le schede di Severo: 1

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Alberto Orioli

da leggere,
11 ott 2011, 10:54:3111/10/11
a Acqua Bene Comune Marche
Su suggerimento di Evasio riportero` in questo spazio una selezione
del materiale informativo che circola nella mailing-list nazionale
"campagna...@acquabenecomune.org".
Mi pare il caso di cominciare con "le schede di Severo".

Severo Lutrario ha infatti acquisito un'approfondita conoscenza delle
norme che regolano i rapporti tra affidanti ed affidatari della
gestione del SII, maturando al contempo una grande esperienza,
soprattutto nelle vertenze molto impegnative che hanno interessato
l'ATO 5 del Lazio (ACEA ancora piange).
Riporto qui la sua "scheda 1"...

<<SCHEDA 1

Come si calcola la remunerazione del capitale?

In primo luogo diamo la versione “complessa”.

La remunerazione del capitale investito ha come base di calcolo tutti
gli investimenti, al netto dei contributi pubblici e del fondo
ammortamenti (il cosiddetto capitale investito netto), realizzati ogni
anno, inclusi quindi anche gli investimenti in corso di realizzazione
(da concludere, conclusi ma non in esercizio), gli acconti sulle
forniture e gli immobili non soggetti ad ammortamento come i terreni.
La percentuale di remunerazione del 7% si applica alla semisomma tra
il capitale investito di inizio anno e quello di fine anno secondo il
criterio previsto dal Metodo Normalizzato riassunto nella seguente
formula:

Capitale investito → t1 = [ V0 + (I1 - A1)] / 2 = (V0 + V1) / 2

Reddito sul capitale investito (R) → t1 = [ (V0 + V1) / 2 ] ⋅ r

V0 = Valore del capitale investito al tempo 0

V1 = Valore del capitale investito al tempo 1

I1 = Investimenti effettuati al tempo 1

A1 = Ammortamenti relativi agli investimenti al tempo 1

r = tasso di ritorno sul capitale investito

R = remunerazione sul capitale investito

Sulla semisomma del valore di inizio e fine anno si applica il tasso
di remunerazione al 7%, per calcolare il costo della remunerazione
riconoscibile in tariffa.

Più semplicemente (ma la versione “complessa” bisogna conoscerla per
essere attrezzati a ribattere ogni contestazione), per calcolare la
remunerazione relativa alla tariffa di un determinato anno solare (ad
esempio il 2012), occorre prendere il valore degli investimenti netti
previsti in quell'anno (2012) nel piano degli investimenti, escludendo
la quota di investimenti finanziati con contributi di qualunque
origine, ed applicare il 7% su questo valore.

In questo modo otteniamo il totale della rimunerazione prevista a
vantaggio del Gestore in quel determinato anno (2012).

Per sapere come si traduce il valore complessivo ottenuto su ogni
metro cubo fatturato sarà sufficiente dividere quel valore per i metri
cubi di acqua che è stato previsto saranno erogati (fatturati) in quel
medesimo anno (2012).

Dato che la remunerazione del capitale nella tariffa si calcola a
preventivo – (i conguagli in decurtazione a causa dei minori
investimenti effettuati rispetto a quelli previsti devono “dovrebbero”
essere calcolati nella revisione della tariffa dell'anno successivo
[2013]), il valore della remunerazione è certo ed indiscutibile sulla
base di due valore determinati a preventivo: quanto il Gestore deve
investire nell'anno e quanti metri cubi di acqua si prevede di
erogare.

Facciamo un esempio.

Il Piano degli investimenti contenuto nel Piano d'Ambito prevede che
nell'anno 2012 il gestore faccia con proprie risorse, ovvero senza
ricorrere a contributi locali, nazionali o europei, investimenti per
un importo netto di 100 milioni di Euro.

Per ottenere la relativa remunerazione basta calcolare su questi 100
milioni il 7% ottenendo un importo totale di 7 milioni di Euro.

Dato che il Piano d'Ambito prevede che nel 2012 il Gestore eroghi
(fatturi) 25 milioni di metri cubi di acqua, dividendo i 7 milioni di
Euro per 25 milioni di metri cubi otteniamo che per ogni metro cubo si
pagano 0,28 Euro come remunerazione della tariffa ed è questa la quota
che deve essere sottratta alla TRM, ovvero alla tariffa, in
applicazione del secondo quesito referendario.

