da
http://www.corriere.it/politica/09_giugno_27/anticrisi_art_2_0da9ef66...
1de-ac0d-00144f02aabc.shtml
Commi 25 e 26 dell'art. 17 del "decreto legge «anti-crisi»" approvato dal
Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009:
"25. Il comma 11 dell’art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è
sostituito dal seguente: “11. Per gli anni 2009, 2010, e 2011, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità
massima CONTRIBUTIVA, di 40 anni del personale dipendente, nell’esercizio
dei poteri di cui all’art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del
2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro ed il contratto
individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi
fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di
decorrenze dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e
delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono
definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi
della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei
comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive
peculiarita' ordinamentali. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche nei confronti dei soggetti 23 che abbiano beneficiato
dell’art. 3, comma 57 della legge 24.12.2003, n. 350. Le disposizioni di
cui al presente comma NON SI APPLICANO a magistrati, ai PROFESSORI
UNIVERSITARI ed ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa.”
26. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento
dell’anzianita' massima contributiva di 40 anni, decise dalle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
applicazione dell’art. 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel
testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15
e della modifica apportata dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge,
nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della
medesima data in ragione del compimento dell’anzianità massima contributiva
di 40 anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano."