenza di una posizione di garanzia
di fonte contrattuale non sia stata per nulla esclusa ed abbia anzi
costituito la base del giudizio in ordine all'imputazione causale ai
sensi dell'articolo 40 capoverso del codice penale, tuttavia
l'importanza della questione e la delicatezza del caso inducono la
necessit� di qualche ulteriore considerazione di principio che valga
ad inquadrare correttamente la questione proposta dalla difesa,
relativa alla necessit� di una rigorosa individuazione dell'obbligo
giuridico di impedire l'evento.

Com'� noto, il tema dell'obbligo d'impedire l'evento rilevante ai
sensi dell'art. 40 cpv. c.p., che viene solitamente evocato come
obbligo di garanzia, � oggetto di un plurisecolare, ciclopico
dibattito nel cui ambito sono state costruite diverse elaborazioni
teoriche.

La teoria formale, la pi� antica, costituisce la base della tradizione
giuridica italiana ed esprime il punto di vista del liberalismo
giuridico classico, che concepisce l'ordinamento penale come un
sistema fondato precipuamente su divieti. Ne consegue che, poich�
l'imputazione causale per omissione di una condotta doverosa
costituisce un'eccezione, � necessario che l'obbligo giuridico di
agire trovi fondamento in una fonte giuridica formale. Tale
impostazione vale se non altro ad escludere con certezza la rilevanza
di obblighi di carattere morale: un risultato di non poco conto che
senza dubbio esalta la laicit� dell'ordinamento penale contro il
pericolo di impostazioni eticheggianti, prive di una dimensione
definita, capaci di determinare un'incontrollabile espansione
dell'imputazione.

Tuttavia, gi� l'individuazione delle categorie di fonti giuridiche
dell'obbligo lascia spazio a vistose disparit� di opinioni. Esse
vengono solitamente individuate nella legge penale ed extrapenale;

nel contratto; nella precedente azione pericolosa. Ad esse sono state
aggiunte, in alcune elaborazioni, la negotiorum gestio e la
consuetudine.

Tale dottrina, se corrisponde senza dubbio ad una fondamentale
esigenza di legalit� e di tipicit�, presenta alcuni gravi limiti che
sono stati da tempo messi in luce.

La principale obiezione riguarda l'eccessiva, indiscriminata
estensione dell'imputazione: nell'ordinamento possono essere rinvenuti
innumerevoli obblighi, che corrispondono a disparate esigenze delle
varie branche dell'ordinamento e che, spesso, non esprimono esigenze
riconducibili a quelle del sistema penale e dell'art. 40 cpv. c.p.
segnatamente.

Non meno rilevante � l'obiezione che, attribuendo eccessivo rilievo
alla fonte formale dell'obbligo, ne esclude l'esistenza nei casi di
invalidit� del contratto, anche nei casi in cui vi sia stata la presa
in carico della tutela del bene giuridico; e al contrario, ne ammette
l'esistenza pure in situazioni in cui la stessa assunzione in carico
del bene non vi sia stata, cos� trascurando le esigenze sostanziali
del sistema ed il contenuto materiale dell'obbligo giuridico
d'impedire.

Le insufficienze della teoria formale hanno incoraggiato lo sviluppo
di una differente elaborazione sostanzialistico-funzionale che non fa
pi� leva tanto su profili formali quanto piuttosto sulla funzione
dell'imputazione per omissione, connessa all'esigenza di natura
solidaristica di tutela di beni giuridici attraverso l'individuazione
di un soggetto gravato del ruolo di garante della loro protezione.

Tale individuazione del garante avviene, pi� che sulla base di criteri
formali, alla stregua della posizione di fatto assunta, del ruolo
svolto.

L'elaborazione in questione presenta il pregio ampiamente riconosciuto
di aderire allo specifico punto di vista dell'ordinamento penale,
selezionando in senso restrittivo il dovere di agire nell'ambito della
sterminata congerie di obblighi presenti nell'ordinamento. Essa
consente inoltre di fronteggiare situazioni nelle quali, come si �
accennato, pur in presenza di un vizio della fonte contrattuale
dell'obbligo, vi � stata la effettiva assunzione del ruolo di garante,
la cosiddetta presa in carico del bene protetto; nonch� quelle nelle
quali si riscontra una situazione di fatto assimilabile, analoga,
rispetto a quella prevista dalla fonte legale dell'obbligazione, come
ad esempio nel caso della consolidata convivenza in un rapporto di
tipo familiare o istituzionale.

Tuttavia, proprio l'abbandono del criterio formale ha messo in luce
una inevitabile vaghezza delle diverse costruzioni, che presentano
criteri d'individuazione degli obblighi di garanzia assai
differenziati. Tale costruzione ha mostrato un rapporto di tensione
con i principi di legalit� e di tassativit� a causa dell'inidoneit� a
circoscrivere l'imputazione per omissione entro confini
sufficientemente precisi.

Ha quindi preso corpo una concezione mista, eclettica, che in vario
modo tenta di conseguire una sintesi, una reciproca integrazione tra
la teoria formale e quella contenutistica. La prima, infatti, non pone
in evidenza il contenuto materiale dell'obbligo giuridico e pecca di
eccessivo formalismo; mentre la seconda corre il rischio di
dimenticare la dimensione normativa, necessaria alla nascita della
posizione di garanzia e di porsi in contrasto con il principio di
legalit�.

Tuttavia pure tale sincretismo ha lasciato spazio a rilievi di vario
genere. Si � evidenziata l'eccesiva variet� delle soluzioni
applicative e la manipolabilit� dei criteri guida, con esiti di
eccessiva dilatazione della responsabilit� da un lato (soprattutto in
tema di tutela antinfortunistica) e di eccessiva restrizione dell'area
della responsabilit� (negazione dell'obbligo di garanzia dei genitori
per i fatti lesivi dell'intangibilit� sessuale dei figli minori; delle
forze di polizia per i reati commessi; negazione in generale
dell'obbligo di garanzia nell'ambito dei reati contro il patrimonio).

Si � inoltre rilevato che le elaborazioni miste finiscono con il
cumulare i difetti delle due teorie: anche attenendosi al criterio
dell'individuazione di una fonte formale dell'obbligo di garanzia, si
� pur sempre in presenza frequentemente di norme extrapenali vigenti
in branche dell'ordinamento ove il principio di legalit� non viene
osservato con il rigore richiesto nell'ambito penale, con conseguente
indeterminatezza. D'altra parte, l'utilizzo di criteri funzionali
nella selezione delle posizioni di garanzia, lascia comunque ampio
spazio a criteri discrezionali a causa della vaghezza dell'art. 40
cpv. c.p.. Si perviene quindi alla conclusione che si � in presenza di
una situazione di non superabile incertezza, dovuta alla inadeguatezza
della disciplina prevista dell'art. 40 cpv. c.p., che determina uno
dei casi pi� clamorosi di creazione giurisprudenziale delle
fattispecie penali, e si prospetta la necessit� di un intervento
normativo riformatore che tipizzi le posizioni di garanzia.

Pur nella variet� delle opinioni espresse a proposito della fonte
dell'obbligo di garanzia, tra teorie formali e teorie funzionali,
l'indirizzo prevalente nel pensiero giuridico italiano tende
condivisibilmente ad assumere, come si � accennato, un atteggiamento
per cos� dire eclettico, in vario modo conciliando ed integrando i due
opposti punti di vista. In particolare, sebbene si riconosca la
centralit� della posizione di garanzia, cio� del ruolo concretamente
assunto da una determinata persona, viene in luce l'esigenza di
temperare i pericoli di eccessivo soggettivismo e di soluzioni
vagamente eticheggianti, e di non trascurare - quindi - la
considerazione della fonte dell'obbligo, al fine di individuarne il
fondamento e, soprattutto, di definirne i contenuti.

La prima indiscussa fonte di obbligo � costituita dalla legge, sia
quella di diritto pubblico che di diritto privato; sebbene non
manchino disparit� di opinioni a proposito della rilevanza delle fonti
sublegislative come regolamenti, atti amministrativi e consuetudine.

Altra sicura fonte dell'obbligo di garanzia � quella contrattuale,
sulla quale occorre brevemente soffermarsi per il rilievo che essa
presenta nel giudizio in esame. Essa comprende sia i contratti tipici
come i contratti di prestazione d'opera della bambinaia e della
guardia giurata, sia i contratti atipici che si fondano pur sempre sul
consenso tra le parti. Esempi: la guida di montagna, i membri di
un'associazione di volontari di pronto soccorso, i vicini di casa che
si offrono senza retribuzione di accompagnare l'inesperto
escursionista, di trasportare in ospedale l'ammalato o di custodire il
bambino in assenza dei genitori, con accettazione del servizio da
parte dei beneficiari.

E' di estrema importanza a tale riguardo sottolineare, anche per le
implicazioni che la questione ha nel presente giudizio, che la fonte
convenzionale dell'obbligo di garanzia include non soltanto i
contratti tipici ma anche tutti gli atti negoziali atipici. In
conseguenza, in tale ambito possono essere collocate situazioni nelle
quali l'assunzione del ruolo di garante si fonda su base consensuale.

Tale importante precisazione consente di individuare la fonte legale
dell'obbligo di garanzia in molte situazioni della vita ordinaria.

A tale riguardo � sufficiente richiamare sinteticamente la ormai
consolidata giurisprudenza civilistica che ha individuato obbligazioni
di natura contrattuale ma non fondate sul contratto, bens� sul
"contatto sociale". Tali obbligazioni sono agevolmente riconducibili
all'ambito della posizione di garanzia.