Ma come si traduce questo dato su una fattura?

Il problema c'è in quanto le fatture non sono emesse sulla base della
TRM, ma sulla base dell'articolazione tariffaria (tariffa agevolata,
tariffa base, primo supero … ecc.), articolazione tariffaria che per
un consumo medio dovrebbe equivalere nell'importo da pagare alla
diretta applicazione della TRM (e su questo l'articolazione tariffaria
dovrebbe essere verificata dall'Autorità d'Ambito ogni anno).

Per ottenere allora l'importo da decurtare su una fattura in
applicazione del secondo quesito referendario occorre allora
percentualizzare la quota di remunerazione ottenuta sul totale della
TRM

Ovvero supponendo che la tariffa, la TRM, per l'anno 2012 sia di 1,20
Euro a metro cubo, 0,28 Euro su questo importo rappresentano il
23,33%.

A questo punto basta sommare gli importi segnati in fattura per
erogazione, fognatura e depurazione (maggiorati del 10% dell'IVA) e
applicare su questa somma la percentuale del 23,33% per ottenere
quanto di quella fattura si riferisce alla remunerazione del capitale.
(Non va preso il totale della fattura in quanto la stessa può
contenere altre voci di costo estranee al calcolo).>>

Alberto Orioli

da leggere,
11 ott 2011, 10:59:0311/10/11
a Acqua Bene Comune Marche
Riporto la seconda scheda di Severo Lutrario...

<<SCHEDA 2

Quale tariffa viene applicata nei diversi territori?

Nel caso in cui in un territorio sia applicata la tariffa normalizzata
la determinazione della quota relativa alla remunerazione del capitale
è semplice e si basa su due fattori - l'ammontare di investimenti
previsti nell'anno di riferimento e il totale di metri cubi di acqua
che si prevede verranno contabilizzati - noti, reperibili e pubblici.

Il problema si pone nel caso in cui in uno specifico territorio non
sia applicata la tariffa normalizzata.

A questo proposito occorre preliminarmente definire alcuni elementi
fondamentali.

La tariffa normalizzata, ovvero la determinazione attraverso il Metodo
Normalizzato del costo al metro cubo di acqua erogata per il pagamento
del complesso dei servizi, delle azioni, degli studi e degli atti che
sostanziano il Servizio Idrico Integrato, non costituisce una semplice
opzione e opportunità per le diverse Autorità d'Ambito.
Essa, al contrario, rappresenta un obbligo di legge, ovvero, prima il
decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 1996, quello emanato da
Di Pietro e poi il decreto ambientale che lo ha totalmente assorbito,
hanno fissato in una legge dello Stato la modalità di calcolo e di
determinazione della tariffa.

Ovvero solo la tariffa calcolata attraverso il Metodo Normalizzato è
quella stabilita secondo la legge e, di conseguenza, tutte le altre
tariffe, comunque determinate, sono illegali o quantomeno derogano
dalla legge.

E non potrebbe essere altrimenti.

Infatti, finché vige il principio del full recovery cost, ovvero che
tutti i costi del Servizio devono essere pagati con la tariffa, è
necessario da una parte definire analiticamente tutte le componenti di
quei costi e dall'altra attribuire a ciascuna di quelle componenti il
relativo valore economico.
Solo in questo modo si può determinare il costo unitario dell'intero
servizio e fatturarne l'importo al cittadino che lo paga quale
corrispettivo del servizio che gli è stato reso.

Il Metodo Normalizzato fissa per legge il sistema univoco attraverso
il quale si devono definire i costi ammissibili ed la loro metodologia
di calcolo.

Un altro sistema, diverso dal Metodo Normalizzato, adotta, nel
migliore dei casi, criteri arbitrari e non rispondenti alla norma per
definire i costi che concorrono a determinare la tariffa e per la loro
metodologia di calcolo.
Spesso però la determinazione della tariffa nulla ha a che fare con
l'analisi delle componenti dei costi e con l'individuazione di una
qualunque metodologia di calcolo, finendo per essere la risultante
delle relazioni tra la pubblica amministrazione ed il gestore.

