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Cass. Pen. 8513/2009

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Massy

unread,
Dec 15, 2009, 1:07:11 PM12/15/09
to
Qualcuno ha il testo integrale della sentenza della Cass. Pen. 8513/2009 e
pu� passarmelo? Dovrebbe essere sulla competenza territoriale in caso di
diffamazione on-line.

Grazie.

[CROSS-POST: it.diritto, it.diritto.internet]

--
Massy
Day by day and night by night we were together
all else has long been forgotten by me
Walt Whitman


Parsifal

unread,
Dec 17, 2009, 7:32:01 AM12/17/09
to
Il Tue, 15 Dec 2009 18:07:11 +0000, Massy ha scritto:

> Qualcuno ha il testo integrale della sentenza della Cass. Pen. 8513/2009

> e puᅵ passarmelo? Dovrebbe essere sulla competenza territoriale in caso
> di diffamazione on-line.
>
> Grazie.
Di nulla

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente -
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere -
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere -
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani - Consigliere -
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul conflitto di competenza tra:
TRIBUNALE DI ISERNIA E IL TRIBUNALE DI CAMPOBASSO;
denunciato in data 10 novembre 2008 dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Isernia;
nel procedimento contro:
B.P., nato a (OMISSIS);
udita la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S.
Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto
dichiararsi la competenza del Tribunale di Campobasso.

(Torna su ) Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 25 giugno 2007, il Tribunale di Campobasso
dichiarava la propria incompetenza per territorio nel procedimento contro
B.P., imputato di avere diffamato P. A. a mezzo del giornale telematico
"(OMISSIS)" (art. 595 c.p., comma 3).
Rilevava che "l'officina grafica" che aveva stampato lo scritto era
situata in (OMISSIS), sicchᅵ competente era il Tribunale di Isernia.
2. Il 13 giugno 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia
presentava richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per le indagini
preliminari della stessa cittᅵ.
3. Il 10 novembre 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia ha
denunciato, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, conflitto di
competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Isernia ed il Tribunale di Campobasso, osservando:
che l'articolo diffamatorio era stato pubblicato su un giornale
telematico;
che non esisteva, pertanto, alcuna "officina grafica", nᅵ uno stampato o,
comunque, un prodotto riferibile ad attivitᅵ di stampa;
che il reato di diffamazione doveva ritenersi consumato nel luogo in cui
i terzi avevano percepito il messaggio offensivo dell'altrui reputazione;
che, peraltro, non essendo noto detto luogo, nᅵ quello in cui l'imputato
aveva immesso le frasi offensive nel sito web, la competenza territoriale
andava determinata sulla base del criterio suppletivo di cui all'art. 9
c.p.p., comma 2, della residenza dell'imputato ((OMISSIS)).
4. All'udienza del 13 novembre 2008, il Giudice dell'udienza preliminare
di Isernia, dopo avere trasmesso a questa Corte la denuncia, ha disposto
il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al Tribunale di Isernia.
(Torna su ) Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Come questa Corte ha giᅵ avuto modo di affermare (Cass. 5^, 17
novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, RV 217745), l'immissione di scritti
lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet" integra il reato di
diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3).
Anche la diffamazione telematica ᅵ, naturalmente, reato di evento.
Essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui le frasi offensive siano
state immesse sul web, sono quelli in cui il collegamento viene attivato
(cfr. Cass. 5^, 21 giugno 2006, Cicino, RV 234528; Cass. 5^, 17 novembre
2000, p.m. in proc. Ignoti, cit.).
Orbene, non risultando, nel caso in esame, il luogo in cui il reato ᅵ
stato consumato (non potendo, in altre parole, applicarsi la regola di
cui all'art. 8 c.p.p., comma 1), deve farsi ricorso ai criteri suppletivi
di cui all'art. 9 c.p.p..
Ed in tal senso, a norma del comma 2 di detto articolo, la competenza va
attribuito al giudice della residenza dell'imputato, non essendo noto il
luogo indicato nel comma 1, vale a dire "l'ultimo luogo in cui ᅵ avvenuta
una parte dell'azione o dell'omissione".
(Torna su ) P.Q.M.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso cui dispone
trasmettersi gli atti.
Cosᅵ deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009


--
Parsifal

Massy

unread,
Dec 17, 2009, 11:00:03 AM12/17/09
to
Parsifal wrote:
> Il Tue, 15 Dec 2009 18:07:11 +0000, Massy ha scritto:
>
>> Qualcuno ha il testo integrale della sentenza della Cass. Pen.
>> 8513/2009 e pu� passarmelo? Dovrebbe essere sulla competenza
> situata in (OMISSIS), sicch� competente era il Tribunale di Isernia.