Il principio in questione � stato enunciato nell'ambito della
relazione terapeutica. Le obbligazioni, si afferma, possono sorgere da
rapporti contrattuali di fatto, in quei casi in cui taluni soggetti
entrano tra loro in contatto. Bench� questo "contatto" non riproduca
le note ipotesi negoziali, pur tuttavia ad esso si ricollegano
obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che
siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo
in occasione del contatto stesso. In questi casi non pu� esservi
(solo) responsabilit� aquiliana, ma si rinviene una responsabilit� di
tipo contrattuale, per non avere il soggetto fatto ci� a cui era
tenuto in forza di un precedente vincolo.

La situazione descritta si riscontra nei confronti dell'operatore di
una professione c.d. protetta (cio� una professione per la quale �
richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato),
particolarmente quando la professione stessa abbia ad oggetto beni
costituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica,
che incide sul bene della salute, tutelato dall'art. 32 Cost..

Rispetto all'operatore professionale la coscienza sociale, prima
ancora che l'ordinamento giuridico, non si limita a chiedere un non
facere e cio� il puro rispetto della sfera giuridica di colui che gli
si rivolge fidando nella sua professionalit�, ma giustappunto quel
facere nel quale si manifesta la perizia che ne deve contrassegnare
l'attivit� in ogni momento. La responsabilit� sia del medico che
dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha
dunque natura contrattuale ed � quella tipica del professionista, con
la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo
tipo di responsabilit� quanto alla ripartizione dell'onere della
prova, i principi delle obbligazioni da contratto d'opera
intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado
della colpa e la prescrizione ordinaria (Cos� da ultimo Cass. Sez. 3^,
n. 9085 del 19/04/2006, Rv. 589631).

Con non minore rilievo il medesimo principio � stato proposto
nell'ambito della relazione educativa, sottolineando la posizione di
garanzia che ne consegue. Nel caso di danno cagionato dall'alunno a se
stesso, la responsabilit� dell'istituto scolastico e dell'insegnante
non ha natura extracontrattuale, bens� contrattuale, atteso che,
quanto all'istituto scolastico, l'accoglimento della domanda di
iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola,
determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a
carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e
l'incolumit� dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della
prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di
evitare che l'allievo procuri danno a se stesso; e che, quanto al
precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e
allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico
nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo
obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di
protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo
un danno alla persona (Sez. Un. n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386).

L'atto negoziale tipico o atipico pu� esser fonte dell'obbligo, come
nel caso classico della guardia giurata che assume l'obbligo di
vigilare ed intervenire contro la commissione di rapine in banca. In
tale caso la facolt� di autotutela del titolare del bene giuridico si
converte in obbligo di tutela per il garante. Esso pu� altres� dare
luogo al trasferimento dell'obbligo dal garante originario ad altro,
col conseguente mutamento del garante.

Peraltro, anche nel caso di assunzione consensuale, ci� che rileva
maggiormente � l'oggettiva presa in carico, sicch� l'obbligo di
protezione potr� verosimilmente sorgere anche da una stipulazione cui
non partecipi il soggetto titolare del bene, come nel caso di scuola
in cui un generoso e previdente spettatore, prima di una gara di
nuoto, ingaggia un battelliere perch� in caso di necessit� salvi un
nuotatore poco provetto, senza che questi ne sappia nulla.

L'obbligo di garanzia di fonte contrattuale costituisce uno degli
ambiti in cui pi� fortemente si manifesta il contrasto tra le diverse,
accennate teorie. La teoria sostanzialistica tende a svalutare
l'aspetto formale della convenzione tra le parti, attribuendo
rilevanza piuttosto alla assunzione concreta del ruolo di garante, sia
perch� l'affidamento sulla disponibilit� del garante stesso induce la
persona protetta ad affrontare rischi particolari o a rinunciare ad
altre forme di tutela, sia perch� l'effettiva presa in carico del bene
aumenta oggettivamente di fronte all'ordinamento giuridico che ha cura
di essi, le chances della loro salvezza.

Peraltro, come viene evidenziato particolarmente dalle teorie
eclettiche, l'esistenza dell'obbligo generato dal contratto non
implica automaticamente che esso si configuri concretamente.

Perch� ci� accada occorre che vi sia l'effettivo trasferimento al
garante derivato dei poteri-doveri impeditivi non solo giuridici, ma
anche fattuali che non coincide necessariamente con la conclusione del
contratto ne con la mera presa in carico fattuale del bene, come
vorrebbero rispettivamente la concezione formale e sostanziale. Una
soluzione intermedia, che viene sottolineata in nome del principio di
personalit� della responsabilit� personale.

Le teorie eclettiche sembrano in grado di fronteggiare alcune
situazioni problematiche che conducono a soluzioni talvolta
inaccettabili nell'ambito delle altre elaborazioni classiche. Esse,
infatti, escludono l'imputazione causale quando il contratto �
perfezionato ma vi � un inadempimento contrattuale, come nel caso
della guida alpina che non si fa trovare al rifugio nel giorno
convenuto ed il cliente, anzich� rinviare, affronta la scalata in
solitaria; o della bambinaia che non si presenta in servizio all'ora
stabilita, quando i genitori si allontanano ugualmente lasciando
incustodito il bambino. In tali casi la mancata presa in carico del
bene o della cosa fonte di pericolo costituisce inadempimento del
contratto ma non dell'obbligo di garanzia giacch� tale obbligo insorge
al momento del trasferimento di fatto dei poteri impeditivi.

Quindi la guida alpina e la bambinaia rispondono dell'inadempimento ma
non della morte dello scalatore.

Sulla base del medesimo ordine concettuale, invece, l'imputazione ha
luogo quando, pur in presenza di un contratto invalido, vi � stata la
presa in carico del bene protetto; anche se in tale caso non �
indifferente la causa dell'invalidit� del negozio (ma la questione non
rileva in questa sede).

L'ambito che, nonostante le complesse elaborazioni di cui si �
sinteticamente dato conto, presenta maggiori aspetti problematici �
quello dell'assunzione volontaria ed unilaterale dei compiti di
tutela, al di fuori di un preesistente obbligo giuridico. Si tratta di
un aspetto molto presente nelle dottrine sostanzialistiche, poich�
valorizza 1"assunzione di fatto dell'onere, la presa in carico del
bene che ne accresce le possibilit� di salvezza. Tale ambito copre le
situazioni nelle quali il contratto � nullo e quelle in cui si � in
presenza di un'iniziativa spontanea nell'assunzione dei compiti di
tutela, come nei casi dei vicini di casa che, in assenza dei genitori,
si prendono cura del bambino; dei volontari di pronto soccorso che,
avvertiti, soccorrono il ferito in stato d'incoscienza; nonch� quelli
in cui vi � assunzione di compiti di tutela a seguito di atto
illecito, come nel caso del sequestratore verso il sequestrato
bisognoso di farmaci. Occorre prendere atto che su tale aspetto della
materia esiste una grande disparit� di opinioni, anche fortemente
critiche rispetto alle dottrine sostanzialistiche, - n� d'altra parte
vi � necessit� che esso venga esaminato nell'ambito del presente
giudizio. Qui � sufficiente accennare che in molte delle situazioni
considerate, con un'analisi attenta, non � difficile cogliere una
obbligazione giuridica connessa all'assunzione unilaterale del ruolo
di garante. D'altra parte, non di rado, ci� che a prima appare frutto
di un atto unilaterale � in realt� espressione di un'obbligazione
assunta con un atto negoziale atipico. Valgano a tale riguardo i
richiamati principi in tema di obbligazione da contatto sociale.

La conclusione del breve, necessario excursus nell'ambito dei problemi
inerenti all'obbligo di garanzia maggiormente pertinenti al giudizio
in esame � che � utile e necessario perseguire nell'esperienza
giudiziaria l'integrazione dei criteri formali e sostanziali
d'imputazione; avendo presenti i principi ed i valori che si trovano
sullo sfondo della delicata materia.

Tale approdo conduce a ritenere infondate le censure esposte
nelsecondo motivo di ricorso in esame. Si � visto che il C. � stato
ritenuto titolare di una posizione di garanzia trasferitagli dai
gestori del rifugio. Peraltro, per le ragioni di principio che si sono
prima esposte, l'assunzione di un impegno in tal senso non sarebbe
stata sufficiente a generare concretamente l'obbligo di controllo,
essendo invece necessaria altres� la reale assunzione in carico della
gestione della situazione pericolosa costituita dalla discesa a valle
nelle condizioni difficili di cui si � gi� detto.

In conseguenza, appare particolarmente puntuale il breve passaggio
della pronuncia d'appello che mette in luce come l'imputato avesse di
fatto assunto l'incarico, ponendosi alla guida di una moto-slitta
munita di un faro e dirigendo e controllando la discesa. D'altra
parte, l'assunzione di tale incarico era ben nota e presente ai
discesisti che, conseguentemente, si indussero ad affrontare la
pericolosa contingenza sulla base dell'affidamento nella competenza
dell'accompagnatore. Tale affidamento costituisce uno dei risvolti pi�
significativi dell'assunzione in concreto del ruolo convenuto; e
svolge un ruolo significativo nella ricostruzione di vicende
problematiche del genere di quella in esame. Infine, ad abundantiant,
occorre pure sottolineare che l'avvio convenuto della discesa guidata
(come ritenuto dai giudici di merito) dette luogo ad un'intesa
consensuale tra l'imputato ed i discesisti che, anche per via del gi�
segnalato affidamento, sarebbe stata sufficiente da sola a fondare
l'obbligo di garanzia, configurando una negozio atipico.

In conseguenza, conclusivamente, � priva di fondamento la tesi
difensiva secondo cui l'imputazione oggettiva dell'evento sarebbe
stata indebitamente fondata solo sulla generosa ed unilaterale
iniziativa dell'imputato.