Questa seconda e diffusa ipotesi presenta degli aspetti di particolare
gravità. Infatti la perdita del legame tra il complesso dei servizi,
delle azioni, degli studi e degli atti che sostanziano il Servizio
Idrico Integrato e la tariffa applicata, deresponsabilizza il gestore
dagli obblighi cui dovrebbe farsi carico con l'assunzione della
gestione.
Non si paga l'acqua, l'acqua arriva nelle nostre case quasi nella
totalità dei casi per caduta.
Si paga il servizio.
Il gestore, nel momento in cui assume il servizio non si impegna, per
legge, a fare “quel che può”, non fa un piano industriale sulla base
dei soldi che gli vengono messi a disposizione.
Per legge il gestore è tenuto ad assicurare quel complesso dei
servizi, delle azioni, degli studi e degli atti che sostanziano il
Servizio Idrico Integrato.
Per legge il gestore non ha alcuna facoltà di omettere nessuno di quei
servizi, di quelle azioni, di quegli studi e di quegli atti. Non può,
per legge, ometterli anche se ci rimette economicamente e se li omette
sarà “punito”, per legge, nella rideterminazione della tariffa
dell'anno successivo attraverso una sua decurtazione (così dovrebbe
essere per legge).

Ma se il complesso dei servizi, delle azioni, degli studi e degli atti
che sostanziano il Servizio Idrico Integrato non sono definiti
analiticamente prima dell'affidamento del servizio (con il Piano
d'Ambito ed il relativo Piano degli Investimenti) e se non vi è una
relazione economica tra questi e la tariffa applicata, quali sono i
servizi, le azioni, gli studi e gli atti che il gestore è obbligato a
fare? E di cosa il gestore potrà essere chiamato a rispondere per la
propria imperizia ed inefficienza?

Spesso la tariffa “concordata” tra gestore e pubblica amministrazione
viene presentata e semmai è effettivamente economicamente più
conveniente per i cittadini, ma, oltre ad essere soggetta ad
altrettanto arbitrari aumenti, manleva, come detto, delle proprie
responsabilità il gestore finendo per far pagare ai cittadini la sua
semplice e più o meno consistente “buona volontà”.>>

Alberto Orioli

da leggere,
11 ott 2011, 11:02:0111/10/11
a Acqua Bene Comune Marche
Riporto la terza scheda di Severo Lutrario...

<<SCHEDA 3

I COSTI OPERATIVI

Quali sono i Costi Operativi?
I costi operativi sono quelli riconducibili alle categorie di costo
consentite nel Metodo Normalizzato (e niente altro) Le categorie sono
queste:
- Costo per materie di consumo e merci (al netto di resi abbuoni e
sconti);
- Costi per servizi;
- Costi per godimento di beni di terzi;
- Costo del personale;
- Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci;
- Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi
e prassi fiscali;
- Altri accantonamenti;
- Oneri diversi di gestione.

I costi operativi sono previsti dall'Autorità d'Ambito nel Piano
d'Ambito e il loro calcolo deve essere effettuato attraverso le
formule econometriche del Metodo Normalizzato a partire dai parametri
fisico-tecnici che scaturiscono dalla ricognizione delle condizioni
del Servizio Idrico, ricognizione che è alla base del Piano d'Ambito.
La quantificazione dei costi operativi nel tempo è in relazione
diretta con gli interventi da realizzare e previsti nel Piano
d'Ambito.
Infatti gli articoli 6 e 8 del Metodo Normalizzato impegnano il
gestore, in base agli investimenti previsti nel Piano d’Ambito, a
perseguire il costante miglioramento dell’efficienza del servizio
attraverso la progressiva riduzione dei costi operativi.

