Un altro articolo interessante di Guido Ambrosino su Il Manifesto 7.02.12
6 febbraio 2012
La sentenza dell'Aia non intacca
la responsabilità di Berlino
per i risarcimenti
Guido Ambrosino
BERLINO
Anche dopo il pronunciamento della corte dell'Aia, la Germania resta obbligata, in linea di diritto, a risarcire i danni della seconda guerra mondiale. Occorre quindi rettificare il resoconto pubblicato il 4 febbraio a pagina 5, redatto in fretta a Roma su materiale di agenzia, perché le nevicate costringevano a anticipare la chiusura del giornale. Nel testo si legge: „Il punto di diritto è uno: non c'è continuità fra il Terzo Reich e la Repubblica federale tedesca (…). Quindi il governo tedesco non è tenuto al risarcimento“. È vero il contrario.
La corte non si è occupata dei rapporti di continuità legale tra il Reich e la Rft, che Berlino riconosce pienamente, e non erano oggetto di contesa. Si è pronunciata, negativamente, sulla possibilità di citare la Rft in giudizio davanti ai tribunali italiani, per le sue inadempienze risarcitorie. E ha ammonito i due governi a provvedere, con soluzioni negoziali.
Quando la Rft nacque nel 1949, ci tenne a venir riconosciuta come „erede“ (Rechtsnachfolger, successore legale) del Deutsches Reich, per poter rivendicare anche i territori orientali „provvisoriamente sotto amministrazione sovietica“. Il „Terzo Reich“, etichetta politico-propagandistica cara ai nazionalsocialisti, che distinguevano tra il primo Reich bismarckiano, la Repubblica di Weimar e la loro terza era “millenaria“, non aveva mai avuto un'autonoma configurazione costituzionale.
Per sostanziare la pretesa territoriale, il cancelliere Konrad Adenauer si accollò l'onere del passato, col trattato di Londra del 1953 sui debiti pregressi della Germania (cui l'Ialia aderì nel 1966), rimandando tuttavia a future intese il regolamento dei danni di guerra: „La considerazione di richieste concernenti la seconda guerra mondiale, sollevate da paesi che erano in guerra o furono occupati dalla Germania, o da cittadini di questi paesi, contro il Reich o organi del Reich (…), sarà rinviata al momento del regolamento finale del problema delle riparazioni“.
Nel trattato del 1954, che poneva termine al regime di occupazione, si confermava e precisava che: „La questione delle riparazioni sarà regolata da un trattato di pace tra la Germania e i suoi ex avversari”.L'talia aveva dichiarato guerra alla Germania il 13 ottobre 1943. Ma poi la riunificazione si è fatta senza regolare i danni con trattati di pace.
La dottrina della successione legale tra Reich e Rft subì un'evoluzione nel 1973. La corte costizuzionale, chiamata a pronunciarsi sul trattatto fondamentale con la Rdt, che implicava, se non il pieno riconoscimento, il “rispetto” del confine intertedesco sull'Elba, sosteneva: “La Repubblica federale tedesca non è dunque 'successore legale' del Reich tedesco, bensì identica, come stato, allo stato 'Reich tedesco', sebbene sia 'parzialmente identica' in relazione all'estensione territoriale, cosicché per questo aspetto non aspira a diritti esclusivi”. Ne prendiamo atto: la Rft, come stato, è “identica” con lo stato che si distinse a Sant'Anna di Stazzema e a Marzabotto.
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