3.2. Il terzo motivo di ricorso, concernente i profili di colpa
addebitati all'imputato, � pure esso infondato. Non vi � dubbio che,
come evidenziato in sentenza, le due ragazze tennero un comportamento
incongruo, probabilmente alimentato anche dall'assunzione di sostanze
alcoliche. La Corte ha sottolineato tale situazione ed ha riconosciuto
il concorso di colpa della vittima.

Essa, tuttavia, evidenzia altres� un distinto profilo di colpa del C.,
giacch� costui non rimase adeguatamente vigile nel controllare i
discesisti, super� le ragazze in difficolt� e se le lasci�
colpevolmente alle spalle. Anche se le ragazze mancarono di segnalare
adeguatamente la loro difficolt� - si afferma in sentenza - l'imputato
avrebbe potuto comunque scongiurare il pericolo con una condotta
particolarmente vigile e scrupolosa, che gli avrebbe consentito di
cogliere la situazione pericolosa e di intervenire tempestivamente.

Infine occorre valutare la deduzione difensiva secondo cui l'imputato,
ove pure si fosse accorto della situazione pericolosa, si sarebbe
comunque trovato a dover scegliere fra due condotte entrambe corrette,
con la conseguenza che qualunque di esse avesse scelta, avrebbe tenuto
un comportamento non rimproverabile. Orbene sebbene il principio
richiamato, enunciato in una pronuncia di questa Corte, sia
condivisibile, tuttavia occorre considerare che nella situazione
presente nel giudizio in esame non si era al cospetto di due
situazioni egualmente pericolose che avrebbero comunque determinato la
scelta tra condotte entrambe appropriate. Infatti, la situazione
pericolosa concernente le ragazze era gi� drammaticamente in atto,
mentre gli altri discesisti si trovavano in una condizione senza
dubbio delicata ma non abbisognevole di un immediato e diretto
intervento, visto che la discesa avveniva lungo l'itinerario convenuto
e senza difficolt� attuali ed apprezzabili. In una tale situazione,
difettando la dedotta equivalenza fra le situazioni pericolose, era
dovere dell'imputato intervenire per scongiurare il pericolo
concretamente manifestatosi, relativo alle ridette ragazze.

Diversamente argomentando si perverrebbe alla soluzione illogica che
chi si adoperi per proteggere diverse persone non ne possa
concretamente aiutare alcuna, per il timore che cos� facendo si trovi
a non poter far fronte ad ulteriori eventuali difficolt� che
coinvolgano le altre.

3.4. Il quarto motivo di ricorso afferente alla supposta
contraddittoriet� della motivazione si fonda su una lettura parziale
del tenore della pronunzia. E' ben vero che in sentenza si afferma che
l'imputato assunse la guida del gruppo di discesisti comportandosi
cio� come una guida e tenendo d'occhio i partecipanti.

Tuttavia tale enunciazione � volta a sottolineare che l'imputato
assunse in concreto il ruolo di garante. Tale qualit� implica
l'obbligo di impedire l'evento e riguarda quindi l'imputazione
causale. Ci� non sarebbe comunque sufficiente ai fini del giudizio di
responsabilit� giacch� esso si fonda altres� sull'accertamento della
colpevolezza, che nella specie si configura come un rimproverabilit�
colposa della condotta. A tale ultimo riguardo, come si � sopra
evidenziato, la pronunzia non manca di esporre i ritenuti profili di
colpa. In conseguenza, la dedotta contraddizione non sussiste: il C.
guid� la discesa assumendo il ruolo di garante e comportandosi nel
modo conseguente; nel far ci� ag� in modo non sufficientemente attento
e dunque colposo. Si � quindi in presenza di differenti valutazioni,
che riguardano distinti aspetti dell'imputazione del reato: quello
afferente alla causazione dell'evento e quello pertinente alla
colpevolezza.

Il ricorso deve essere quindi rigettato. Ne consegue che l'imputato va
condannato al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione
delle spese di parte delle parti civili che vengono liquidate come il
dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti
civili che liquida in complessivi Euro 1.125,00 per ciascuna di esse,
oltre ad I.V.A. e C.P.A..

Cos� deciso in Roma, il 22 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007.


Gabriele

unread,
Dec 29, 2009, 8:49:31 AM12/29/09
to
Il Mon, 28 Dec 2009 21:26:20 +0000, royfliniker ha scritto:

>>Inoltre proprio perché le persone ritratte sono del tutto estranee
>>all'azione scenica risulterà arduo dimostrare che vi sia quella
>>rappresentazione infedele della loro personalità che giustifica una


>>domanda risarcitoria per abuso dell'immagine.
> L'abuso prescinde dalla rappresentazione fedele o infedele che

> l'abusando, a fini di lucro per altro, ne dà.
>
Non c'è lucro, perché la specifica presenza di quelle due persone non
comporta alcun arricchimento per chi le ha ritratte.

Gli unici parametri invocabili sono la L. 633/41 e il D.lgs. 196/2003 e
l'unico danno sembrerebbe essere la mancata richiesta di consenso,
riparabile equitativamente.

Gabriele

unread,
Dec 29, 2009, 8:54:33 AM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 13:18:51 +0000, royfliniker ha scritto:

>
>>>>Meglio non dare mai niente per scontato.
>>> Giusto. Sto parlando con un avvocato?

>>questo è irrilevante, salvo che uno scriva palesi corbellerie, qui tutti


>>hanno il diritto di dire la loro, ;)
>
> Prendo atto che non tu e Gabriele non siete avvocati o persone che
> studiano diritto.

La mia professione è affar mio, grazie.
Ti basterà sapere che non svolgo l'attività del parafangaro, del
sobillatore di sinistrati presso le corsie ospedaliere o del venditore di
certezze a buon mercato.

Riverrun

unread,
Dec 29, 2009, 9:58:53 AM12/29/09
to
Parsifal ha scritto:

> In che senso?

volevo solo sottolineare che il limite della "palese corbelleria" non ᅵ
poi cosᅵ marcato...

law

unread,
Dec 29, 2009, 10:06:58 AM12/29/09
to

"Gabriele" <pierro...@vene.dave.it> ha scritto nel messaggio
news:4b3a...@news.x-privat.org...


> La mia professione è affar mio, grazie.
> Ti basterà sapere che non svolgo l'attività del parafangaro, del
> sobillatore di sinistrati presso le corsie ospedaliere o del venditore di
> certezze a buon mercato.

Sarai mica l'arcangelo Gabriele, quello che interpretava Lello Arena nella
smorfia di Troisi?

Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 10:30:08 AM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 13:18:51 +0000, royfliniker ha scritto:

>>> I secondi sono sette. Il danno l'ho quantificato in 20 mila euro.
>>Come l'hai quantificato?
> L'ho scritto nell'altro post.

Perdonami, ma non riesco a vedere dove. hai parlato del compenso medio di
una comparsa muta ed hai accennato ad un maggior compenso per la figlia,
ma non capisco da dove vengano fuori 20k euro per 7 secondi.

> Quando si gira un film si chiede un permesso al comune. Paghi una tassa

CUT


> riprese. Ma dal racconto questo non sembra proprio.

Sarebbe la prima volta che vedo una ricostruzione precisa e completa
fatta dall'interessato senza bisogno di ulteriori accertamenti da parte
del difensore.
In ogni caso, per amor di discussione, immaginiamo che tutto sia
esattamente come indicato dall'OP e, quindi, che nessun cartello abbia
permesso all'utente di sapere che era in corso la registrazione di un
film.



> Si evince invece che la sig.ra si trovava in un'area non interdetta, e

> lᅵ nessun cartello potrebbe scriminare il comportamento illecito della


> produzione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

Ottimo, il che, senza conoscere il titolo del film, ᅵ piuttosto difficile
da stabile, non credi?
Un film ben potrebbe essere fatto rientrare tra i casi in cui, ex art.97
LdA, non occorre il consenso della persona ritrattata. Piᅵ precisamente
potrebbe ben trattarsi di scopo culturale ovvero sostenere che la
riproduzione ᅵ collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico, ma, ovviamente per poter chiarire questo
aspetto sarebbe necessario sapere il titolo del film e conoscere la scena
a cui si fa riferimento.

In ogni caso, da parte mia osservo subito che la questione, come da te
impostata, deve essere affrontata sotto il duplice aspetto dell'AN e del
Quantum debeatur.