Come si rivedono i costi operativi?
L’art. 8 del Metodo Normalizzato prevede che l’Autorità di Ambito,
ferma restando la verifica triennale, possa in qualsiasi momento
rivedere straordinariamente – e quindi anche in un momento diverso
dalla fase di revisione – il livello dei costi operativi a seguito di
variazioni strutturali della produzione e della distribuzione, come ad
esempio in caso di modifica del perimetro geografico del servizio.
E’ però sempre escluso per legge, durante la revisione, sia ordinaria
che straordinaria, calcolare conguagli a compensazione dello
scostamento dei costi operativi sostenuti dal gestore rispetto a
quelli previsti in sede di programmazione. Per la revisione dei costi
operativi l’Autorità è tenuta a basarsi esclusivamente sulla
determinazione a preventivo degli stessi, ovvero a determinare i costi
operativi per gli anni successivi senza operare compensazioni a
rimborso per i maggiori costi sostenuti dal gestore.
In pratica si deve operare effettuando l’analisi degli scostamenti
nelle singole categorie di costo per verificare l’andamento dei costi
operativi sostenuti dal gestore nonché l’adeguatezza dei costi
operativi di progetto riconosciuti dal Piano d'Ambito. In base ai
risultati dell’analisi si valuta l’eventualità di applicare diverse
percentuali di “efficientamento” da applicate ai costi operativi di
progetto e/o di rivedere il livello dei costi operativi degli anni
successivi, escludendo comunque di riconoscere conguagli compensativi
qualora si accertino scostamenti.

Come si effettua spesso questa revisione?
Per compiere l’analisi degli scostamenti vengono presi a riferimento
i costi operativi riconosciuti dal Piano d'Ambito, rivalutati in base
agli indici Istat del costo della vita (la tariffa è di per se stessa
adeguata sulla base di questo fattore) e questi vengono confrontarli
con i costi sostenuti dal gestore nelle categorie di costo previste
nel Metodo Normalizzato. Tutto corretto, se non fosse che, sulla base
di quanto affermato nel decreto ambientale – e che, cioé, la tariffa
deve garantire l'equilibrio di bilancio del gestore – i costi
sostenuti dal gestore non vengono determinati attraverso le formule
econometriche del Metodo Normalizzato applicate a parametri
fisico-tecnici oggettivamente diversi rispetto a quelli presupposti
nel Piano d'Ambito ed acquisiti sulla base di una nuova ricognizione,
ma dai bilanci del gestore.
Cioè, in luogo di una verifica effettiva della rispondenza alla realtà
delle ipotesi avanzate in sede di progettazione del Servizio Idrico
Integrato, con l'eventuale doverosa revisione dei costi operativi per
renderli compatibili con la realtà oggettiva e quindi tali da
garantire al gestore che opera con “scienza e coscienza” l'equilibrio
del proprio bilancio, quello che si fa è scaricare sui cittadini il
rischio d'impresa del gestore.
Se, ad esempio, il gestore, in luogo di operare con i propri
dipendenti, appalta la manutenzione ordinaria al imprese esterne, avrà
in bilancio, a fronte dell'invarianza della categoria di costo del
personale, un incremento della categoria di costo per servizi. Questa
evidente diseconomia, nella pratica imperante della revisione avente a
base i bilanci del gestore, diviene a pieno titolo un maggior costo
operativo che andrà a determinare l'aumento della voce “costi
operativi” nella determinazione della tariffa.
Il gestore ha garantito dalla tariffa l'equilibrio di bilancio se è
capace di fare il proprio mestiere, ovvero se assicura il servizio
alle condizioni fissate nel contratto di affidamento e nel suo
disciplinare tecnico e se lo sa fare gestendo bene la propria impresa.
Se non lo fa, se non ne è capace, le conseguenze devono essere sue e
non certo dei cittadini che a fronte di un servizio magari scadente
non devono certo vedersi accollati i costi di chi non è capace di fare
il proprio mestiere.>>

Alberto Orioli

da leggere,
13 ott 2011, 12:31:2813/10/11
a Acqua Bene Comune Marche
Riporto la quarta scheda di Severo Lutrario...