> 2. Il 13 giugno 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia
> presentava richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per le indagini
> preliminari della stessa citt�.

> 3. Il 10 novembre 2008 il Procuratore della Repubblica di Isernia ha
> denunciato, ai sensi dell'art. 30 c.p.p., comma 2, conflitto di
> competenza tra il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
> Isernia ed il Tribunale di Campobasso, osservando:
> che l'articolo diffamatorio era stato pubblicato su un giornale
> telematico;
> che non esisteva, pertanto, alcuna "officina grafica", n� uno
> stampato o, comunque, un prodotto riferibile ad attivit� di stampa;

> che il reato di diffamazione doveva ritenersi consumato nel luogo in
> cui i terzi avevano percepito il messaggio offensivo dell'altrui
> reputazione; che, peraltro, non essendo noto detto luogo, n� quello

> in cui l'imputato aveva immesso le frasi offensive nel sito web, la
> competenza territoriale andava determinata sulla base del criterio
> suppletivo di cui all'art. 9 c.p.p., comma 2, della residenza
> dell'imputato ((OMISSIS)).
> 4. All'udienza del 13 novembre 2008, il Giudice dell'udienza
> preliminare di Isernia, dopo avere trasmesso a questa Corte la
> denuncia, ha disposto il rinvio a giudizio dell'imputato dinanzi al
> Tribunale di Isernia. (Torna su ) Diritto
> MOTIVI DELLA DECISIONE
> 5. Come questa Corte ha gi� avuto modo di affermare (Cass. 5^, 17

> novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, RV 217745), l'immissione di
> scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet" integra
> il reato di diffamazione aggravata (art. 595 c.p., comma 3).
> Anche la diffamazione telematica �, naturalmente, reato di evento.

> Essa si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
> l'espressione ingiuriosa, che, nel caso in cui le frasi offensive
> siano state immesse sul web, sono quelli in cui il collegamento viene
> attivato (cfr. Cass. 5^, 21 giugno 2006, Cicino, RV 234528; Cass. 5^,
> 17 novembre 2000, p.m. in proc. Ignoti, cit.).
> Orbene, non risultando, nel caso in esame, il luogo in cui il reato �

> stato consumato (non potendo, in altre parole, applicarsi la regola di
> cui all'art. 8 c.p.p., comma 1), deve farsi ricorso ai criteri
> suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p..
> Ed in tal senso, a norma del comma 2 di detto articolo, la competenza
> va attribuito al giudice della residenza dell'imputato, non essendo
> noto il luogo indicato nel comma 1, vale a dire "l'ultimo luogo in
> cui � avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione".

> (Torna su ) P.Q.M.
> P.Q.M.
> dichiara la competenza del Tribunale di Campobasso cui dispone
> trasmettersi gli atti.
> Cos� deciso in Roma, il 5 febbraio 2009.

> Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2009

Grazie 1000!

\pensavo fosse pi� lunga... :-)

Message has been deleted

Massy

unread,
Dec 17, 2009, 4:24:20 PM12/17/09
to
Mamo (R) wrote:

> On Thu, 17 Dec 2009 16:00:03 GMT, in it.diritto.internet "Massy"
> wrote:
>
>> \pensavo fosse pi� lunga... :-)
> 99 righe; che potevi evitare di RI-quotare...
> :-)

u r definitely right!
sorry!

Parsifal

unread,
Dec 19, 2009, 12:55:40 PM12/19/09
to
Il Thu, 17 Dec 2009 16:00:03 +0000, Massy ha scritto:

> Grazie 1000!
Di nulla l'avevo *casualmente* sottomano.

--
Parsifal

lorenzodes

unread,
Dec 19, 2009, 2:22:32 PM12/19/09
to
Parsifal ha scritto:

> Il Thu, 17 Dec 2009 16:00:03 +0000, Massy ha scritto:
>
>> Grazie 1000!
> Di nulla l'avevo *casualmente* sottomano.

Casualmente? ;)

Parsifal

unread,
Dec 20, 2009, 4:34:13 AM12/20/09
to

Assolutamente casuale, come la terza legge di Newton....


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Parsifal

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