In relazione all'AN non ᅵ facile, nell'ignoranza delle circostanze della
ripresa, stabilire in concreto cosa sia avvenuto e se possa farsi
riferimento alle circostanze di cui sub 97 LdA.
In ogni caso ritengo calzante un risalente precedente giurisprudenziale
relativo alla famosa questione "90' minuto" (Cassazione civile sez. I,15
marzo 1986, n. 1763). Questi i fatti: P. A. convenne in giudizio, innanzi
al Tribunale di Roma, la RAI, chiedendo che fosse dichiarata illegittima
la riproduzione della sua immagine (l'immagine di uno spettatore che
nell'eccitazione della partecipazione allo spettacolo, mette il mignolo
di una mano della bocca semiaperta) nella sigla della trasmissione
televisiva "90 Minuto". Sosteneva l'attore che l'immagine era stata
ripresa in occasione di una partita di calcio e la successiva
utilizzazione quale elemento della sigla era illegittima in quanto non
consentita, e lesiva della sua reputazione.
L'immagine in questione era stata ripresa in collegamento con un
avvenimento svoltosi in pubblico (partita di calcio), per cui, non vi era
bisogno del consenso dell'interessato, la cui reputazione peraltro non
appariva lesa. In sede di gravame la Corte di appello di Roma "ribaltᅵ"
la decisione di prime cure e dichiarᅵ illegittima la riproduzione non
autorizzata dell'immagine sulla base delle considerazioni seguenti: a) il
fatto era pacifico; b) l'uso dell'immagine si era protratto, con cadenza
settimanale, per sei anni, "fino al momento in cui, come ᅵ desumibile
dagli atti, l'avere l'attore adito l'Autoritᅵ giudiziaria comportᅵ la
cessazione della divulgazione"; c) il principio affermato dal Tribunale,
secondo cui la dedotta illegittimitᅵ sarebbe esclusa dal fatto che l'A.
era stato ripreso in occasione di un avvenimento svoltosi in pubblico ,
quale la partita cui egli assisteva, avrebbe fondamento se la proiezione
dell'immagine fosse stata limitata alla riproduzione televisiva di quella
partita, e non giᅵ reiteratamente utilizzata quale elemento delle sigla
di apertura di un programma che richiama settimanalmente gran quantitᅵ di
spettatori; d) essendosi verificata questa seconda ipotesi, l'immagine
dell'A. si era distaccata da tale specifico evento pubblico (e dalle
connesse esigenze sociali di informazione che ai sensi del citato art 97
ne avrebbe giustificato la divulgazione come elemento ricompreso nel
complessivo evento ritratto), assurgendo, di per sᅵ, ad autonoma
rappresentazione simbolica dello spettatore che "si mangia letteralmente
le mani" di fronte alle alterne vicende di gioco della squadra del cuore.
Sussisteva, dunque, secondo la corte di appello, la dedotta violazione
del diritto all'immagine, produttiva anche, per l'A., di una progressiva
perdita di reputazione nell'ambito della propria cerchia affettiva,
familiare e di relazione. La cassazione rigettava il ricorso della RAI,
ma alcune osservazioni della Corte sono qui particolarmente interessanti:

1) Tanto il ritratto, come momento iniziale di fissazione dell'immagine,
quanto la sua moltiplicazione e diffusione, sono leciti quando siano
collegati a fatti o avvenimenti svoltosi in pubblico. La Corte di
appello, tuttavia, non ha evidentemente inteso dire (nᅵ avrebbe potuto
farlo senza incorrere in una forzatura dell'ordine naturale delle cose)
che deve sussistere contemporaneitᅵ fra la riproduzione (successiva) e
l'avvenimento pubblico (originariamente ritrattato), ma ha invece
affermato che deve continuare a sussistere, nei vari e successivi momenti
di riproduzione, quell'esigenza sociale di conoscenza dell'evento
pubblico che legittima anche la divulgazione della singola immagine
individuale in esso incorporata.

2) Non ᅵ sufficiente la sola persistenza del rapporto di continenza
materiale fra immagine ed evento pubblico , continenza spezzata soltanto
dalla fisica enucleazione della prima del secondo, ma occorre invece che
continui, finchᅵ si ripete la riproduzione, l'interesse generale che
legittima l'uso dell'immagine, riespandendosi, in caso contrario, la
tutelabilitᅵ di quest'ultima. In altre parole, il collegamento fra
immagine del singolo ed evento pubblico oggetto del ritratto non
costituisce una ragione di definitiva e non piᅵ discutibile acquisizione
dell'uso dell'immagine alla sfera del lecito, ma produce una situazione
di "giustificazione" che va verificata nel persistere dei suoi
fondamenti. Per esempio, in caso come quello dell'A., in cui l'immagine
fu originariamente colta in occasione di un pubblico avvenimento
agonistico, il collegamento non puᅵ considerarsi costitutivo, una volta
per tutte, dalle causa di giustificazione, perchᅵ questa, scaturendo
dall'esigenza, privilegiata dal legislatore, di sociale conoscibilitᅵ di
quell'evento pubblico , in tanto permane in quanto si protragga nel tempo
tale esigenza, vale a dire finchᅵ l'evento pubblico conserva la sua
specifica riconoscibilitᅵ e, attraverso questa, la capacitᅵ di attrarre
su di sᅵ l'interesse di una quantitᅵ o meno ampia di persone. [...]

3) La legge consente il sacrificio del diritto individuale all'immagine,
ove collegata con la ripresa di un evento pubblico, non perchᅵ questa
circostanza assolva socialmente l'individuo da eventuali improprietᅵ di
atteggiamenti, ma perchᅵ la necessitᅵ di conoscenza sociale dell'evento
pubblico prevale sul diritto dell'individuo, diritto che altrimenti
sussisterebbe anche se gli atteggiamenti fossero (in ciᅵ sta l'autonomia,
giustamente sottolineata dalla dottrina, del diritto all'immagine
rispetto al diritto all'onore) del tutto convenienti e composti, o
addirittura tali da suscitare ammirazione. Va peraltro precisato che tale
efficacia legittimamente del bisogno di pubblica conoscenza non si
esaurisce entro le ristrette dimensioni della cronaca, ma ricomprende
anche la "rievocazione" del fatto, quando la relativa necessitᅵ sussista
e sia socialmente apprezzabile.

4) Di certo non potrebbe dolersi (ed in questo senso sono dunque superate
le preoccupazioni della ricorrente circa un eccessivo restringendo del
diritto di espressione e circa la necessitᅵ, ovviamente da escludere, di
un onere autocensorio) chi vedesse riprodotte le proprie fattezze nella
rappresentazione, sovente riproposta per la importanza, di un avvenimento
politico, o nella riproduzione televisiva, anche a distanza di tempo e
per molte volte, di un significato fatto artistico (opera, concerto,
commedia, ove sia ripreso di quando in quando anche il pubblico ), o, per
passare ad esempi meno austeri, chi risultasse inquadrato, e
riconoscibile, entro la folla che assiste ad un avvenimento agonistico,
che venga riproposto col mezzo cinematografico o televisivo, anche dopo
alquanto tempo dalla sua iniziale ripresa, per la sua non spenta capacitᅵ
di attrazione dell'interesse di una certa cerchia di pubblico (si pensi
alle partite, e specialmente a quella conclusiva, dell'ultimo campionato
calcistico del mondo).


Interessante ᅵ anche Cass. civ. sez. I, 29/09/2006, n. 21172 secondo cui
(in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio
minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del
padre e di una nota attrice televisiva) si osservava che
1) Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto
congruamente motivato con specifico riferimento, oltre che al contenuto
delle immagini e al contesto in cui le stesse si inserivano ("lotta
scherzosa, fatta per gioco" sulla spiaggia, "alla luce del sole ed in
mezzo alla gente", priva di ogni aspetto lascivo e di "ogni possibile
connotazione diversa da quella meramente ludica"), anche alla presenza,
nelle scene riprese nel servizio fotografico, del figlio minore della
ricorrente, ha escluso che la pubblicazione delle fotografie in questione
arrecasse lesione all'onore, alla reputazione e al decoro del ragazzo. A
tale argomentato accertamento, la ricorrente ha opposto generiche
doglianze sulla soggettivitᅵ e opinabilitᅵ delle valutazioni dei giudici
di appello, senza dedurre specifici vizi di motivazione, risolvendosi
pertanto la critica sul punto in un'inammissibile censura di merito volta
a indurre il giudice di legittimitᅵ ad un non consentito riesame delle
circostanze di fatto oggetto del giudizio.

2) La Corte territoriale ha anche accertato che, quando le foto vennero
scattate e poi pubblicate, il padre del minore, con il quale il ragazzo
era stato ripreso, aveva la potestᅵ di genitore su di lui, ravvisando
quindi nel comportamento del padre stesso - il quale ha esposto il figlio
"in luogo pubblico in compagnia di una attrice famosa, come tale
notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi delle riviste del tipo
di quella in questione" - un implicito consenso alla ripresa fotografica
del figlio e alla pubblicazione della fotografia, sulla base di una
logica e congrua motivazione, immune da vizi logici, a cui la ricorrente
ha opposto una differente valutazione di tale circostanza di fatto,
limitandosi a ritenere per nulla "scontato" che il genitore fosse
consapevole della presenza dei fotografi e della successiva pubblicazione
delle fotografie e prospettando ancora una volta una critica attinente al
merito delle valutazioni in fatto compiute dai giudici di appello.

3) Una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal
padre, quale genitore esercente la potestᅵ, alla ripresa fotografica
riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione, resta superata e
priva di rilevanza, ai sensi della L. n. 633 del 1941, art. 97, comma 1,
la questione se il servizio fotografico di cui trattasi sia stato svolto
in pubblico , o abbia riguardato un avvenimento di interesse pubblico ,
oppure abbia violato il diritto alla riservatezza del minore, su cui
invece si sono incentrate le ulteriori critiche della ricorrente, fermo
restando che la L. n. 675 del 1996, a cui la ricorrente ha anche fatto
riferimento, ᅵ entrata in vigore successivamente alla data di
proposizione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado,
fondata comunque esclusivamente sui presupposti di fatto presi in
considerazione dall'art. 10 c.c. e dalla L. n. 633 del 1941, artt. 96 e
97.

Dunque la circostanza che l'immagine sia stata acquisita in un luogo
pubblico, casualmente, e nel corso di una ripresa cinematografica
potrebbe essere ricondotta alla previsione di cui al 97 LdA.

Vi ᅵ poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale ᅵ
risarcibile, oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
legge, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di
un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,
tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito ᅵ
rinvenibile nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96
e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633). Eventualmente si potrebbe tentare una
violazione del dlgs 196 del 2003, ma non lo darei nᅵ per pacifico nᅵ per
sicuro.