<<SCHEDA 4

Gli investimenti

Il Piano degli investimenti deve essere contenuto nel Piano d’Ambito
L’Autorità d’Ambito, attraverso la ricognizione delle infrastrutture
del servizio, proprio per l’elaborazione del Piano d’Ambito deve
individuare le criticità del territorio e di conseguenza gli
interventi necessari a conseguire gli obiettivi fissati dalla
normativa di settore per i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione.
Detti interventi devono avere espressamente anche lo scopo di
razionalizzare la gestione del servizio e, quindi, di ridurre
progressivamente i relativi Costi Operativi.
Gli interventi richiesti sono in gran parte finanziati dalla tariffa,
mentre la parte residuale .può essere coperta da finanziamenti
pubblici provenienti da qualunque fonte (Europa, Stato, Regione,
ecc.).
Nel calcolo della TRM rientrano esclusivamente gli investimenti
finanziati con la tariffa e, dunque, devono essere presi in
considerazione esclusivamente gli investimenti non diversamente
finanziati, ovvero, qualora qualche investimento previsto nel Piano
degli Investimenti sia, anche in un secondo momento, finanziato da
contributi altri, quell’investimento deve essere escluso dal calcolo
della TRM
Il Piano degli Investimenti deve riportare, in riepilogo, l’elenco
degli interventi con indicazione dei relativi costi di progetto, della
percentuale di finanziamento pubblico nonché della loro distribuzione
temporale sul periodo di affidamento del servizio..
Il calcolo degli ammortamenti si effettua applicando le aliquote
fiscali del D.M. 31 dicembre 1988 e la loro eventuale riduzione e
diversa distribuzione temporale sono operazioni necessarie per
rispettare il vincolo di aumento massimo della Tariffa Reale Media
consentito dal Metodo Normalizzato (7,5% primo anno, 5% gli anni
successivi).
Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito
riconosciuti nel calcolo della Tariffa Reale Media si riferiscono agli
investimenti che il gestore è tenuto a realizzare a partire dalla data
di affidamento.
Dunque la Tariffa Reale Media (TRM) è calcolata considerando la
realizzazione del 100% degli investimenti.
Annualmente deve (dovrebbe) allora essere effettuata la verifica di
questi investimenti acquisendo il livello annuale di realizzazione
degli investimenti previsti nel Piano d’Ambito considerato al netto
dei contributi pubblici a fondo perduto, individuando in tal modo gli
scostamenti.
Ovviamente occorre aggiornare il livello annuale degli investimenti
previsto dal Piano d’Ambito al tasso di inflazione programmata
derivante dal più recente DPEF.

Nella TRM non sono compresi gli investimenti ma gli ammortamenti
relativi a quegli investimenti e, al fine del calcolo degli
scostamenti, l’Autorità d’Ambito utilizza gli ammortamenti che il
gestore riporta nel libro dei cespiti entrati in esercizio nel
periodo. Occorre però precisare che il gestore applica normalmente
aliquote di ammortamento basate sulla vita utile dei cespiti,
inferiori quindi a quelle fiscali del d.m. 31 dicembre 1988, le
massime consentite dal Metodo Normalizzato e utilizzate per calcolare
gli ammortamenti previsti nel Piano d’Ambito..
Inoltre, poiché in tariffa ricadono gli ammortamenti calcolati sul
valore degli interventi al netto dei contributi pubblici a fondo
perduto, occorre rettificare in tal senso gli ammortamenti lordi

La differenza tra gli ammortamenti riconosciuti nella TRM calcolata
nel Piano d’Ambito (o nelle successive revisioni), aggiornata agli
indici del costo della vita e gli ammortamenti effettivamente
riconoscibili sulla base della verifica appena riportata, deve essere
calcolata in detrazione dalla Tariffa Reale Media dell’anno successivo
a quello di riferimento.>>

Alberto Orioli

da leggere,
13 ott 2011, 12:33:5713/10/11
a Acqua Bene Comune Marche
Riporto la quinta scheda di Severo Lutrario...

<<SCHEDA 5

Il parametro MALL

La TRM calcolata in base al Metodo Normalizzato e ridefinita
annualmente, da una parte con la rivalutazione in base agli indici di
aumento del costo della vita e, dall'altra, attraverso il conguaglio
delle quote di ammortamento e di remunerazione del capitale non dovute
in quanto riferite a investimenti previsti ma non realizzati,
costituisce comunque una tariffa “lorda” che non tiene conto
dell'effettiva qualità del servizio reso nell'anno precedente, ovvero
delle attività e dei servizi compresi nel calcolo dei Costi Operativi
che o nei fatti non sono stati forniti, o sono stati forniti in
maniera inadeguata, ovvero che non hanno comunque conseguito gli
standard di qualità prefissati.
Questa è la ragione, proprio a partire dalla concreta attuazione del
full recovery cost, per la quale alla TRM calcolata per un determinato
anno deve essere applicato un fattore correttivo fondato
sull'effettiva qualità del servizio reso nell'anno precedente.

