In un condominio che amministro, mi è stato riferito che una delibera assembleare riguardante un bilancio consuntivo di ben 5 anni, approvata in seconda convocazione con la maggioranza di 333,33 millesimi e la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio, pur non essendo stata contestata nei 30 giorni previsti per legge dinanzi all'autorità giudiziaria, può essere rimessa in discussione e quindi revocata o modificata da una maggioranza superiore a quella di approvazione. In particolare mi è stato richiesto da condomini che rappresentano 490 mm, una assemblea di condominio per ridiscutere il bilancio. Gli stessi condomini, con 490 mm, chiederanno la revoca della decisione precedente. Se ciò è possibile, sapete darmi i riferimenti legislativi?
> In un condominio che amministro, mi è stato riferito che una delibera > assembleare riguardante un bilancio consuntivo di ben 5 anni, approvata > in seconda convocazione con la maggioranza di 333,33 millesimi e la > presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio, pur non essendo stata > contestata nei 30 giorni previsti per legge dinanzi all'autorità > giudiziaria, può essere rimessa in discussione e quindi revocata o > modificata da una maggioranza superiore a quella di approvazione. In > particolare mi è stato richiesto da condomini che rappresentano 490 mm, > una assemblea di condominio per ridiscutere il bilancio.
Sciocchezze! Se la facciano e se la discutano!
ciaofelix:-)
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mimmo - sos casa <mi...@soscasaonline.com> ha scritto
> In un condominio che amministro, mi è stato riferito che una delibera > assembleare riguardante un bilancio consuntivo di ben 5 anni, > approvata in seconda convocazione con la maggioranza di 333,33 > millesimi e la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio, pur > non essendo stata contestata nei 30 giorni previsti per legge dinanzi > all'autorità giudiziaria, può essere rimessa in discussione e quindi > revocata o modificata da una maggioranza superiore a quella di > approvazione. In particolare mi è stato richiesto da condomini che > rappresentano 490 mm, una assemblea di condominio per ridiscutere il > bilancio. Gli stessi condomini, con 490 mm, chiederanno la revoca > della decisione precedente. Se ciò è possibile, sapete darmi i > riferimenti legislativi?
Il riferimento legislativo è: Codice Civile - Disposizioni di Attuazione Art. 66 "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio". Da coordinare con: Codice Civile - Articolo 1130 - Attribuzioni dell'amministratore "L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini". Traduzione: l'amministratore si faccia i fatti suoi, convochi l'assemblea ed esegua la relativa deliberazione, se sarà adottata. Un condomino dissenziente, se ha interesse, potrà impugnare la delibera, se troverà una norma di legge o del regolamento contro la quale la deliberazione contrasti. Se all'amministratore ciò che decide l'assemblea non piace può dimettersi. Dov'è il problema?
> mimmo - sos casa <m...@soscasaonline.com> ha scritto
> > In un condominio che amministro, mi è stato riferito che una delibera > > assembleare riguardante un bilancio consuntivo di ben 5 anni, > > approvata in seconda convocazione con la maggioranza di 333,33 > > millesimi e la presenza di 1/3 dei partecipanti al condominio, pur > > non essendo stata contestata nei 30 giorni previsti per legge dinanzi > > all'autorità giudiziaria, può essere rimessa in discussione e quindi > > revocata o modificata da una maggioranza superiore a quella di > > approvazione. In particolare mi è stato richiesto da condomini che > > rappresentano 490 mm, una assemblea di condominio per ridiscutere il > > bilancio. Gli stessi condomini, con 490 mm, chiederanno la revoca > > della decisione precedente. Se ciò è possibile, sapete darmi i > > riferimenti legislativi?
> Il riferimento legislativo è: Codice Civile - Disposizioni di Attuazione > Art. 66 > "L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni > indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via > straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o > quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un > sesto del valore dell'edificio". > Da coordinare con: Codice Civile - Articolo 1130 - Attribuzioni > dell'amministratore > "L'amministratore deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei > condomini". > Traduzione: l'amministratore si faccia i fatti suoi, convochi l'assemblea ed > esegua la relativa deliberazione, se sarà adottata. > Un condomino dissenziente, se ha interesse, potrà impugnare la delibera, se > troverà una norma di legge o del regolamento contro la quale la > deliberazione contrasti. > Se all'amministratore ciò che decide l'assemblea non piace può dimettersi. > Dov'è il problema?