Mi fermo qui perchᅵ vado un po' di fretta, ma ribadisco che la questione
ᅵ davvero interessante e ben lungi dal poter essere definita con un si o
un no secco.

> Prendo atto che non tu e Gabriele non siete avvocati o persone che
> studiano diritto.

Prendo atto che sei un tantinello troppo arrogante, ma magari ti ᅵ
sfuggito l'emoticon ed era solo una battuta. Diciamo che voglio
interpretarla cosᅵ, ok?

> Peccato. In quel caso sarebbe bastato scrivere: -"Allora ti ᅵ sfuggita
CUT
> L'argomento a mio avviso ᅵ ghiotto.
> Leggiti la sentenza che ti copio incollo. Il caso ᅵ quello di un tipo
> che si dice pronto a guidare dei turisti giᅵ per una montagna, di notte,


> con il ghiaccio...
>
> Parafrasando questa sentenza si potrebbe sostenere che:
>

> -Tutti hanno il diritto di dire la loro, ma se un soggetto, su un ng, dᅵ


> indicazioni su una certa materia rassicurando l'interlocutore e
> inducendolo a riporre fiducia nelle sue affermazioni, e quest'ultimo

> subisce in seguito, ad esempio, una lesione alla propria incolumitᅵ
> personale (nei ng di medicina alternativa ᅵ prassi costante),


> l'"esperto" in questione ne risponde anche a livello penale.-
>
> roy

Esatto, proprio per questa ragione, personalmente evito sempre di dare
pareri assolutistici (con tanto di quantificazione del danno!) senza aver
prima attentamente valutato tutti i fatti...

--
Parsifal

royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 10:43:11 AM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 15:58:53 +0100, Riverrun <inv...@invalid.it> ha
scritto:

Bentrovato. E' un po' che non ci si sente....;-))

Se ti va mandami un numero di telefono fisso che ti chiamo per gli
auguri... royflink...@hotmail.it

roy

Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 10:51:40 AM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 15:58:53 +0100, Riverrun ha scritto:

> volevo solo sottolineare che il limite della "palese corbelleria" non ᅵ
> poi cosᅵ marcato...

Vogliamo sostituirlo con "palese OT" o con "di pessimo gusto"?
Se si vuol limitare la possibilitᅵ di intervenire ai soli abilitati
all'esercizio della professione forense ᅵ un altro paio di maniche, ma
sarei decisamente contrario.
Tanto per chiarire il mio pensiero, trovo gli interventi sulla
professione degli interlocutori piuttosto fuori luogo, fastidiosi e
decisamente squalificanti per chi li fa.

--
Parsifal

Riverrun

unread,
Dec 29, 2009, 10:53:58 AM12/29/09
to
royfliniker ha scritto:

> Bentrovato. E' un po' che non ci si sente....;-))

pensat�, in questo 3d ci sono anche Ireneo e law...


> Se ti va mandami un numero di telefono fisso che ti chiamo per gli
> auguri... royflink...@hotmail.it

E con la mia identit� segreta come la mettiamo?
Cos� non posso pi� far finta di esser francescocarneluttiredivivo!
;-)

royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 12:46:40 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 16:53:58 +0100, Riverrun <inv...@invalid.it> ha
scritto:

>royfliniker ha scritto:

Me l'avevano detto che eri brutto ma non pensavo fino a questo
punto...;-))

roy

royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 1:13:12 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 15:30:08 +0000 (UTC), Parsifal
<pars...@people.it> ha scritto:

cut

>Vi � poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale �

>risarcibile, oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
>legge, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di
>un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,

>tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito �

>rinvenibile nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96
>e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633). Eventualmente si potrebbe tentare una

>violazione del dlgs 196 del 2003, ma non lo darei n� per pacifico n� per
>sicuro.
>

Cass. civile 08/12433


Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 1:20:54 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 17:46:40 +0000, royfliniker ha scritto:

SNIP


> Me l'avevano detto che eri brutto ma non pensavo fino a questo
> punto...;-))

PS
hai poi fatto l'atto di amministrativo o sei rimasto fermo nella tua
decisione di fare quello di civile?

--
Parsifal

Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 1:37:30 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 18:13:12 +0000, royfliniker ha scritto:

>>Vi ᅵ poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale ᅵ


>>risarcibile, oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
>>legge, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di
>>un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,

>>tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito ᅵ


>>rinvenibile nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96
>>e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633). Eventualmente si potrebbe tentare una

>>violazione del dlgs 196 del 2003, ma non lo darei nᅵ per pacifico nᅵ per
>>sicuro.
>>
>>
> Cass. civile 08/12433
Esatto il prezzo del consenso e l'eventuale risarcimento del danno non
patrimoniale deve essere valutato ai sensi della 675\96 (ora Dlgs 196\03)
come giᅵ scritto.
Tra l'altro nella 12433 non si ᅵ ancora stabilito l'AN, tu che sei di
Roma hai qualche notizia in merito?
Quindi ribadisco che l'AN ᅵ incerto, il quantum pure.
Non a caso la mia domanda era "come hai fatto a valutare il danno in 20k
euro?" proprio perchᅵ pensavo che mi fosse sfuggita una qualche decisione
in cui fossero stati indicati dei parametri precisi.

--
Parsifal

royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 1:42:27 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 15:30:08 +0000 (UTC), Parsifal
<pars...@people.it> ha scritto:

>Il Tue, 29 Dec 2009 13:18:51 +0000, royfliniker ha scritto:


>
>>>> I secondi sono sette. Il danno l'ho quantificato in 20 mila euro.
>>>Come l'hai quantificato?
>> L'ho scritto nell'altro post.
>Perdonami, ma non riesco a vedere dove. hai parlato del compenso medio di
>una comparsa muta ed hai accennato ad un maggior compenso per la figlia,
>ma non capisco da dove vengano fuori 20k euro per 7 secondi.

Quando ho parlato di tutela inibitoria. Il produttore trover� un
accordo pur di non rimettere le mani sul film. Certo va visto che tipo
di film �, ma se calcoli che in media una copia costa 2k e un film di
medio sfruttamento ne stampa 12-24, 20k sono una cifra accettabile.


>> Quando si gira un film si chiede un permesso al comune. Paghi una tassa
>CUT
>> riprese. Ma dal racconto questo non sembra proprio.
>Sarebbe la prima volta che vedo una ricostruzione precisa e completa
>fatta dall'interessato senza bisogno di ulteriori accertamenti da parte
>del difensore.
>In ogni caso, per amor di discussione, immaginiamo che tutto sia
>esattamente come indicato dall'OP e, quindi, che nessun cartello abbia
>permesso all'utente di sapere che era in corso la registrazione di un
>film.

Forse ti � sfuggito ma ti ho gi� spiagato che cartelli non si mettono
perch� non scriminano la violazione del diritto all'immagine.



>> Si evince invece che la sig.ra si trovava in un'area non interdetta, e

>> l� nessun cartello potrebbe scriminare il comportamento illecito della


>> produzione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

>Ottimo, il che, senza conoscere il titolo del film, � piuttosto difficile

>da stabile, non credi?
>Un film ben potrebbe essere fatto rientrare tra i casi in cui, ex art.97

>LdA, non occorre il consenso della persona ritrattata. Pi� precisamente

>potrebbe ben trattarsi di scopo culturale ovvero sostenere che la

>riproduzione � collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse

>pubblico o svoltisi in pubblico, ma, ovviamente per poter chiarire questo
>aspetto sarebbe necessario sapere il titolo del film e conoscere la scena
>a cui si fa riferimento.

Riporto per tua comodit� la traccia:


"Lo scorso sabato sono andata a vedere un film italiano, girato in
Milano, in prima visione. Con mia grande sorpresa mi sono riconosciuta
sullo sfondo di una scena ( con protagonista in primo piano ), mentre
scendevo dall'auto e prendevo dal sedile posteriore la mia piccola per
lasciarla in asilo."

Lo sfruttamento in sala costituisce scopo di lucro e fa venir meno lo
scopo culturale, quello di documentazione o di ricerca.


>In ogni caso, da parte mia osservo subito che la questione, come da te
>impostata, deve essere affrontata sotto il duplice aspetto dell'AN e del
>Quantum debeatur.
>

>In relazione all'AN non � facile, nell'ignoranza delle circostanze della

>ripresa, stabilire in concreto cosa sia avvenuto e se possa farsi
>riferimento alle circostanze di cui sub 97 LdA.
>In ogni caso ritengo calzante un risalente precedente giurisprudenziale
>relativo alla famosa questione "90' minuto" (Cassazione civile sez. I,15
>marzo 1986, n. 1763).

Qui siamo nel campo di diritto di cronaca. Nel caso del film invece di
opere dell'ingegno.