A questo proposito, in occasione della verifica triennale della
tariffa si deve (si dovrebbe) procederà alla valutazione del parametro
MALL a misura delle prestazioni relative al S.I.I.. Il parametro MALL
si definisce come segue:

MALL = QUAL X INTV X TAN

Il parametro MALL, comunque, deve (dovrebbe) essere valutato
annualmente per l’applicazione delle vere penali in base ai dati
disponibili, salvo conguaglio con i valori della verifica triennale.

Il parametro QUAL misura la qualità del servizio.
Il parametro INTV misura lo stato di attuazione degli interventi.
Il parametro TAN deriva dall’osservazione globale della gestione.

Tutti i parametri sono calcolati su base annua e hanno l’intervallo di
validità specificato, intendendo che per valori superiori a 1 si
assume l’unità e per valori negativi lo zero.

Parametro misuratore della qualità del servizio QUAL

(0 ≤ QUAL ≤ 1)

Questo parametro è funzionale a sua volta di sette parametri:

RECL + CONT INTER + DIFP QUAP
+ QUAS
QUAL = ---------------------- X ---------------------- X DIFF X
------------------------
2
2 2

di cui:
RECL è il parametro che tiene conto dei reclami presentati
dall’utenza;
CONT è un parametro che tiene conto del contenzioso tra il Gestore e
gli utenti;
INTER è il parametro che tiene conto delle interruzioni di servizio
idrico;
DIFP è il parametro che tiene conto del difetto di erogazione idrica;
DIFF è il parametro che tiene conto del difetto di collettamento dei
reflui;
QUAP è il parametro che tiene conto della qualità delle acque potabili
QUAS è il parametro che tiene conto della qualità delle acque di
scarico

Omettendo le formule di calcolo dei singoli parametri, va detto che i
dati necessari al calcolo matematico dei singoli parametri e
dell'intero QUAL devono essere forniti dallo stesso gestore che li
deve (dovrebbe) registrare anche in formato elettronico verificabili
in continuo da postazione remota dagli uffici tecnici dell'Autorità
d'Ambito.
E' pratica invalsa, al contrario, che il gestore ometta
sistematicamente di fornire questi dati e, salvo le ridicole penali di
qualche migliaio di euro per detta omissione, l'assenza dei dati viene
assunta a pretesto per dichiarare l'impossibilità di effettuare i
calcoli e “premiando” in tal modo il gestore inadempiente attribuendo
d'ufficio al parametro QUAL il valore “1”! (La TRM risultante
dall'applicazione del parametro MALL – che ha un valore ricompreso tra
0 e 1 – è tanto più ridotta quanto più basso è il valore del MALL)

Parametro misuratore dello stato di attuazione degli investimenti INTV

(0,9 ≤ INTV ≤ 1)

Il parametro INTV tiene conto dell’impegno del Gestore nell’avviare e
finanziare gli investimenti di sua competenza previsti nel Piano degli
Investimenti.
Definendo INVAN l’investimento annuo che il gestore deve assicurare,
INVRE l’investimento effettivamente impegnato, il parametro INTV si
misura sulla base di questa formula

INVRE
INTV = 0,90 + 0,10 x -----------
INVAN

Parametro TAN misuratore della qualità globale del S.I.I.

(0,98 ≤ TAN ≤ 1,02)

Il parametro TAN è un fattore che serve a correggere l’applicazione
meccanicista del MALL, considerando che una modellazione matematica,
per quanto accurata, ha pur sempre dei limiti nella rappresentazione
del reale.
Infatti tale parametro, pur non essendo matematicamente rappresentato,
è una funzione che permette all'Autorità d'Ambito di esprimere un
giudizio sul S.I.I.-
Il suo campo di variabilità è a cavallo dell’unità essendo
penalizzante se minore dell’unità e premiante se maggiore.>>

Sergio Ruggieri

da leggere,
13 ott 2011, 13:28:5613/10/11
a acqua-...@googlegroups.com, iiii...@tiscali.it
per favore Alberto mi mandi la terza scheda che non mi riece di trovarla -
grazie

----- Original Message -----
From: "Alberto Orioli" <iiii...@tiscali.it>
To: "Acqua Bene Comune Marche" <acqua-...@googlegroups.com>
Sent: Thursday, October 13, 2011 6:31 PM
Subject: [A.B.C. Marche:1817] le schede di Severo: 4


Riporto la quarta scheda di Severo Lutrario...

