Quel giorno Thu, 31 May 2012 10:59:31 +0200, sentendomi gridare
> No il codice civile detta le linee guida e rimette il tutto alla volontà
> assembleare.
Spiacente, ma non sono d'accordo.
In assenza di regolamento contrattuale, ci si rifà al codice civile e,
in specifico per le spese generali, all'art. 1123 c.c. c.2, ovvero la
ripartizione che dev'essere effettuata secondo l'uso potenziale della
parte o bene comune.
L'assemblea, deliberando a maggioranza, non può decidere di ripartire
le spese diversamente da quanto previsto dal codice, solo appunto un
regolamento approvato all'unanimità nè è in grado.
Gli aricoli del codice che trattano di ripartizione delle spese sono
derogabili, ma solo con accordo unanime dei condomini.
> All'unanimità solo se si cambia un criterio stabilito contrattualmente.
Ovviamente, e lo stesso contratto può derogare le norme 8derogabili)
del codice, ma non l'aassemblea.
>Art.1138.....
>
> Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti
>di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle
>convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli
>artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (att.
>72, 155).
Conosco l'articolo, ma non mi pare che sia questo il caso in
questione...
>Art. 1135 Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
>
> omissis........
>2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e
>alla relativa ripartizione tra i condomini;
Appunto, "approvazione[...]della ripartizione", non la loro modifica
rispetto al codice civile.
N.b.: in caso di diversa ripartizione spese, deliberata a maggioranza
per una singola e specifica spesa, la delibera è annullabile ed
impugnabile se ne ricorrono i motivi, ovvero una palese disparità di
trattamento, immotivata, tra i condomini.
Fonte: libro di testo ANACI, codice civile e codice del condominio,
oltre alla mia memoria ;)