>Interessante � anche Cass. civ. sez. I, 29/09/2006, n. 21172 secondo cui

>(in tema di pubblicazione, su una rivista, di una fotografia del figlio
>minorenne della ricorrente, ripreso su di una spiaggia in compagnia del
>padre e di una nota attrice televisiva) si osservava che
>1) Nel caso di specie la Corte di appello, con accertamento di fatto
>congruamente motivato con specifico riferimento, oltre che al contenuto
>delle immagini e al contesto in cui le stesse si inserivano ("lotta
>scherzosa, fatta per gioco" sulla spiaggia, "alla luce del sole ed in
>mezzo alla gente", priva di ogni aspetto lascivo e di "ogni possibile
>connotazione diversa da quella meramente ludica"), anche alla presenza,
>nelle scene riprese nel servizio fotografico, del figlio minore della
>ricorrente, ha escluso che la pubblicazione delle fotografie in questione
>arrecasse lesione all'onore, alla reputazione e al decoro del ragazzo. A
>tale argomentato accertamento, la ricorrente ha opposto generiche

>doglianze sulla soggettivit� e opinabilit� delle valutazioni dei giudici

>di appello, senza dedurre specifici vizi di motivazione, risolvendosi
>pertanto la critica sul punto in un'inammissibile censura di merito volta

>a indurre il giudice di legittimit� ad un non consentito riesame delle

>circostanze di fatto oggetto del giudizio.
>
>2) La Corte territoriale ha anche accertato che, quando le foto vennero
>scattate e poi pubblicate, il padre del minore, con il quale il ragazzo

>era stato ripreso, aveva la potest� di genitore su di lui, ravvisando

>quindi nel comportamento del padre stesso - il quale ha esposto il figlio
>"in luogo pubblico in compagnia di una attrice famosa, come tale
>notoriamente soggetta all'interesse dei fotografi delle riviste del tipo
>di quella in questione" - un implicito consenso alla ripresa fotografica
>del figlio e alla pubblicazione della fotografia, sulla base di una
>logica e congrua motivazione, immune da vizi logici, a cui la ricorrente
>ha opposto una differente valutazione di tale circostanza di fatto,
>limitandosi a ritenere per nulla "scontato" che il genitore fosse
>consapevole della presenza dei fotografi e della successiva pubblicazione
>delle fotografie e prospettando ancora una volta una critica attinente al
>merito delle valutazioni in fatto compiute dai giudici di appello.
>
>3) Una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal

>padre, quale genitore esercente la potest�, alla ripresa fotografica

>riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione,

Quindi � il consenso del padre che rende lecita la ripresa. Ma nel
nostro caso la sig.ra non lo ha concesso.

>Vi � poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale �

>risarcibile, oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
>legge, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di
>un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,

>tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito �

>rinvenibile nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96
>e 97 l. 22 aprile 1941 n. 633). Eventualmente si potrebbe tentare una

>violazione del dlgs 196 del 2003, ma non lo darei n� per pacifico n� per
>sicuro.

Qui sei fuori come una costruzione da lastrico solare orizzontale (un
balcone.)
A me per un'affermazione del genere mi avrebbero tirato appresso il
libretto.
Vediti tra le tante 08/12433.

buon anno

roy

Parsifal

unread,
Dec 29, 2009, 3:42:27 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 18:42:27 +0000, royfliniker ha scritto:

> Quando ho parlato di tutela inibitoria. Il produttore troverᅵ un accordo


> pur di non rimettere le mani sul film. Certo va visto che tipo di film

> ᅵ, ma se calcoli che in media una copia costa 2k e un film di medio


> sfruttamento ne stampa 12-24, 20k sono una cifra accettabile.

Dunque intendi 20k stragiudiziali? A naso mi sembra tanto, ma
bisognerebbe vedere il tipo di film e l'eventuale danno all'immagine.
In genere dalla giurisprudenza che ho controllato ho visto risarcimento
parecchio piᅵ bassi (nell'ordine dei 2\3k euro, ma non ho fatto ricerche
approfondite.

> Forse ti ᅵ sfuggito ma ti ho giᅵ spiagato che cartelli non si mettono
> perchᅵ non scriminano la violazione del diritto all'immagine.
No non mi ᅵ sfuggito, ᅵ che a mio avviso nel momento in cui il soggetto ᅵ
avvisato che si sta girando un film il consenso ad essere ripreso ᅵ
implicito. Vedi cass.21172\06 anche se oggi con il dlgs 196\03 la tesi
del consenso implicito potrebbe non reggere.
Diciamo che se fossi l'avvocato del produttore ed il mio si fosse
limitato a mettere dei cartelli penserei ad un accordo stragiudiziale, ma
per cifre parecchio inferiori ai 20k.
Senza vedere il film ᅵ impossibile quantificare seriamente, ma iocandi
causa, offro un migliaio di euro ed una copia DVD del film. ;)

> Riporto per tua comoditᅵ la traccia: "Lo scorso sabato sono andata a


> vedere un film italiano, girato in Milano, in prima visione. Con mia
> grande sorpresa mi sono riconosciuta sullo sfondo di una scena ( con
> protagonista in primo piano ), mentre scendevo dall'auto e prendevo dal
> sedile posteriore la mia piccola per lasciarla in asilo."
>
> Lo sfruttamento in sala costituisce scopo di lucro e fa venir meno lo
> scopo culturale, quello di documentazione o di ricerca.

e qui, imho, sbagli. bisognerebbe vedere cosa stavano riprendendo e
perchᅵ la via non era chiusa al traffico. Aggiungi che un film, anche se
mandato in sala, puᅵ ben essere ritenuto "di valore culturale" o
documentaristico. Immagina un film verista o un film con intenti
documentaristici o chiaramente culturali.
Aggiungici che, essendo un film italiano al 90% ha beneficiato dei fondi
pubblici come "film di interesse culturale nazionale" e vedi che la
strada si fa parecchio in salita...
(BTW un bell'articolo sui fondi a pioggia
http://www.pianosequenza.net/dblog/articolo.asp?articolo=62).

> Qui siamo nel campo di diritto di cronaca. Nel caso del film invece di
> opere dell'ingegno.

No, nessun diritto di cronaca: si parlava della *sigla* della
trasmissione andata in onda con quelle immagini per circa sei anni.

>>3) Una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal

>>padre, quale genitore esercente la potestᅵ, alla ripresa fotografica


>>riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione,

> Quindi ᅵ il consenso del padre che rende lecita la ripresa. Ma nel


> nostro caso la sig.ra non lo ha concesso.

Attento, la cass. parla di consenso *presunto* dalla circostanza che si
trovavano in un luogo aperto al pubblico. Non sono d'accordo, ma rientra
tra le ipotesi che feci in prima istanza in presenza di cartelli o troupe
di ripresa.

> Qui sei fuori come una costruzione da lastrico solare orizzontale (un
> balcone.)

Attento leggi bene (e capisci!) cosa ho scritto.
"Vi ᅵ poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale ᅵ
risarcibile, *oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
legge*, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di

un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,

tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito ᅵ rinvenibile


nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96 e 97 l. 22

aprile 1941 n. 633). *Eventualmente si potrebbe tentare una violazione del
dlgs 196 del 2003, ma non lo darei nᅵ per pacifico nᅵ per sicuro*.

Ti aiuto evidenziandoti i due punti essenziali:
1) il danno patrimoniale deve essere provato (e sicuramente sarᅵ di molto
inferiore alle cifre da te prospettate);
2) il danno non patrimoniale ᅵ risarcibile soltanto nei casi previsti
dalla legge (tra cui il danno da reato). nel caso de quo *non* si ᅵ in
presenza di un reato, ma, tutt'al piᅵ ad un illecito civile, quindi
l'unica possibilitᅵ di puntare ad un risarcimento per danno non
patrimoniale ᅵ il DLGS 196 del 2003. Non a caso la sentenza da te citata
(annullamento con rinvio in merito all'an!) fa riferimento alla 675 del
96 come unica possibilitᅵ di risarcimento laddove il danno patrimoniale ᅵ
assai difficile da provare. Quindi nessun balcone.

> A me per un'affermazione del genere mi avrebbero tirato appresso il
> libretto.
> Vediti tra le tante 08/12433.

Piano con simili affermazioni; prima di lanciare libretti, pensa che
*forse* l'interlocutore qualcosina sa anche lui.

> buon anno
Anche a te.


--
Parsifal

ValeRyo Saeba

unread,
Dec 29, 2009, 4:48:20 PM12/29/09
to
"Parsifal" <pars...@people.it> ha scritto nel messaggio
news:pan.2009.12...@people.it


Scusate se mi intrometto tra voi dotti, volevo solo aggiungere due
cose:

>> Forse ti � sfuggito ma ti ho gi� spiagato che cartelli non si mettono
>> perch� non scriminano la violazione del diritto all'immagine.
> No non mi � sfuggito, � che a mio avviso nel momento in cui il
> soggetto � avvisato che si sta girando un film il consenso ad essere
> ripreso � implicito.

Confermo che qui da me erano apposti e ben visibili i cartelli che
segnalavano le riprese in corso e che c'era la possibilit� di essere
ripresi.

> Senza vedere il film � impossibile quantificare seriamente, ma iocandi


> causa, offro un migliaio di euro ed una copia DVD del film. ;)

Almeno in Blu-Ray, diamine :-)

> Aggiungici che, essendo un film italiano al 90% ha beneficiato dei
> fondi pubblici come "film di interesse culturale nazionale" e vedi
> che la strada si fa parecchio in salita...

Ho visto un paio di film girati da un conoscente (che ha beneficiato
di tali fondi) che saranno culturali tra 2000 anni almeno, come oggi
consideriamo culturali i "manifesti elettorali" dipinti sulle mura della
vecchia Pompei :-)

--
ValeRyo
XT600 "Katoki Pajama" - http://www.slimmit.com/go.asp?7Y9
CBR600F "Cerbero" - In vendita - http://www.slimmit.com/go.asp?7X0
GamerTag: http://card.mygamercard.net/IT/nxe/ValeRyo76.png


royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 5:43:20 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 18:20:54 +0000 (UTC), Parsifal
<pars...@people.it> ha scritto:

>Il Tue, 29 Dec 2009 17:46:40 +0000, royfliniker ha scritto:

Ho fatto l'atto di civile (e il sostanziale di quello di penale del
mio vicino, perch� trattava di responsabilit� del medico che conoscevo
molto bene.)
L'atto di civile era facile (citazione) ma pieno di trabocchetti.
Comunque non � stata la brutta esperienza che molti la descrivono.
Saper scrivere un parere � un'ottima cosa.
Ho fatto un ottimo corso con l'avv. Luigi Viola. Persona da tener
presente: � un geniaccio. Ed � di una chiarezza che ti fa sentire
spesso un perfetto imbecille.

roy


royfliniker

unread,
Dec 29, 2009, 6:34:36 PM12/29/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 20:42:27 +0000 (UTC), Parsifal
<pars...@people.it> ha scritto:

>Il Tue, 29 Dec 2009 18:42:27 +0000, royfliniker ha scritto:
>
>> Quando ho parlato di tutela inibitoria. Il produttore trover� un accordo


>> pur di non rimettere le mani sul film. Certo va visto che tipo di film

>> �, ma se calcoli che in media una copia costa 2k e un film di medio


>> sfruttamento ne stampa 12-24, 20k sono una cifra accettabile.
>Dunque intendi 20k stragiudiziali?

