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Mimmo
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> In un condominio che amministro, mi è stato riferito che una delibera
> assembleare riguardante un bilancio consuntivo di ben 5 anni, approvata
> in seconda convocazione con la maggioranza di 333,33 millesimi e la
> presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio, pur non essendo stata
> contestata nei 30 giorni previsti per legge dinanzi all'autorità
> giudiziaria, può essere rimessa in discussione e quindi revocata o
> modificata da una maggioranza superiore a quella di approvazione. In
> particolare mi è stato richiesto da condomini che rappresentano 490 mm,
> una assemblea di condominio per ridiscutere il bilancio.
Sciocchezze! Se la facciano e se la discutano!
ciaofelix:-)
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Il riferimento legislativo è: Codice Civile - Disposizioni di Attuazione
Art. 66
"L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o
quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un
sesto del valore dell'edificio".
Da coordinare con: Codice Civile - Articolo 1130 - Attribuzioni
dell'amministratore
"L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini".
Traduzione: l'amministratore si faccia i fatti suoi, convochi l'assemblea ed
esegua la relativa deliberazione, se sarà adottata.
Un condomino dissenziente, se ha interesse, potrà impugnare la delibera, se
troverà una norma di legge o del regolamento contro la quale la
deliberazione contrasti.
Se all'amministratore ciò che decide l'assemblea non piace può dimettersi.
Dov'è il problema?
Il problema è che l'amministratore è responsabile del bilancio, una
volta approvato quello è, gli assenti avevano 30gg per dissentire, non
l'hanno fatto sono cavolacci loro.
L'amministratore in base al bilancio approvato, sia preventivo che
consuntivo, può emettere decreto ingiuntivo per i morosi.
A beh. Se gli amministratori preferiscono la galera a un'assemblea che
revoca una decisione precedente, meglio cosě.
Una delibera non estingue il reato di truffa (o di appropriazione indebita,
o
altro) e a scrivere una denuncia penale ci vuol molto meno che a ridiscutere
in assemblea.
Cosa centra questo??? Certo i reati non si cancellano con le delibere
assembleari.
Se fossi l'amministratore di "mimmo - sos casa" non convochere
l'assemblea nemmeno se me lo chiedono 1/6 dei condomini che se la
convochino loro e decidano loro, l'amministratore non è obbligato a
parteciparvi.
Perň si puň evitare di denunciarli.
> Se fossi l'amministratore di "mimmo - sos casa" non convochere
> l'assemblea nemmeno se me lo chiedono 1/6 dei condomini che se la
> convochino loro e decidano loro
Puoi, ma poi duri poco, e il tintinnio delle manette lo sentirai.
> Puoi, ma poi duri poco, e il tintinnio delle manette lo sentirai.
Ma sei proprio fissato eh.
Io no.
Tu, a quanto pare, sì. Tanto da inventarti leggi per non convocare assemblee
cui non sei tenuto ad andare e le cui decisioni, in teoria, non ti
riguardano.
Invece di concludere con un inutile battibecco, dammi i riferimenti
delle leggi che mi sarei inventato.
Senza scender in inutili battibecchi, riporteresto dove "inventarti
leggi per non convocare assemblee". Grazie