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La nomina dell’amministratore La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono più di quattro. Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa....STUDIO DE MATTEI CLAUDIO CREMONESI LUCIO BONANNI SERGIO

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CONS

unread,
May 26, 2012, 4:53:04 AM5/26/12
to


L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria nel caso
in cui i condòmini siano almeno cinque ed è la stessa assemblea dei
condòmini che provvede direttamente alla nomina.


Utilizza i modelli di lettere
per comunicare con
i condomini, l'amministratore, o il vicino
modelli di lettera condominio


bullet La nomina dell’amministratore

bullet La revoca dell'amministratore
bullet Chi può fare l'amministratore

bullet I compiti dell'amministratore
bullet Maggioranza per l'elezione

bullet Il compenso dell'amministratore
bullet La durata della carica

bullet Potere di rappresentanza dell'amministratore


La nomina dell’amministratore
La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono
più di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Se
l’assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina
è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).

Chi può fare l'amministratore
L'amministratore può essere scelto sia tra i condomìni che come
professionista esterno oppure da una società (la giurisprudenza più
recente ha ritenuto valida la nomina di una società di fatto o di una
società di persone come amministratore di condominio - sentenza della
Cass. 24.12.1994, n. 11155).
Non è necessario essere iscritti ad un albo specifico, ruolo od elenco
professionale, né esiste alcuna incompatibilità o preclusione nella
nomina. Possono essere previste limitazioni circa la persona e la
durata dell'incarico unicamente nel regolamento di condominio.


L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria nel caso
in cui i condòmini siano almeno cinque ed è la stessa assemblea dei
condòmini che provvede direttamente alla nomina.


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bullet La revoca dell'amministratore
bullet Chi può fare l'amministratore

bullet I compiti dell'amministratore
bullet Maggioranza per l'elezione

bullet Il compenso dell'amministratore
bullet La durata della carica

bullet Potere di rappresentanza dell'amministratore


La nomina dell’amministratore
La nomina dell’amministratore è obbligatoria solo se i condomini sono
più di quattro.
Nel caso siano meno di quattro la nomina è facoltativa.
L’amministratore è nominato dall’assemblea condominiale. Se
l’assemblea non provvede, su ricorso di uno o più condomini, la nomina
è fatta dall'autorità giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).

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Chi può fare l'amministratore
L'amministratore può essere scelto sia tra i condomìni che come
professionista esterno oppure da una società (la giurisprudenza più
recente ha ritenuto valida la nomina di una società di fatto o di una
società di persone come amministratore di condominio - sentenza della
Cass. 24.12.1994, n. 11155).
Non è necessario essere iscritti ad un albo specifico, ruolo od elenco
professionale, né esiste alcuna incompatibilità o preclusione nella
nomina. Possono essere previste limitazioni circa la persona e la
durata dell'incarico unicamente nel regolamento di condominio.

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Maggioranza per l'elezione
Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei
partecipanti all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore.
Dette maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la
seconda convocazione. In ogni caso la delibera deve essere adottata da
almeno 1/3 dei condòmini i quali dispongono di almeno 500 millesimi.
La nomina e la cessazione della carica devono essere annotate in un
apposito registro.
Se, per qualsiasi motivo, l'assemblea non è in grado di nominarlo,
l'amministratore può essere designato dall'autorità giudiziaria su
istanza di uno o più condòmini.
Va sottolineato che per la nomina dell’amministratore l’assemblea dei
condòmini non può ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria, se
non ha prima verificato la possibilità di formare una maggioranza.
Nel caso in cui le unità immobiliari siano più di quattro, ma
appartengano a un solo proprietario o a più persone, ma in numero
inferiore a cinque, la nomina dell’amministratore non è obbligatoria.
L’efficacia della nomina ad amministratore non è subordinata
all’accettazione da parte del designato.


Roberto Deboni DMIsr

unread,
May 26, 2012, 9:51:41 AM5/26/12
to
On Sat, 26 May 2012 01:53:04 -0700, CONS wrote:

> L’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO
> La nomina di un amministratore di condominio è obbligatoria nel caso in
> cui i condòmini siano almeno cinque ed è la stessa assemblea dei
> condòmini che provvede direttamente alla nomina.

...snip...

> Se l’assemblea non provvede, su
> ricorso di uno o più condomini, la nomina è fatta dall'autorità
> giudiziaria (art. 1129, co. 1, cc).

Ho evidenziato il totale potere dell'assemblea. Se l'assemblea,
ad esempio, all'unanimita' decide di fare a meno dell'amministratore,
viene a mancare il "condomino" che faccia richiesta al giudice.
E quindi l'amministratore non si farebbe, anche se terzi estranei
gradirebbero avere una amministratore da corrompere come referente.

...snip...

> Maggioranza per l'elezione
> Perché la nomina sia valida è richiesta la maggioranza dei partecipanti
> all'assemblea e la presenza di almeno la metà del valore. Dette
> maggioranze sono inderogabili sia per la prima che per la seconda
> convocazione. In ogni caso la delibera deve essere adottata da almeno
> 1/3 dei condòmini i quali dispongono di almeno 500 millesimi.

Anche questa norma puo' essere derogata se la maggioranza dei condomini
"acconsente". Ad esempio, se un'amministratore viene eletto in una
assemblea con 200 millesimi di presenza, ma poi la nomina e' di fatto
accettata anche degli assenti con il loro operato (ad esempio pagando
le quote proposte dall'assemblea e richieste dall'amministratore nella
gestione dell'amministratore stesso), per factia concludenda
l'amministratore risulta entrato in carica.

> La nomina
> e la cessazione della carica devono essere annotate in un apposito
> registro.

Libro dei verbali o un fantomatico registro mai istituito ?

...snip...

> Va sottolineato che per la nomina dell’amministratore l’assemblea dei
> condòmini non può ricorrere direttamente all’autorità giudiziaria, se
> non ha prima verificato la possibilità di formare una maggioranza.

Ovvero, chi lo vuole, deve rimboccarsi le maniche, procurarsi i
nominativi di tutti i propietari (con visure, visite all'Anagrafe, etc.)
convocare tutti in una assemblea ed attendere i risultati.

> L’efficacia della
> nomina ad amministratore non è subordinata all’accettazione da parte
> del designato.

Si intende che la nomina puo' essere fatta anche senza che sia stato
presentato un preventivo o altra offerta o proposta sottoscritta dal
designato.
Naturalmente questo non significa che il designato sia poi obbligato a
fare l'amministratore. Se ad esempio, non gli interessa, non deve fare
nulla. Sara' l'assemblea a prendere atto del suo disinteresse ed a doversi
dare da fare per trovare un'altro designato.

--
Roberto Deboni

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