Perch� gli accordi nel corso del processo sono vietati?

>A naso mi sembra tanto, ma
>bisognerebbe vedere il tipo di film e l'eventuale danno all'immagine.
>In genere dalla giurisprudenza che ho controllato ho visto risarcimento

>parecchio pi� bassi (nell'ordine dei 2\3k euro, ma non ho fatto ricerche
>approfondite.
>

>> Lo sfruttamento in sala costituisce scopo di lucro e fa venir meno lo


>> scopo culturale, quello di documentazione o di ricerca.
>e qui, imho, sbagli. bisognerebbe vedere cosa stavano riprendendo e

>perch� la via non era chiusa al traffico. Aggiungi che un film, anche se
>mandato in sala, pu� ben essere ritenuto "di valore culturale" o

>documentaristico. Immagina un film verista

Trovami un esempio con un attore in primo piano e ne parliamo

>documentaristici o chiaramente culturali.
>Aggiungici che, essendo un film italiano al 90% ha beneficiato dei fondi
>pubblici come "film di interesse culturale nazionale" e vedi che la
>strada si fa parecchio in salita...

Ma la dichiarazione di ficn non toglie al film la sua natura di opera
dell'ingegno.

>(BTW un bell'articolo sui fondi a pioggia
>http://www.pianosequenza.net/dblog/articolo.asp?articolo=62).

Dal 1980 ogni anno pubblicano un articolo cosi'.

>> Qui siamo nel campo di diritto di cronaca. Nel caso del film invece di
>> opere dell'ingegno.
>No, nessun diritto di cronaca: si parlava della *sigla* della
>trasmissione andata in onda con quelle immagini per circa sei anni.
>
>>>3) Una volta accertato dalla Corte di appello il consenso prestato dal

>>>padre, quale genitore esercente la potest�, alla ripresa fotografica


>>>riguardante il figlio minore e alla sua pubblicazione,

>> Quindi � il consenso del padre che rende lecita la ripresa. Ma nel


>> nostro caso la sig.ra non lo ha concesso.
>Attento, la cass. parla di consenso *presunto* dalla circostanza che si
>trovavano in un luogo aperto al pubblico. Non sono d'accordo, ma rientra
>tra le ipotesi che feci in prima istanza in presenza di cartelli o troupe
>di ripresa.
>
>> Qui sei fuori come una costruzione da lastrico solare orizzontale (un
>> balcone.)
>Attento leggi bene (e capisci!) cosa ho scritto.

>"Vi � poi da valutare, in merito al quantum che il danno morale �


>risarcibile, *oltre che in casi determinati espressamente previsti dalla
>legge*, solo quando l'illecito che lo ha prodotto integra gli estremi di
>un reato, ma, la lesione del diritto all'immagine non costituisce reato,

>tenuto conto che nessuna specifica disposizione in proposito � rinvenibile


>nelle norme che tutelano il diritto stesso (art. 10 c.c., 96 e 97 l. 22
>aprile 1941 n. 633). *Eventualmente si potrebbe tentare una violazione del

>dlgs 196 del 2003, ma non lo darei n� per pacifico n� per sicuro*.


>
>Ti aiuto evidenziandoti i due punti essenziali:

>1) il danno patrimoniale deve essere provato (e sicuramente sar� di molto

>inferiore alle cifre da te prospettate);

>2) il danno non patrimoniale � risarcibile soltanto nei casi previsti
>dalla legge (tra cui il danno da reato). nel caso de quo *non* si � in
>presenza di un reato, ma, tutt'al pi� ad un illecito civile, quindi
>l'unica possibilit� di puntare ad un risarcimento per danno non
>patrimoniale � il DLGS 196 del 2003. Non a caso la sentenza da te citata

>(annullamento con rinvio in merito all'an!) fa riferimento alla 675 del

>96 come unica possibilit� di risarcimento laddove il danno patrimoniale �

>assai difficile da provare. Quindi nessun balcone.

Massima della 08/12433:
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al
risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10
c.c., sia in virt� dell'art. 29 della legge 675 del 1996, ove la
fattispecie configuri anche la violazione del diritto alla
riservatezza, nonch� per effetto della protezione costituzionale dei
diritti inviolabili della persona come previsto dall'art. 2 Cost., che
di per s�, integra un'ipotesi legale (al suo massimo livello di
espressione) di risarcibilit� dei danni ai sensi dell'art. 2059 c.c.

Per intenderci: con l'art. 10 c.c. puoi ottenere il risarcimento dei
danni patrimoniali.
Sei vincolato per i danni non patrimoniali dal 2059 c.c., norma
tipica, a trovare una norma che preveda la loro liquidazione.
Ricordi quali sono i diritti della personalit�? Diritto alla vita,
all'incolumit� morale,fisica, al nome, all'immagine e recentemente
alla riservatezza. Bene tutti questi diritti sono contenuti nel magico
art. 2 Cost., (che ha fatto diventare atipico il 2059 c.c.).
E in questo modo ottieni il risarcimento del danno non patrimoniale.

roy

Parsifal

unread,
Dec 30, 2009, 6:06:09 AM12/30/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 23:34:36 GMT, royfliniker ha scritto:
>>> Quando ho parlato di tutela inibitoria. Il produttore trover� un accordo
>>> pur di non rimettere le mani sul film. Certo va visto che tipo di film
>>> �, ma se calcoli che in media una copia costa 2k e un film di medio
>>> sfruttamento ne stampa 12-24, 20k sono una cifra accettabile.
>>Dunque intendi 20k stragiudiziali?
> Perch� gli accordi nel corso del processo sono vietati?
Ma che scrivi?
Ti offro un consiglio, evita le frasi ad effetto o le battute, perch� non
ci fai una bella figura.
Vogliamo dare la colpa all'orario tardo?


>>> Lo sfruttamento in sala costituisce scopo di lucro e fa venir meno lo
>>> scopo culturale, quello di documentazione o di ricerca.
>>e qui, imho, sbagli. bisognerebbe vedere cosa stavano riprendendo e
>>perch� la via non era chiusa al traffico. Aggiungi che un film, anche se
>>mandato in sala, pu� ben essere ritenuto "di valore culturale" o
>>documentaristico. Immagina un film verista
> Trovami un esempio con un attore in primo piano e ne parliamo
Immagino tu abbia visto il film per poter affermare con cotanta sicurezza
che "il protagonista" di cui parla l'OP sia un attore professionista.
In ogni caso cito, a memoria, "la terra trema" di Luchino Visconti anche se
sarebbe pi� corretto parlare di "neorealismo", ma l'idea di base era la
stessa.
Pensa anche a De SIca, Rosellini, Zampa, DeSantis e Fellini ed a film come
Ladri di Biciclette, Sciusci�, Roma citt� aperta e la Strada...
In tempi pi� recenti mi viene in mente Mery per sempre, ragazzi fuori,
questi bambini...


>>documentaristici o chiaramente culturali.
>>Aggiungici che, essendo un film italiano al 90% ha beneficiato dei fondi
>>pubblici come "film di interesse culturale nazionale" e vedi che la
>>strada si fa parecchio in salita...
>
> Ma la dichiarazione di ficn non toglie al film la sua natura di opera
> dell'ingegno.

Uh? E per quale ragione la circostanza che un film sia opera dell'ingegno
confliggerebbe con l'art.97 della LdA?

Come una rondine non fa primavera, una massima non fa giurisprudenza ;)
Ti consoiglio, poi, di non fermarti mai alle massime dato che molto spesso
non forniscono un quadro completo. Aggiungici poi che dovremmo vedere la
foto per capire come si sia giunti ad una simile decisione.
Vediamo, comunque (per la III volta!) in dettaglio questa sentenza:

In primis la corte accoglie il secondo motivo di ricorso osservando che il
ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia del tutto omesso di
prendere in esame l'eccezione da lui proposta, tendente a dimostrare la
legittimit� della pubblicazione delle fotografie anche senza il consenso
dell'interessato, perch� avvenuta per scopi scientifici, didattici o
culturali, come previsto dalla L. n. 633 del 1941, art. 97.
Il motivo viene ritenuto fondato.

Del pari, nel punto che continui a citare la Corte osserva "5. - Venendo
pertanto al ricorso principale, la Corte di appello ha rigettato la domanda
di risarcimento dei danni con la motivazione che, pur accertata l'illiceit�
del comportamento della societ� editrice, lo Z. non ha fornito alcuna prova
di avere subito danni patrimoniali. Non ha dimostrato che avrebbe potuto
utilizzare diversamente la sua immagine a fini di lucro, n� ha fornito
alcun elemento idoneo a consentire quanto meno una valutazione equitativa
dei danni medesimi.
Considerato poi che il fatto non costituisce reato, n� ricorre altra norma
di legge che consenta il risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi
dell'art. 2059 c.c., la Corte di merito ha negato anche il risarcimento di
quest'ultima categoria di danni".