<<SCHEDA 4

Gli investimenti

Il Piano degli investimenti deve essere contenuto nel Piano d�Ambito
L�Autorit� d�Ambito, attraverso la ricognizione delle infrastrutture
del servizio, proprio per l�elaborazione del Piano d�Ambito deve
individuare le criticit� del territorio e di conseguenza gli


interventi necessari a conseguire gli obiettivi fissati dalla
normativa di settore per i servizi di acquedotto, fognatura e
depurazione.
Detti interventi devono avere espressamente anche lo scopo di
razionalizzare la gestione del servizio e, quindi, di ridurre
progressivamente i relativi Costi Operativi.
Gli interventi richiesti sono in gran parte finanziati dalla tariffa,

mentre la parte residuale .pu� essere coperta da finanziamenti


pubblici provenienti da qualunque fonte (Europa, Stato, Regione,
ecc.).
Nel calcolo della TRM rientrano esclusivamente gli investimenti
finanziati con la tariffa e, dunque, devono essere presi in
considerazione esclusivamente gli investimenti non diversamente
finanziati, ovvero, qualora qualche investimento previsto nel Piano
degli Investimenti sia, anche in un secondo momento, finanziato da

contributi altri, quell�investimento deve essere escluso dal calcolo
della TRM
Il Piano degli Investimenti deve riportare, in riepilogo, l�elenco


degli interventi con indicazione dei relativi costi di progetto, della

percentuale di finanziamento pubblico nonch� della loro distribuzione


temporale sul periodo di affidamento del servizio..
Il calcolo degli ammortamenti si effettua applicando le aliquote
fiscali del D.M. 31 dicembre 1988 e la loro eventuale riduzione e
diversa distribuzione temporale sono operazioni necessarie per
rispettare il vincolo di aumento massimo della Tariffa Reale Media
consentito dal Metodo Normalizzato (7,5% primo anno, 5% gli anni
successivi).
Gli ammortamenti e la remunerazione del capitale investito
riconosciuti nel calcolo della Tariffa Reale Media si riferiscono agli

investimenti che il gestore � tenuto a realizzare a partire dalla data
di affidamento.
Dunque la Tariffa Reale Media (TRM) � calcolata considerando la


realizzazione del 100% degli investimenti.
Annualmente deve (dovrebbe) allora essere effettuata la verifica di
questi investimenti acquisendo il livello annuale di realizzazione

degli investimenti previsti nel Piano d�Ambito considerato al netto


dei contributi pubblici a fondo perduto, individuando in tal modo gli
scostamenti.
Ovviamente occorre aggiornare il livello annuale degli investimenti

previsto dal Piano d�Ambito al tasso di inflazione programmata
derivante dal pi� recente DPEF.

Nella TRM non sono compresi gli investimenti ma gli ammortamenti
relativi a quegli investimenti e, al fine del calcolo degli

scostamenti, l�Autorit� d�Ambito utilizza gli ammortamenti che il


gestore riporta nel libro dei cespiti entrati in esercizio nel

periodo. Occorre per� precisare che il gestore applica normalmente


aliquote di ammortamento basate sulla vita utile dei cespiti,
inferiori quindi a quelle fiscali del d.m. 31 dicembre 1988, le
massime consentite dal Metodo Normalizzato e utilizzate per calcolare

gli ammortamenti previsti nel Piano d�Ambito..
Inoltre, poich� in tariffa ricadono gli ammortamenti calcolati sul


valore degli interventi al netto dei contributi pubblici a fondo
perduto, occorre rettificare in tal senso gli ammortamenti lordi

La differenza tra gli ammortamenti riconosciuti nella TRM calcolata

nel Piano d�Ambito (o nelle successive revisioni), aggiornata agli


indici del costo della vita e gli ammortamenti effettivamente
riconoscibili sulla base della verifica appena riportata, deve essere

calcolata in detrazione dalla Tariffa Reale Media dell�anno successivo
a quello di riferimento.>>

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