Il problema è che l'amministratore è responsabile del bilancio, una volta approvato quello è, gli assenti avevano 30gg per dissentire, non l'hanno fatto sono cavolacci loro. L'amministratore in base al bilancio approvato, sia preventivo che consuntivo, può emettere decreto ingiuntivo per i morosi.
> Il problema è che l'amministratore è responsabile del bilancio, una > volta approvato quello è, gli assenti avevano 30gg per dissentire, non > l'hanno fatto sono cavolacci loro. > L'amministratore in base al bilancio approvato, sia preventivo che > consuntivo, può emettere decreto ingiuntivo per i morosi.
A beh. Se gli amministratori preferiscono la galera a un'assemblea che revoca una decisione precedente, meglio così. Una delibera non estingue il reato di truffa (o di appropriazione indebita, o altro) e a scrivere una denuncia penale ci vuol molto meno che a ridiscutere in assemblea.
> > Il problema è che l'amministratore è responsabile del bilancio, una > > volta approvato quello è, gli assenti avevano 30gg per dissentire, non > > l'hanno fatto sono cavolacci loro. > > L'amministratore in base al bilancio approvato, sia preventivo che > > consuntivo, può emettere decreto ingiuntivo per i morosi.
> A beh. Se gli amministratori preferiscono la galera a un'assemblea che > revoca una decisione precedente, meglio così. > Una delibera non estingue il reato di truffa (o di appropriazione indebita, > o > altro) e a scrivere una denuncia penale ci vuol molto meno che a ridiscutere > in assemblea.
Cosa centra questo??? Certo i reati non si cancellano con le delibere assembleari. Se fossi l'amministratore di "mimmo - sos casa" non convochere l'assemblea nemmeno se me lo chiedono 1/6 dei condomini che se la convochino loro e decidano loro, l'amministratore non è obbligato a parteciparvi.
> On 23 Apr, 14:51, "Paolomaria" <federico.capo...@hotmail.it> wrote: >> Eclipses72 <bertanzo...@gmail.com> ha scritto >>> Il problema è che l'amministratore è responsabile del bilancio, una >>> volta approvato quello è, gli assenti avevano 30gg per dissentire, >>> non l'hanno fatto sono cavolacci loro. >>> L'amministratore in base al bilancio approvato, sia preventivo che >>> consuntivo, può emettere decreto ingiuntivo per i morosi. >> A beh. Se gli amministratori preferiscono la galera a un'assemblea >> che revoca una decisione precedente, meglio così. >> Una delibera non estingue il reato di truffa (o di appropriazione >> indebita, o >> altro) e a scrivere una denuncia penale ci vuol molto meno che a >> ridiscutere in assemblea. > Cosa centra questo??? Certo i reati non si cancellano con le delibere > assembleari.
Però si può evitare di denunciarli.
> Se fossi l'amministratore di "mimmo - sos casa" non convochere > l'assemblea nemmeno se me lo chiedono 1/6 dei condomini che se la > convochino loro e decidano loro
Puoi, ma poi duri poco, e il tintinnio delle manette lo sentirai.
> On 23 Apr, 20:11, "Paolomaria" <federico.capo...@hotmail.it> wrote: >> Puoi, ma poi duri poco, e il tintinnio delle manette lo sentirai. > Ma sei proprio fissato eh.
Io no. Tu, a quanto pare, sì. Tanto da inventarti leggi per non convocare assemblee cui non sei tenuto ad andare e le cui decisioni, in teoria, non ti riguardano.
On 24 Apr, 17:47, "Paolomaria" <federico.capo...@hotmail.it> wrote:
> Io no. > Tu, a quanto pare, sì. Tanto da inventarti leggi per non convocare assemblee > cui non sei tenuto ad andare e le cui decisioni, in teoria, non ti > riguardano.
Invece di concludere con un inutile battibecco, dammi i riferimenti delle leggi che mi sarei inventato.
On 24 Apr, 17:47, "Paolomaria" <federico.capo...@hotmail.it> wrote:
> Io no. > Tu, a quanto pare, sì. Tanto da inventarti leggi per non convocare assemblee > cui non sei tenuto ad andare e le cui decisioni, in teoria, non ti > riguardano.
Senza scender in inutili battibecchi, riporteresto dove "inventarti leggi per non convocare assemblee". Grazie