Tu diresti che la CdA � fuori come un balcone (BTW per il codice civile il
lastrico solare � diverso dal balcone e non pu� essere "fuori" in quanto
coperturta dell'edificio o di parti di esso).

Il ricorrente impugna sostenendo che la CdA avrebbe "disatteso principi
ormai acquisiti in dottrina, e pi� volte applicati dai Giudici di merito,
secondo cui, nel caso di illecita pubblicazione dell'immagine, il danno
patrimoniale va ravvisato, quanto meno, nella violazione del diritto della
parte lesa allo sfruttamento esclusivo dell'immagine stessa e va
quantificato nel c.d. "prezzo del consenso", cio� nella somma che il
ritrattato avrebbe potuto ottenere quale corrispettivo della volontaria
concessione a terzi del diritto di pubblicare la propria fotografia".

Si aggiunge poi che
"Ulteriore profilo di erroneit� della sentenza impugnata andrebbe ravvisato
nel fatto che l'indebita pubblicazione dell'immagine costituisce anche
illecito trattamento di dati personali, in violazione della L. n. 675 del
1996, il cui art. 18, impone espressamente al contravventore l'obbligo del
risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2050 c.c.."

La Corte accoglie il motivo, ma nei termini che seguono.
"Fermo restando che la parte lesa dall'indebita pubblicazione della sua
immagine ha sempre il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali di cui
sia in grado di fornire la prova, in base ai principi generali di legge in
materia, � indubbio che in molti casi non appare agevole n� configurare
natura ed entit� del pregiudizio propriamente economico, n� quantificarne
l'importo, pur essendo certi ed incontestabili sia l'illiceit� del
comportamento dell'autore della pubblicazione, sia il fatto che questi ne
abbia tratto vantaggio.
Si � rilevato, allora, che (anche in mancanza di prova di altre, specifiche
voci di danno, determinabili ai sensi dell'art. 2056 c.c., e ss., e art.
1223 c.c., e ss.) l'interessato ha comunque il diritto di far valere a
titolo di danno patrimoniale la perdita dei vantaggi economici che avrebbe
potuto conseguire se - essendogli stato chiesto il consenso alla
pubblicazione - avesse potuto negoziarne la concessione e chiedere per essa
un compenso.
Considerato, cio�, che ogni singolo soggetto ha il diritto esclusivo sulla
propria immagine ed � il solo titolare del diritto di sfruttarla
economicamente, ne consegue che con la pubblicazione non autorizzata
l'autore dell'illecito si appropria indebitamente di vantaggi economici che
sarebbero spettati alla vittima.
Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste, pertanto, nel ritrasferire
quei vantaggi dall'autore dell'illecito al titolare del diritto, e ad essi
va commisurata l'entit� della liquidazione (c.d. prezzo del consenso alla
pubblicazione), se del caso determinandone l'importo in via equitativa, ai
sensi dell'art. 2056 c.c..
[...]
E' indubbio che la quantificazione dei danni con riferimento al prezzo del
consenso pu� risultare in molti casi tutt'altro che agevole: in
particolare, qualora il soggetto leso non sia persona nota, alla cui
immagine possa essere attribuito un valore economico oggettivamente
determinabile.
La liquidazione va compiuta, in tal caso, ai sensi dell'art. 2056 c.c., con
riferimento agli utili presumibilmente conseguiti dall'autore
dell'illecito, in relazione alla diffusione del mezzo su cui la
pubblicazione � avvenuta, alle finalit� (pubblicitarie o d'altro genere)
che esso intendeva perseguire, e ad ogni altra circostanza rilevante allo
scopo.
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello ha negato al ricorrente il
risarcimento dei danni patrimoniali, anche nei limiti sopra indicati".

QUindi il danno patrimoniale, ammesso e non concesso che non si applichi
l'ipotesi di cui al 97 LdA (NB non scriminante perch� non si tratta di un
crimine, am causa di giustificazione) andrebbe determinato in via
equitativa, come da me gi� scritto.


In merito alla675/96 (oggi Dlgs 196/03) la Corte osserva:
"6. - Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2059 c.c., e
L. n. 675 del 1996, art. 29, il ricorrente afferma che la violazione del
diritto all'immagine integra di per s� una fattispecie di risarcibilit� dei
danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 10 c.c.. Analogo principio deve
desumersi dalla citata L. n. 675, art. 29, a tutela della riservatezza.
6.1. - Il motivo � fondato.

Il diritto all'immagine rientra fra i diritti della personalit� che - nei
loro aspetti non patrimoniali - integrano diritti inviolabili della
persona, la cui violazione attribuisce al titolare il diritto al
risarcimento dei danni non patrimoniali.

L'art. 10 c.c., � stato normalmente interpretato nel senso che la lesione
del diritto all'immagine d� diritto anche al risarcimento dei danni non
patrimoniali, soluzione confermata e rafforzata dal rilievo che,
trattandosi di diritto costituzionalmente protetto (art. 2 Cost.), vale il
principio pi� volte enunciato da questa Corte, secondo cui la relativa
lesione non � soggetta al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all'art. 185 c.p., e non presuppone la qualificabilit� del fatto come
reato, giacch� il rinvio di cui all'art. 2059 c.c., "....ben pu� essere
riferito....... anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si
consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti
inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica,
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale" (Cass. civ., Sez. 3^, 31 maggio
2003 n. 8828, fra le altre).
La norma della L. n. 675 del 1996, art. 29, richiamata dal ricorrente, si
uniforma ai suddetti principi, offrendo ulteriore argomento di carattere
sistematico a conforto della soluzione prospettata dal ricorrente.
Erroneamente, pertanto, la Corte di appello di Roma ha escluso la
risarcibilit� dei danni non patrimoniali".

Quindi come vedi anche il mio riferimento al 196 era corretto cos� come
corretta era la precisazione che il principio non � ancora pacifico.
Condivisibile, fondato, ma non pacifico. (BTW � assai probabile che lo
diventi, ma servono ulteriori precedenti o almeno uan conferma da parte
della CdA di Roma e, magari, una nuova Cassazione.

In conclusione la Corte rinviava alla CdA "in accoglimento del secondo
motivo del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata,
con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma in diversa
composizione, affinch� prenda in esame la domanda dell'Editore di
accertamento della liceit� della pubblicazione, ricorrendo i presupposti di
cui alla legge sul diritto di autore art. 97.
In accoglimento dei due motivi del ricorso principale, la sentenza
impugnata deve essere altres� cassata, nei capi in cui ha rigettato le
domande di risarcimento dei danni, affinch� il suddetto Giudice di rinvio
ove ritenga di respingere l'eccezione relativa all'applicabilit� dell'art.
97 cit., si uniformi ai seguenti principi di diritto:


"L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al
risarcimento dei danni non patrimoniali sia ai sensi dell'art. 10 c.c., sia

ai sensi della L. n. 675 n. 1996, art. 29, ove la fattispecie configuri
anche violazione del diritto alla riservatezza, sia in virt� della
protezione costituzionale dei diritti inviolabili della persona, di cui
all'art. 2 Cost.: protezione costituzionale che di per s� integra
fattispecie prevista dalla legge (al suo massimo livello di espressione) di
risarcibilit� dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c..
L'illecita pubblicazione dell'immagine altrui obbliga al risarcimento dei
danni patrimoniali, che consistono nel pregiudizio economico che la vittima
abbia risentito dalla pubblicazione e di cui abbia fornito la prova.
In ogni caso, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di
danno patrimoniale, la parte lesa pu� far valere il diritto al pagamento di
una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto
per dare il suo consenso alla pubblicazione: somma da determinarsi in via
equitativa, con riferimento al vantaggio economico conseguito dall'autore
dell'illecita pubblicazione e ad ogni altra circostanza congruente con lo
scopo della liquidazione, tenendo conto, in particolare, dei criteri
enunciati dalla L. n. 633 del 1941, art. 128, comma 2, sulla protezione del
diritto di autore".

Spero di averti chiarato la mia posizione.

Gabriele

unread,
Dec 30, 2009, 7:19:08 AM12/30/09
to
Il Tue, 29 Dec 2009 22:43:20 +0000, royfliniker ha scritto:

> Ho fatto un ottimo corso con l'avv.

> Luigi Viola. Persona da tener presente: è un geniaccio. Ed è di una


> chiarezza che ti fa sentire spesso un perfetto imbecille.
>

Allora appare di palmare evidenza che le elementari nozioni di
deontologia forense non sono state oggetto del corso, in particolar modo
i doveri di dignità e decoro.

Ragnarok

unread,
Dec 31, 2009, 7:46:03 AM12/31/09
to
alberto ha scritto:

>> Cosa intendi per gemelli d'oro?
> gemelli di un metallo prezioso che si chiama oro.

> gemᅵlli, sm. pl.


> 1 Bottone doppio per i polsini della camicia

Immaginavo che qualcuno non capisse la battuta....
Evidentemente non hai i gemelli d'oro...

Ragnarok

unread,
Dec 31, 2009, 7:46:25 AM12/31/09
to
ponziopilato ha scritto:

> bellissima :-)

Che tu non capissi la battuta era scontato, troppo fine x te...

ponziopilato

unread,
Jan 4, 2010, 3:46:08 AM1/4/10
to

"Ragnarok" <ragn...@fastwebnet.it> ha scritto nel messaggio
news:A21%m.73722$813....@tornado.fastwebnet.it...


>
> Che tu non capissi la battuta era scontato, troppo fine x te...
>

ah ragliarok, era una battuta? mamma mia, uscita male allora come tutto
quello che scrivi


0 new messages